capibara, non so se tu studi giusrisprudenza, ma se è così è meglio se vai a rifare l'esame di diritto privato
hai fatto una confusione assurda, oltre ad aver detto varie cose errate
capibara ha scritto:
La compravendita, in quanto contratto sinallagmatico, si perfeziona solo ed esclusivamente con l'adempimento delle rispettive obbligazioni delle parti.
errorissimo!!!
la compravendita è un contratto consesuale! si perfeziona col CONSENSO, non con la consegna
"Art. 1376 Contratto con effetti reali
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato"
esso è quindi un contratto consensuale, con effetti reali! basta il consenso, e la proprietà si trasferisce. in più nasce l'obbligazione di pagare il prezzo
quindi basta che io dico "vuoi tu comprare il mio libro a 10 euro?
tu dici "si, lo voglio"
e la proprietà del libro è già tua! anche se questo libro è situato alla mia casa al mare, e quindi ancora non te l'ho consegnato, tu già ne sei proprietario.
poi da quetso contratto di proprietà nasce su di me l'obbligazione di trasferiti "il POSSESSO" del libro, e su di te di pagarmi il prezzo pattuito
il fatto che tu sostieni che è la compravendita è un contratto sinallagmatico...è vero....ma non ha niente a che vedere con questo!
anche il deposito è un contratto sinallagmatico, ma mica è consensuale come la compravendita: è necessaria la traditio della cosa per il suo perfezionamento, non basta il consenso!
capibara ha scritto:
Ora, la compravendita di auto e moto prevede un adempimento formale “ab substantiam”, ovvero il perfezionamento della formula di compravendita con una scrittura privata con firma autenticata, in cui il venditore dichiara di trasferire il veicolo all'acquirente per un determinato prezzo, dichiarato nello stesso documento.
questo è vero: nel caso di beni mobili registrati non basta il consenso, ma è necessario che esso rivesti una determinata forma
tuttavia ti correggo: non è necessaria la scrittura privata autenticata. basta solo la forma scritta semplice. l'autenticazione della firma serve solo per la trascrizione dell'atto nei pubblici registri
capibara ha scritto:
L'opponibilità ai terzi (e la conseguente possibilità di far valere le proprie ragioni in caso di controversia) è totalmente assolta dal cosidetto “atto di vendita”, in cui sono specificate le rispettive obbligazioni.
Quanto dichiarato in atto è, quindi, sufficiente a determinarne l'efficacia e l'opponibilità.
altro errorissimo!!!
l'opponibilità a terzi della compravendita non è assolutamente assolta dall'atto in se!
per l'opponibilità a terzi è necessaria quella cosa di cui ti parlavo prima: ovvero la trascrizione dell'atto nei pubblici registri. in mancanza di trascrizione sarà opponibile a terzi solo se si dimostri specificamente che questi erano a conoscenza dell'esistenza dello stesso!!!
il contratto non trascritto invece sarà sempre opponibile tra le parti (ovviamente nei limiti dell'art 2027, ma di ciò è inutile parlarne ora, visto che è irrilevante)
in questo caso esso prova:
1)l'avvenuto trasferimento di proprietà
2) l'obbligo del venditore di trasmettere il possesso del bene
3) l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo
esso è la FONTE da cui nascono le 2 obbligazioni
non prova che esse siano già state adempiute, a meno che non sia specificamente scritto!!!
capibara ha scritto:
Al contrario, una generica quietanza può avere esclusivamente valore tra le parti, specie se in contraddizione con quanto riportato nel succitato atto (assumendo, quest'ultimo, la caratteristica di contratto simulato).
allora vatti a leggere l'art 2027
"Art. 2707 Carte e registri domestici
Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:
1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;
etc....."
capibara ha scritto:
Insomma: io ti vendo la moto e tu mi paghi. Io dichiaro che mi hai pagato in un documento firmato, autenticato e registrato; come cavolo faccio a provare un mancato pagamento?
questo vale solo see nel contratto è scritto che il pagamento è già avvenuto prima della sua stipula, o che è stato contestuale alla stipula dello stesso
se non è così, quando sarà effettuato, il creditore rilascerà rispettiva quietanza!
capibara ha scritto:
Tutt'al più, può aver senso il contrario, cioè se ti consegno la moto e rimaniamo d'accordo che tu mi paghi, ad esempio, con 500 euro al mese per sei mesi.
Io dichiaro la vendita al prezzo pattuito, ma mettiamo nero su bianco la forma di pagamento su cui ci siamo accordati, con sottoscrizione di entrambe le parti.
Comunque, anche in questo caso, visto che si dà vita ad un contratto simulato, si tratta di roba difficilotta da opporre, anche dal Giudice di Pace, a meno che non si faccia un accordo simulatorio con tutti i crismi.
ma guarda che nel caso che dici tu assolutamente non c'è simulazione!
se decidiamo attraverso un altro "foglio" che il pagamento debba avvenire a rate, mentre sul contratto c'era scritto che sarebbe avvenuto in unica soluzione......è solo un contratto che modifica parzialmente le clausole del contratto precedente
la simulazione non ci appizza niente!