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Comprare moto da privato, pagamento in CONTANTI... ???
8746521
8746521 Inviato: 26 Ott 2009 20:55
Oggetto: Comprare moto da privato, pagamento in CONTANTI... ???
 



un saluto a tutti, sto per acquistare la mia seconda moto ed è la prima volta che compro da un privato, il ragazzo sembra volere i soldi in contanti, io sarei più orientato all'assegno circolare. Voi che ne dite ??? mi devo fidare oppure può succedere che questo un domani mi dica che non l'ho pagato? in questi casi qualcuno di voi ha fatto due righe scritte a mano nel quale ci si firma entrambi (venditore e compratore) con cui si ufficializza la cosa ??? ha poi valore in caso di contenstazioni future tale scrittura ???

un grazie anticipato a tutti coloro che mi aiutano.

lamps a tutti ... doppio_lamp.gif doppio_lamp.gif doppio_lamp.gif
 
8746569
8746569 Inviato: 26 Ott 2009 21:00
 

conviene farsi firmare una carta in cui si attesta che tu hai pagato...
 
8746585
8746585 Inviato: 26 Ott 2009 21:02
 

una volta fatto il passaggio di proprietà non credo che possa dire qualcosa!! dagli i soldi a passaggio fatto!!
 
8746651
8746651 Inviato: 26 Ott 2009 21:08
 

andate insieme a fare il passaggio....a passaggio fatto lo paghi, anzi è lui che rischia, perchè una volta che la moto è tua è tua, non potrebbe piu fare niente icon_asd.gif
 
8746654
8746654 Inviato: 26 Ott 2009 21:08
 

Pablo79 ha scritto:
una volta fatto il passaggio di proprietà non credo che possa dire qualcosa!! dagli i soldi a passaggio fatto!!



...quoto. non darglieli prima ovviamente! 0509_lucarelli.gif Al limite poi puoi farti rilasciare una ricevuta di pagamento. icon_wink.gif
 
8746726
8746726 Inviato: 26 Ott 2009 21:14
 

ok highground però come posso pretendere una ricevuta di pagamento ??? in che cosa consiste ??? lui è un privato non so se posso farmi una ricevuta ed in ogni caso se si rifiuta come posso fare per tutelarmi???

grazie molto a tutti per l'aiuto che mi state dando.

lamps...
 
8746730
8746730 Inviato: 26 Ott 2009 21:14
 

Occhio anche alla cifra...

Non so a quanto ammonta ma se è sostanziosa è meglio utilizzare altre forme di pagamento, per una serie di motivi... icon_wink.gif
 
8746747
8746747 Inviato: 26 Ott 2009 21:16
 

o lo paghi dopo aver fatto il passaggio oppure lo paghi prima ma con carta che ne attesti l effettivo pagamento. l ideale sarebbe saldare la quota contestualmente al passaggio di proprietà.
 
8746933
8746933 Inviato: 26 Ott 2009 21:35
 

praticamente ti fai lasciare una carta scritta di suo pugno e firmata

una cosa del genere: "io sottoscritto X nato QUì e residente Lì, ricevo in data Y la somma di euro TOT dal sig. Z, come pagamento della moto targata ABC a lui venduta"
data e firma

ricorda che per somme superiori a 1500 euro (mi pare che sia questa la cifra, ma non ne sono sicuro, dovretsi controllare la disciplina antiriciclaggio) non puoi pagare in contanti, ma è necessario l'assegno o il bonifico bancario (o altro metodo che prevede l'intermediazione della banca)
 
8746941
8746941 Inviato: 26 Ott 2009 21:36
 

ovviamente lo pagh DOPO aver concluso il contratto di vendita
 
8746959
8746959 Inviato: 26 Ott 2009 21:37
Oggetto: Re: Comprare moto da privato, pagamento in CONTANTI... ???
 

gigs ha scritto:
un saluto a tutti, sto per acquistare la mia seconda moto ed è la prima volta che compro da un privato, il ragazzo sembra volere i soldi in contanti, io sarei più orientato all'assegno circolare. Voi che ne dite ??? mi devo fidare oppure può succedere che questo un domani mi dica che non l'ho pagato? in questi casi qualcuno di voi ha fatto due righe scritte a mano nel quale ci si firma entrambi (venditore e compratore) con cui si ufficializza la cosa ??? ha poi valore in caso di contenstazioni future tale scrittura ???

un grazie anticipato a tutti coloro che mi aiutano.

lamps a tutti ... doppio_lamp.gif doppio_lamp.gif doppio_lamp.gif


di solito si paga al momento del passaggio... e comunque assegno circolare = contanti... una volta che ce l'ha in mano, o lo denunci... ma è dura... può comunque inventarsi chissachè...

comunque è normalissimo che chieda contanti, io stesso chiederei contanti, non c'è cosa più sicura! un circolare può essere finto, lavoro in banca e ne ho visti un bel po'... non mi fiderei, anche se so riconoscerli, non è facile dimostrarlo...

pagalo al passaggio e non pensarci più!
 
8774609
8774609 Inviato: 1 Nov 2009 0:35
 

bosss ha scritto:
o lo paghi dopo aver fatto il passaggio oppure lo paghi prima ma con carta che ne attesti l effettivo pagamento. l ideale sarebbe saldare la quota contestualmente al passaggio di proprietà.


Infatti questa è la prassi.
Non esiste la necessità di una ricevuta.
C'è un contratto, ovvero una atto di vendita con firma autenticata. E' quello che fa il venditore sul Certificato di Proprietà quando ti vende la moto. Con quella firma la moto è, incontrovertibilmente, tua.
 
8778847
8778847 Inviato: 1 Nov 2009 23:50
 

capibara ha scritto:


Infatti questa è la prassi.
Non esiste la necessità di una ricevuta.
C'è un contratto, ovvero una atto di vendita con firma autenticata. E' quello che fa il venditore sul Certificato di Proprietà quando ti vende la moto. Con quella firma la moto è, incontrovertibilmente, tua.

con la firma la moto è tua, ma questo non vuol dire che tu l'abbia già pagata, a meno che non sia scritto nel contratto stesso

da ciò, la necessità di farsi rilasciare una quietanza di pagamento
 
8784706
8784706 Inviato: 2 Nov 2009 20:38
 

beh...io in qualsiasi caso mi farei rilasciare un foglio di carta scritto di suo pugno dove attesta l'avvenuto pagamento. Fatto sta però che...una volta fatto il passaggio, considerando che ha messo una firma lui per convalidarlo e quindi è d'accordo, la moto è tua e via
 
8786495
8786495 Inviato: 3 Nov 2009 0:41
 

desertvulture ha scritto:

con la firma la moto è tua, ma questo non vuol dire che tu l'abbia già pagata, a meno che non sia scritto nel contratto stesso

da ciò, la necessità di farsi rilasciare una quietanza di pagamento


L'atto di vendita sottoscritto è valido contratto di trasferimento di proprietà, anche a fini probatori. Del resto, è da solo sufficiente a valutare la proprietà di un veicolo, a prescindere dalla successiva iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico.
La giurisprudenza, in proposito, è univoca nelle cause relative alle controversie legate ai mancati pagamenti di bolli e multe, recapitate all'ex-proprietario ancora intestatario causa ritardo o mancata iscrizione al PRA della proprietà.

Del resto, nel modulo di vendita, quale è il retro del Certificato di Proprietà, è necessario compilare lo spazio in cui è riportato il "prezzo del veicolo" (a prescindere dalla prassi di segnare una cifra non rispondente all'effettivo prezzo; se questo non viene compilato, il contratto non ha effetto in quanto risulterebbe "donazione". E, nello specifico, la donazione necessita di atto pubblico).

Ergo, è del tutto inutile rilasciare quietanza di pagamento.
 
8786643
8786643 Inviato: 3 Nov 2009 7:52
 

capibara ha scritto:

L'atto di vendita sottoscritto è valido contratto di trasferimento di proprietà, anche a fini probatori. Del resto, è da solo sufficiente a valutare la proprietà di un veicolo,

si, e su questo non piove! il contratto di compravendita è un contratto consensuale ad efficacia reale: basta il consenso (con forma scritta ad substantiam in questo caso) per il trasferimento della proprietà!

capibara ha scritto:
Del resto, nel modulo di vendita, quale è il retro del Certificato di Proprietà, è necessario compilare lo spazio in cui è riportato il "prezzo del veicolo"
Ergo, è del tutto inutile rilasciare quietanza di pagamento.

quello che però dico io è: il fatto che nel contratto o sul certificato di proprietà c'è scritto il prezzo della compravendita, non vuol dire che io te li abbia già dati i soldi! (inoltre potrebbe anche essere che ci siamo accordati per un pagamento dilazionato, oppure differito!)
poi se nel contratto o dietro al certificato c'è scritto che il prezzo è gia stato versato, allora non si pongono problemi
ma se non è scritto? come faccio a dimostrare che te li ho già dati?
 
8786772
8786772 Inviato: 3 Nov 2009 8:51
 

al tempo in cui misi in vendita il mio vecchio 636 l'acquirente mi diede metà della somma prima del passaggio, fatto questo, cioè sul certificato di proprietà viene messo il suo nome, siam andati insieme in banca e mi ha dato il restante... Poi anche volendo difficilmente io potrei averlo denunciato per non pagamento, ho firmato pure io per il passaggio....

Non so se la legge sull'antiriciclaggio valga anche tra privati!

Cmunque fa cosi, vai a fare il passaggio con lui, e mentre al pra fanno le carte (20 minuti ti chiedono) tu gli dai i soldi e sta sereno.. se proprio vuoi essere sicuro fai un pezzo di carta e indichi luogo, ora e data, con la scusa "se arrivano eventuali multe poi non abbiamo problemi)... icon_wink.gif
 
8786782
8786782 Inviato: 3 Nov 2009 8:54
 

desertvulture, la risposta alla seconda parte del tuo post è contenuta in quello che hai scritto nella prima parte dello stesso post.

Se c'è un contratto, cosa c'è più da dimostrare, ai fini probatori?

Forse un foglietto scritto a mano con una firma ha più valore di un contratto preformato con sottoscrizione autenticata?

Tieni conto che sia il PRA, sia il Comune che l'Agenzia Pratiche Auto abilitata all'autentica della firma hanno l'obbligo di tenere un apposito repertorio, proprio a fini probatori, ordinato per numero di registro (lo stesso numero che viene inserito in calce sul C.di P.), sul quale sono indicati il venditore e l'acquirente.

Insomma, basta una fotocopia... icon_biggrin.gif

In caso di dichiarazione di un prezzo diverso da quello inserito nella vendita, invece, un foglio in cui indicare l'effettivo prezzo corrisposto ha il suo perchè, anche se esclusivamente tra le parti.
Però, non capisco, a parte specifici casi, perchè inserire un prezzo diverso da quello corrisposto nella vendita.
E' una fissazione asolutamente immotivata.
 
8792146
8792146 Inviato: 3 Nov 2009 21:49
 

no capibra, stai facendo confusione

una cosa è il contratto, un'altra sono le obbligazioni nascenti dallo stesso

il contratto di compravendita è un contratto che produce i seguenti 2 effetti: passaggio di proprietà del bene in capo all'acquirente + nascita dell'obbligazione in capo allo stesso di pagare il prezzo pattuito al venditore (e del corrispondente diritto di credito di quest'ultimo)

il contratto è solo la fonte dell'obbligazione di pagamento: obbligazione che poi il compratore deve adempiere

e potrebbe adempierla anche in un secondo momento, non necessariamente al momento della stipula!!!

il contratto non prova che il prezzo sia già stato pagato: prova solo che esiste il dovere di pagare!

la quietanza di pagamento certifica invece che il pagamento è stato effettivamente adempiuto, e che nulla più è dovuto al venditore
 
8792940
8792940 Inviato: 3 Nov 2009 23:55
 

desertvulture ha scritto:
no capibra, stai facendo confusione

una cosa è il contratto, un'altra sono le obbligazioni nascenti dallo stesso

il contratto di compravendita è un contratto che produce i seguenti 2 effetti: passaggio di proprietà del bene in capo all'acquirente + nascita dell'obbligazione in capo allo stesso di pagare il prezzo pattuito al venditore (e del corrispondente diritto di credito di quest'ultimo)

il contratto è solo la fonte dell'obbligazione di pagamento: obbligazione che poi il compratore deve adempiere

e potrebbe adempierla anche in un secondo momento, non necessariamente al momento della stipula!!!

il contratto non prova che il prezzo sia già stato pagato: prova solo che esiste il dovere di pagare!

la quietanza di pagamento certifica invece che il pagamento è stato effettivamente adempiuto, e che nulla più è dovuto al venditore


Non faccio nessuna confusione.
La compravendita, in quanto contratto sinallagmatico, si perfeziona solo ed esclusivamente con l'adempimento delle rispettive obbligazioni delle parti.
Ovviamente, stiamo parlando di contratto in senso materiale.
Ora, la compravendita di auto e moto prevede un adempimento formale “ab substantiam”, ovvero il perfezionamento della formula di compravendita con una scrittura privata con firma autenticata, in cui il venditore dichiara di trasferire il veicolo all'acquirente per un determinato prezzo, dichiarato nello stesso documento.
L'opponibilità ai terzi (e la conseguente possibilità di far valere le proprie ragioni in caso di controversia) è totalmente assolta dal cosidetto “atto di vendita”, in cui sono specificate le rispettive obbligazioni.
Quanto dichiarato in atto è, quindi, sufficiente a determinarne l'efficacia e l'opponibilità.

Al contrario, una generica quietanza può avere esclusivamente valore tra le parti, specie se in contraddizione con quanto riportato nel succitato atto (assumendo, quest'ultimo, la caratteristica di contratto simulato).

Insomma: io ti vendo la moto e tu mi paghi. Io dichiaro che mi hai pagato in un documento firmato, autenticato e registrato; come cavolo faccio a provare un mancato pagamento?

Tutt'al più, può aver senso il contrario, cioè se ti consegno la moto e rimaniamo d'accordo che tu mi paghi, ad esempio, con 500 euro al mese per sei mesi.
Io dichiaro la vendita al prezzo pattuito, ma mettiamo nero su bianco la forma di pagamento su cui ci siamo accordati, con sottoscrizione di entrambe le parti.
Comunque, anche in questo caso, visto che si dà vita ad un contratto simulato, si tratta di roba difficilotta da opporre, anche dal Giudice di Pace, a meno che non si faccia un accordo simulatorio con tutti i crismi.

Mi pare un tantino eccessivo per la vendita di una moto, o no?
 
8794994
8794994 Inviato: 4 Nov 2009 14:28
 

capibara, non so se tu studi giusrisprudenza, ma se è così è meglio se vai a rifare l'esame di diritto privato

hai fatto una confusione assurda, oltre ad aver detto varie cose errate


capibara ha scritto:

La compravendita, in quanto contratto sinallagmatico, si perfeziona solo ed esclusivamente con l'adempimento delle rispettive obbligazioni delle parti.

errorissimo!!!
la compravendita è un contratto consesuale! si perfeziona col CONSENSO, non con la consegna

"Art. 1376 Contratto con effetti reali
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato"

esso è quindi un contratto consensuale, con effetti reali! basta il consenso, e la proprietà si trasferisce. in più nasce l'obbligazione di pagare il prezzo

quindi basta che io dico "vuoi tu comprare il mio libro a 10 euro?
tu dici "si, lo voglio"
e la proprietà del libro è già tua! anche se questo libro è situato alla mia casa al mare, e quindi ancora non te l'ho consegnato, tu già ne sei proprietario.
poi da quetso contratto di proprietà nasce su di me l'obbligazione di trasferiti "il POSSESSO" del libro, e su di te di pagarmi il prezzo pattuito

il fatto che tu sostieni che è la compravendita è un contratto sinallagmatico...è vero....ma non ha niente a che vedere con questo!
anche il deposito è un contratto sinallagmatico, ma mica è consensuale come la compravendita: è necessaria la traditio della cosa per il suo perfezionamento, non basta il consenso!

capibara ha scritto:
Ora, la compravendita di auto e moto prevede un adempimento formale “ab substantiam”, ovvero il perfezionamento della formula di compravendita con una scrittura privata con firma autenticata, in cui il venditore dichiara di trasferire il veicolo all'acquirente per un determinato prezzo, dichiarato nello stesso documento.

questo è vero: nel caso di beni mobili registrati non basta il consenso, ma è necessario che esso rivesti una determinata forma
tuttavia ti correggo: non è necessaria la scrittura privata autenticata. basta solo la forma scritta semplice. l'autenticazione della firma serve solo per la trascrizione dell'atto nei pubblici registri

capibara ha scritto:
L'opponibilità ai terzi (e la conseguente possibilità di far valere le proprie ragioni in caso di controversia) è totalmente assolta dal cosidetto “atto di vendita”, in cui sono specificate le rispettive obbligazioni.
Quanto dichiarato in atto è, quindi, sufficiente a determinarne l'efficacia e l'opponibilità.

altro errorissimo!!!
l'opponibilità a terzi della compravendita non è assolutamente assolta dall'atto in se!
per l'opponibilità a terzi è necessaria quella cosa di cui ti parlavo prima: ovvero la trascrizione dell'atto nei pubblici registri. in mancanza di trascrizione sarà opponibile a terzi solo se si dimostri specificamente che questi erano a conoscenza dell'esistenza dello stesso!!!

il contratto non trascritto invece sarà sempre opponibile tra le parti (ovviamente nei limiti dell'art 2027, ma di ciò è inutile parlarne ora, visto che è irrilevante)
in questo caso esso prova:
1)l'avvenuto trasferimento di proprietà
2) l'obbligo del venditore di trasmettere il possesso del bene
3) l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo

esso è la FONTE da cui nascono le 2 obbligazioni
non prova che esse siano già state adempiute, a meno che non sia specificamente scritto!!!

capibara ha scritto:
Al contrario, una generica quietanza può avere esclusivamente valore tra le parti, specie se in contraddizione con quanto riportato nel succitato atto (assumendo, quest'ultimo, la caratteristica di contratto simulato).

allora vatti a leggere l'art 2027

"Art. 2707 Carte e registri domestici

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:

1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;

etc....."

capibara ha scritto:
Insomma: io ti vendo la moto e tu mi paghi. Io dichiaro che mi hai pagato in un documento firmato, autenticato e registrato; come cavolo faccio a provare un mancato pagamento?

questo vale solo see nel contratto è scritto che il pagamento è già avvenuto prima della sua stipula, o che è stato contestuale alla stipula dello stesso

se non è così, quando sarà effettuato, il creditore rilascerà rispettiva quietanza!

capibara ha scritto:
Tutt'al più, può aver senso il contrario, cioè se ti consegno la moto e rimaniamo d'accordo che tu mi paghi, ad esempio, con 500 euro al mese per sei mesi.
Io dichiaro la vendita al prezzo pattuito, ma mettiamo nero su bianco la forma di pagamento su cui ci siamo accordati, con sottoscrizione di entrambe le parti.
Comunque, anche in questo caso, visto che si dà vita ad un contratto simulato, si tratta di roba difficilotta da opporre, anche dal Giudice di Pace, a meno che non si faccia un accordo simulatorio con tutti i crismi.

ma guarda che nel caso che dici tu assolutamente non c'è simulazione!
se decidiamo attraverso un altro "foglio" che il pagamento debba avvenire a rate, mentre sul contratto c'era scritto che sarebbe avvenuto in unica soluzione......è solo un contratto che modifica parzialmente le clausole del contratto precedente

la simulazione non ci appizza niente!
 
8800067
8800067 Inviato: 5 Nov 2009 9:47
 

Premesso che non studio giurisprudenza, ritengo oltremodo offensivo un atteggiamento del genere. La tua è una presunzione enorme ed ingiustificata, e quello che scrivi denota un'assoluta ignoranza, al punto da farmi credere che tu ti stia divertendo alla mie spalle e, in particolar modo, alle spalle di chi aveva chiesto un consiglio.
Scrivi cose fuori dal mondo, davvero.
Comunque, se vuoi la lezioncina, cerco di essere facilmente comprensibile.
Riguardo alla prima fesseria che scrivi, ovvero sul contratto di compravendita, la fattispecie che citi (art. 1376) nulla ha a che vedere con la compravendita (e mi pare proprio che di compravendita, o meglio vendita stiamo parlando, vero?). Se giri una pagina trovi l'articolo giusto, il 1470. Qui trovi scritto che la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. La sua caratteristica è proprio quella della contestualità del consenso con le rispettive obbligazioni delle parti. Si parla, infatti, di contratto consensuale ad effetti reali.
L'esempio che fai è ridicolo: se vai dal fruttivendolo e lui ti dice “abbiamo le mele buone, le vuoi?” e tu dici “si!” la faccenda è chiusa? Allora vuol dire che tu non mangi e il fruttivendolo fallisce!
Solo se tu paghi ed il fruttivendolo ti dà le mele, si chiude il rapporto. Insomma, siamo all'ABC!

Seconda fesseria. Pur ammettendo (ma và?) che la vendita di una moto è sottoposta allo specifico regime previsto dalla legge, dici che è sufficiente la scrittura semplice.
Insomma, delle due l'una!
Comunque, la legge prescrive, in questi casi, la tipologia del “contratto formale” a pena di nullità.
Visto che si sta parlando di un eventuale inadempimento contrattuale, e non della proprietà del veicolo, l'atto di vendita (art. 13 R.D. 1814/1927) assolve la funzione di accordo formale tra le parti ancor prima della trascrizione.
A riprova di ciò, l'infinita giurisprudenza relativa a controversie sorte proprio a causa della mancata trascrizione. Se fosse come scrivi, il venditore, dopo aver lasciato il possesso del veicolo all'acquirente, nelle more della trascrizione (anche se ormai si fa dappertutto in tempo reale, ha, per legge un termine di 60 giorni; oltre il quale l'atto non decade, ma bisogna pagare la mora) sarebbe esposto a multe, mancati pagamenti di bolli, addebiti di sinistri e via dicendo. Staremmo freschi!
In realtà, è proprio l'atto di vendita, comprovante il trasferimento della proprietà e l'incasso di un prezzo, che permette (insieme a copia del registro di repertorio di dove si è autenticata la firma) di richiedere un provvedimento presso il giudice a quo, che interrompe il gravame. Ad esempio, in caso di mancato pagamento del bollo dell'acquirente e conseguente addebito all'intestatario, basta (si fa per dire...) rivolgersi al Giudice di Pace, ottenere un provvedimento di interruzione e portarlo all'agenzia delle entrate o all'ufficio bolli dell'ACI.

Terza fesseria.
Visto che citi il 2707, direi che sei tu ad avere difficoltà di lettura oltre le 3 parole. Infatti dimentichi di dire proprio l'essenziale; le carte ed i registri domestici sono validi titoli di prova solo quando viene specificato, sul documento, che è sono state fatte per supplire alla mancanza di titolo.
Ma noi stiamo parlando di una situazione in cui il titolo, formalmente valido, ovvero l'atto di vendita, c'è.

La quarta fesseria è paradossale: scrivi “questo vale solo see nel contratto è scritto che il pagamento è già avvenuto prima della sua stipula, o che è stato contestuale alla stipula dello stesso”
E' evidente che non hai idea di ciò che parli, cioè non hai mai visto un'atto di vendita.
Per inciso, Il documento utilizzato è il retro del Certificato di Proprietà. Gli spazi da riempire sono: dati dell'acquirente, Numero di repertorio, dati attestante, dati venditore, celle relative agli importi da versare per la trascrizione.
Al centro è scritto: “Il veicolo di cui al presente certificato di proprietà n. XXXXX è stato verbalmente venduto all'acquirente, di seguito indicato, per il quietanzato prezzo di euro XXXX con ogni garanzia di legge.”
Ti basta? No?
Allora mettiamoci la quinta fesseria. Alla luce di quanto ti ho edotto, relativamente al quitanzamento dichiarato in atto, un documento in cui si dichiara di adempiere successivamente al pagamento, in una forma non prevista nei titoli di credito (l'esempio l'ho scritto appositamente in questa forma; solo un fesso potrebbe dare una moto con un foglietto che non quietanza nulla, visto che il quietanzamento formale è già avvenuto con l'atto. Tutt'al più, si fa firmare 4 cambiali, che hanno valore in se, indipendentemente dalla compravendita...) è un accordo simulatorio relativo ad uno degli elementi essenziali dell'atto di vendita: il prezzo. Prezzo che, ripeto a sfinimento, nell'atto è specificamente quietanzato (il che vuol dire che alla firma, si dichiara di aver ricevuto il pagamento).
Visto che sto facendo una lezioncina, ti cito un'asempio scuola di accordo simulatorio. Tizio, con un'atto notarile, fa una cessione d'azienda a Caio. Trai i beni ceduti c'è un veicolo. Nell'atto è specificato il prezzo del veicolo, di 10.000,00 euro.
Visto che per il trasferimento della proprietà del veicolo bisogna fare anche l'atto di vendita e la trascrizione, il notaio stesso compila ed autentica il documento, scrivendo, come prezzo, 1.000,00 euro (mettiamo per motivi fiscali...). Il primo contratto contiene un accordo simulatorio, nel caso specifico opponibile.
E' chiaro?

Infine, può essere divertente o meno scrivere fesserie, ma scrivendo fesserie mandi fuori strada che chiede un consiglio.
Detto questo, un consiglio te lo do io: se studi giurisprudenza, applicati con maggior impegno e segui qualche lezione: il diritto non sono due leggi scritte in maniera sconnessa.
Se lavori nel campo del diritto o del commercio dei veicoli, cambia mestiere!
Se fai altro, continua a farlo e non inventarti competenze che non possiedi.
 
8801899
8801899 Inviato: 5 Nov 2009 14:53
 

capibara ha scritto:
Premesso che non studio giurisprudenza, ritengo oltremodo offensivo un atteggiamento del genere. La tua è una presunzione enorme ed ingiustificata, e quello che scrivi denota un'assoluta ignoranza, al punto da farmi credere che tu ti stia divertendo alla mie spalle e, in particolar modo, alle spalle di chi aveva chiesto un consiglio.

non mi sto divertendo alle spalle di nessuno: è per evitare che ciò che dici induca altri in errore

capibara ha scritto:
Riguardo alla prima fesseria che scrivi, ovvero sul contratto di compravendita, la fattispecie che citi (art. 1376) nulla ha a che vedere con la compravendita (e mi pare proprio che di compravendita, o meglio vendita stiamo parlando, vero?). Se giri una pagina trovi l'articolo giusto, il 1470. Qui trovi scritto che la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. La sua caratteristica è proprio quella della contestualità del consenso con le rispettive obbligazioni delle parti. Si parla, infatti, di contratto consensuale ad effetti reali.

l'art 1376 fa parte del titolo II del libro IV del codice civile, che si intola "dei contratti in generale"
sono disposizioni generali che si applicano a TUTTI i contratti, se non derogate da norme specifiche!!!
il 1470 fa parte del titolo III e regola la compravendita "in particolare"
abbiamo detto che la compravendita ha ad oggetto il" trasferimento di un diritto reale" verso il corrispettivo di un prezzo. allora se leggi il 1376 che prima ti ho riportato

"Art. 1376 Contratto con effetti reali
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato"

nessuna norma dice che il consenso e l'adempimento delle obbligazioni sono contestuali. anzi, tutt'altro. vatti a leggere il 1465, e ti accorgi che hai detto una cavolata

"Art. 1465.
Contratto con effetti traslativi o costitutivi.

Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali , il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine.
etc....."

questo significa che se io ti vendo la mia casa con regolare contratto con forma scritta
il giorno dopo, ancora prima che io te l'abbia consegnata, viene un terremoto e la casa è distrutta.....tu mi devi pagare lo stesso!!! la proprietà già era stata trasmessa, e il rischio del perimento grava su di te
io avevo ancora solo il possesso del bene: e avrei dovuto consegnartelo

capibara ha scritto:
Si parla, infatti, di contratto consensuale ad effetti reali.

ma guarda che quetso l'ho scritto nel mio post precedente, e te lo ha anche spiegato
la differenza è che io l'ho capito, tu invece hai riportato un qualcosa preso da internet o da altre fonti senza effettivamente capire di cosa stessi parlando!
e lo dimostra il fatto che non hai capito come funziona la compravendita!!!

capibara ha scritto:
L'esempio che fai è ridicolo: se vai dal fruttivendolo e lui ti dice “abbiamo le mele buone, le vuoi?” e tu dici “si!” la faccenda è chiusa? Allora vuol dire che tu non mangi e il fruttivendolo fallisce!
Solo se tu paghi ed il fruttivendolo ti dà le mele, si chiude il rapporto. Insomma, siamo all'ABC!

questa è una vendita di cose indeterminate solo nel genere
infatti si applica non il 1376, ma il 1378
e si applica il anche il 1465 comma3



CONTINUA......
 
8802080
8802080 Inviato: 5 Nov 2009 15:10
 

capibara ha scritto:
Seconda fesseria. Pur ammettendo (ma và?) che la vendita di una moto è sottoposta allo specifico regime previsto dalla legge, dici che è sufficiente la scrittura semplice.

non lo dico io, ma il 1350

capibara ha scritto:
Comunque, la legge prescrive, in questi casi, la tipologia del “contratto formale” a pena di nullità.
Visto che si sta parlando di un eventuale inadempimento contrattuale, e non della proprietà del veicolo, l'atto di vendita (art. 13 R.D. 1814/1927) assolve la funzione di accordo formale tra le parti ancor prima della trascrizione.

ti evidenziato il "tra le parti" proprio per farti capire che prima della trascrizione, il contratto non è opponibile a terzi se non provi che il terzo ne fosse a specifica conoscenza
art 2644 se proprio vuoi il riferimento giuridico

comunque sta cosa dell'opponibilità a terzi non centra niente nel caso di specie
sei tu che l'hai messa in mezzo x prima, non ho capito x quale motivo!
io sono solo intervenuto perchè l'avevi spiegata erroneamente

capibara ha scritto:
A riprova di ciò, l'infinita giurisprudenza relativa a controversie sorte proprio a causa della mancata trascrizione. Se fosse come scrivi, il venditore, dopo aver lasciato il possesso del veicolo all'acquirente, nelle more della trascrizione (anche se ormai si fa dappertutto in tempo reale, ha, per legge un termine di 60 giorni; oltre il quale l'atto non decade, ma bisogna pagare la mora) sarebbe esposto a multe, mancati pagamenti di bolli, addebiti di sinistri e via dicendo. Staremmo freschi!

invece no! si vede che non hai capito niente!
tra le parti il contratto è opponibile a prescindere dalla trascrizione
se tu prendi una multa con la macchina che ti ho venduto prima che il contratto sia trascritto, è ovvio che te la posso opporre
anche perchè poi qui non è una questione di proprietà, ma di chi utilizzava l'auto quando è stata presa la multa!!!

capibara ha scritto:
Visto che citi il 2707, direi che sei tu ad avere difficoltà di lettura oltre le 3 parole. Infatti dimentichi di dire proprio l'essenziale; le carte ed i registri domestici sono validi titoli di prova solo quando viene specificato, sul documento, che è sono state fatte per supplire alla mancanza di titolo.
Ma noi stiamo parlando di una situazione in cui il titolo, formalmente valido, ovvero l'atto di vendita, c'è.

ma che diiiiicccciiiii!!!!
nell'art 2027 i casi indicati nel punto A e nel punto B sono due cose diverse!
sono condizioni alternative, non concorrenti
non devi leggere "A e B" ma "A o B"
anche perchè sono due cose diverse: il punto A si riferisce ad un pagamento ricevuto, il punto B alla mancanza di un titolo
non ti avevo riportato il punto B perchè era irrilevante, e per non farti cadere in errore!
ma pure sei stato capace di darti la zappa sui piedi: BRAVO!!!!!!!!!
vedi che vuol dire quando uno riporta le cose senza capirle?
che poi fai le figure di cacca!
 
8802222
8802222 Inviato: 5 Nov 2009 15:27
 

capibara ha scritto:
scrivi “questo vale solo see nel contratto è scritto che il pagamento è già avvenuto prima della sua stipula, o che è stato contestuale alla stipula dello stesso”
E' evidente che non hai idea di ciò che parli, cioè non hai mai visto un'atto di vendita.
Per inciso, Il documento utilizzato è il retro del Certificato di Proprietà. Gli spazi da riempire sono: dati dell'acquirente, Numero di repertorio, dati attestante, dati venditore, celle relative agli importi da versare per la trascrizione.
Al centro è scritto: “Il veicolo di cui al presente certificato di proprietà n. XXXXX è stato verbalmente venduto all'acquirente, di seguito indicato, per il quietanzato prezzo di euro XXXX con ogni garanzia di legge.”

su questo mi informerò, ora non ho tempo
anche se però mi chiedo: se lì è scritto quietanzato, e poi noi abbiamo optato per una vendita a rate....il pagamento non è + quietanzato!!!!
credo che quel "quietanzato" non abbia nessun valore legale
oviamente di questo non sono sicuro, vado per supposizione
mi informerò meglio, e ti farò sapere

capibara ha scritto:
Allora mettiamoci la quinta fesseria. Alla luce di quanto ti ho edotto, relativamente al quitanzamento dichiarato in atto, un documento in cui si dichiara di adempiere successivamente al pagamento, in una forma non prevista nei titoli di credito (l'esempio l'ho scritto appositamente in questa forma; solo un fesso potrebbe dare una moto con un foglietto che non quietanza nulla, visto che il quietanzamento formale è già avvenuto con l'atto. Tutt'al più, si fa firmare 4 cambiali, che hanno valore in se, indipendentemente dalla compravendita...) è un accordo simulatorio relativo ad uno degli elementi essenziali dell'atto di vendita: il prezzo. Prezzo che, ripeto a sfinimento, nell'atto è specificamente quietanzato (il che vuol dire che alla firma, si dichiara di aver ricevuto il pagamento).
Visto che sto facendo una lezioncina, ti cito un'asempio scuola di accordo simulatorio. Tizio, con un'atto notarile, fa una cessione d'azienda a Caio. Trai i beni ceduti c'è un veicolo. Nell'atto è specificato il prezzo del veicolo, di 10.000,00 euro.
Visto che per il trasferimento della proprietà del veicolo bisogna fare anche l'atto di vendita e la trascrizione, il notaio stesso compila ed autentica il documento, scrivendo, come prezzo, 1.000,00 euro (mettiamo per motivi fiscali...). Il primo contratto contiene un accordo simulatorio, nel caso specifico opponibile.

senti, ma la simulazione nel caso di specie qui NON CI APPIZZA per nulla!
perchè metti in mezzo questioni che non centrano niente con la domanda di gigs?
diamo per scontato (chissà!) che hai capito cosa è la simulazione e leviamola di mezzo
quà si poneva un problema di garanzia del pagamento. punto!

capibara ha scritto:
Infine, può essere divertente o meno scrivere fesserie, ma scrivendo fesserie mandi fuori strada che chiede un consiglio.
.

eh infatti, sarebbe meglio se prima di scrivere le cose riprese da internet tu le capissi!
 
8802571
8802571 Inviato: 5 Nov 2009 16:17
 

Ragazzi, ma non starete un po' esagerando? Non credo che il nostro amico si sia letto tutti i mille post giuridici e non che vi siete messi a scrivere...ora, la soluzione era molto più semplice:


highground ha scritto:
Pablo79 ha scritto:
una volta fatto il passaggio di proprietà non credo che possa dire qualcosa!! dagli i soldi a passaggio fatto!!


...quoto. non darglieli prima ovviamente! 0509_lucarelli.gif Al limite poi puoi farti rilasciare una ricevuta di pagamento. icon_wink.gif


Alla sua risposta:

gigs ha scritto:
ok highground però come posso pretendere una ricevuta di pagamento ??? in che cosa consiste ??? lui è un privato non so se posso farmi una ricevuta ed in ogni caso se si rifiuta come posso fare per tutelarmi???


Bisognava rispondere:

"..se non vuole rilasciarti una ricevuta di pagamento (ovvero un foglio contenente i dati di entrambi e una scritta del tipo: ricevo dal sig. ..... tot euro a saldo della vendita della tot moto), non comprare la moto. E lo sfido a trovare chi gli compra la moto in contanti senza che lui dichiari che ha ricevuto i soldi."

E secondo me poteva essere chiusa qui. La discussione che hai/avete fatto nascere mi sembra non possa portare da nessuna parte icon_rolleyes.gif perchè il contratto, molto semplicemente, fa nascere obbligazioni tra le parti, non attesta il loro adempimento (anche perchè altrimenti gli avvocati a cosa servono?? icon_asd.gif ) a meno che non ci sia una clausola del tipo "contestualmente alla firma del contratto ricevo tot a saldo..blablabla..." , che, guarda un po', è una "ricevuta di pagamento" inclusa nel contratto. icon_wink.gif
 
8802644
8802644 Inviato: 5 Nov 2009 16:31
 

si highland, io questo sostenevo infatti!

ma è capibara che ha detto che il contratto attestava il pagamento avvenuto!
io ho solo corretto questo

poi ha cacciato tutto il discorso della trascrizione, della simulazione, dell'opponibilità e del resto che non ci appizzavano nulla!!!
il fatto è che ha detto anche cose sbagliate, quindi mi sono sentito di doverle correggere
 
8802661
8802661 Inviato: 5 Nov 2009 16:34
 

desertvulture ha scritto:
si highland



highland a chi????? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif 0509_mitra.gif 0509_mitra.gif 0509_mitra.gif



icon_asd.gif
 
8805355
8805355 Inviato: 5 Nov 2009 22:23
 

highground 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif 0510_inchino.gif




0509_si_picchiano.gif 0509_si_picchiano.gif 0509_si_picchiano.gif 0509_si_picchiano.gif 0509_si_picchiano.gif 0509_si_picchiano.gif 0509_si_picchiano.gif
 
8805720
8805720 Inviato: 5 Nov 2009 23:39
 

Ritorno sul tema.
L'atto di vendita vale come quitanza di pagamento. Punto.
Sia chiaro che chiunque ha un certificato di proprietà può leggerne il retro prima di scrivere cavolate. .
Chi sostiene il contrario, come l'utente desertvulture, da notizie inesatte.
E' quello che ho sostenuto fin dall'inizio, cercanso di dare un consiglio all'utente che chiedeva lumi.

Poi, ho avuto correzioni inesatte su quanto propriamente scritto.
Due volte mi si risponde ripreponendo fesserie enormi.

Caro desertvulture, io parlo di CONTRATTO DI VENDITA. Specifica fattispecie prevista da specifico articolo del codice civile, il 1470. Non ha senso trarre un combinato disposto con i contratti ad effetto traslativo della proprietà. Chiunque mastica, anche non professionalmente di diritto, sa che le cose stanno così.

L'enorme ignoranza nel continualre a sostenere che la vendita è un contratto reale, e non consensuale con effetti reali è sintomo di pervicace presunzione senza basi conoscitive.
Syiamo a zero. Gli effetti reali del contratto trasferiscono la proprietà al momento della conclusione del contratto, che si perfeziona con le rispettive obbligazioni delle parti. E anche qui metterei un bel punto.

Quella delle mele E' UNA VENDITA! sempre 1470!! Stiamo a sottozero...


"

Ultima modifica di capibara il 6 Nov 2009 0:08, modificato 1 volta in totale
 
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