ISVAP ha scritto:
<<Se si acquista un veicolo e si può documentare la vendita, la consegna in
conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della
circolazione o la definitiva esportazione all'estero di un veicolo di
proprietà precedentemente assicurato, l'assicuratore (lo stesso o anche un
altro) dovrà classificare il contratto relativo al veicolo acquistato sulla
base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio relativo al
veicolo precedente, purchè in corso di validità, mantenendo la medesima
classe di conversione universale-CU.
Per i ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006, data di
entrata in vigore del nuovo regime di targatura, che non abbiano
volontariamente aderito al nuovo regime, tale disposizione si applica nei
soli casi di furto e demolizione certificati del mezzo. Per i ciclomotori
immessi in circolazione dal 14 luglio 2006, ovvero per quelli già in
circolazione a questa data che abbiano volontariamente aderito al nuovo
regime, la disposizione si applica anche nei casi di consegna in conto
vendita, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione
all'estero.
E' utile ricordare anche che, qualora si sia trasferito su un veicolo di
nuova proprietà la classe CU relativa ad altro veicolo di proprietà
consegnato in conto vendita o oggetto di furto, l'assicuratore (lo stesso o
anche un altro) dovrà inserire quest'ultimo nella classe CU 14 nel caso
rimanga invenduto oppure sia ritrovato>>.
Spero possa essere utile anche ad altri
Se non è chiaro qualche punto chiedete pure.