l'omissione di soccorso e' trattata dall'art 189del cds e dal 593 del c.p.
per quanto riguarda il cds, l'art 189 (comportamento in caso di incidente) recita:
Citazione:
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
tutto il resto fa riferimento al comma 1
per quanto riguarda il c.p.. l'art. 593:
Citazione:
Omissione di soccorso.
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata ; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
In teoria, quindi, basta chiamare il 118.
Che poi entri in gioco l'etica personale e' tutto un altro discorso