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Moto e alcooltest. Tolleranza zero?
8597733
8597733 Inviato: 1 Ott 2009 20:22
Oggetto: Moto e alcooltest. Tolleranza zero?
 

E' vero che per chi guida una moto la soglia di tolleranza al test etilometrico è 0, ovvero come per autisti di camion o autobus ecc..?
 
8597761
8597761 Inviato: 1 Ott 2009 20:25
Oggetto: Re: Moto e alcooltest. Tolleranza zero?
 

valjx68 ha scritto:
E' vero che per chi guida una moto la soglia di tolleranza al test etilometrico è 0, ovvero come per autisti di camion o autobus ecc..?

anche per chi guida le auto, per tutti i neopatentati.
non penso che valga anche dopo 3 anni dal conseguimento della patente icon_wink.gif
 
8597817
8597817 Inviato: 1 Ott 2009 20:32
Oggetto: Re: Moto e alcooltest. Tolleranza zero?
 

valjx68 ha scritto:
E' vero che per chi guida una moto la soglia di tolleranza al test etilometrico è 0, ovvero come per autisti di camion o autobus ecc..?

per me è una gran cavolata pechè se uno fa una cena e dopo mangato si beve un bicchiere di vino o magari un birretta non è assolutamente ubriaco.
dicono che se mangi un cioccolatino con il liquore e poi una normalissima cicca sei fuori legge. dipende dalle persone però anche i bambni mangiano i cioccolatini!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif .
è giusto avere un limite ma non così eccessivo..., 0510_saluto.gif
 
8597844
8597844 Inviato: 1 Ott 2009 20:35
 

Io veramente non intendevo i neo patentati, personalmente la patente ce l'ho dal 1987, volevo solo la conferma sul fatto che , se chi è alla guida di un motociclo è soggetto alla stessa legislatura (in merito all'alcoltest) di chi guida un camion o un autobus, quindi TOLLERANZA ZERO.
 
8598422
8598422 Inviato: 1 Ott 2009 21:37
 

Qui si stanno confondendo le leggi con i progetti.
Non mi pare che la norma che prevede il divieto assoluto di assumere alcool prima di mettersi alla guida sia ancora stata approvata, se mi sbaglio (è certamente possibile che mi sia sfuggito), mi potete fornire una fonte?
Comunque, il testo che era stato definito in Commissione Trasporti e che probabilmente diventerà presto legge, visto che c'era un'ampia convergenza in merito, non parla di moto. Se verrà approvato senza modifiche sostanziali, il testo dovrebbe essere più o meno così:

Codice:
Art. 186-bis.
1. E’ vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore ad anni ventuno ed i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, autoarticolati e autosnodati.
2. I soggetti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200 a euro 800, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrano nei reati di cui all’articolo 186, comma 2, lettere a), b e c), le pene e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri soggetti di cui al medesimo comma. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 dell’articolo 186, ad esclusione del primo periodo del comma 7 del citato articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186, il conducente di cui al comma 1 del presente articolo è punito con le pene di cui al comma 3.
7. Il conducente minore di anni diciotto, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi per litro, non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».


In sostanza, per quanto ne so io: per ora il limite alcolemico pari a 0 non esiste, presto ci sarà per i conducenti professionali, per chi guida veicoli pesanti, per i minori di anni 21, per chi ha la patente B da meno di 3 anni... ma non per i motociclisti (salvo modifiche, ovviamente).

Quello che, già da diverso tempo, è diverso fra chi guida una moto e chi guida un'auto è il tasso alcolemico per cui è prevista la confisca: per i ciclomotori e i motoveicoli c'è la confisca oltre 0,5 g/l, per gli altri veicoli oltre 1,5.
 
16025122
16025122 Inviato: 10 Nov 2018 10:57
 

chiedo scusa a tutti se riesumo questo thread vecchio di anni, ma ad oggi, 2018, non ho anchora una precisa risposta, e univoca soprattutto, sulla questione trattata.

per chi guida una motocicletta, quale è il tasso alcolemico limite per non avere alcuna sanzione?
0 (zero) o 0.5 (0.49 in realtà)?

grazie.

PS
lo chiedo perché parlando con motociclisti vari c'è chi parla di "tolleranza zero" per le moto (sopra 0.0 scattano le sanzioni) e chi dice che è come per le auto (limite 0.49-0.50) (e così capisco io leggendo le norme su siti di ACI e polizia municipale)

addirittura parlando con agenti (polizia e carabinieri) del paese, secondo il poliziotto è 0.0 mentre per il carabiniere è come per le auto 0.49/0.5
 
16025293
16025293 Inviato: 11 Nov 2018 1:00
 

E' come per le auto: 0,5 grammi per litro. Il limite scende a zero per i neopatentati e per tutti i minori di 21 anni.
 
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