Lance ha scritto:
Come ho scritto sopra, secondo me, il "giochino" della data dell'accertamento successiva alla data dell'infrazione, anche se ampiamente utilizzato, è nella maggior parte dei casi ingiustificato e inaccettabile, pertanto un ricorso ha ottime probabilità di riuscita (come, ad esempio, è successo nel caso che ti ha indicato Grifo).
Tuttavia, nel tuo caso, la questione è un po' più complessa, sempre secondo me.
Tu avevi 60 giorni di tempo per comunicare i dati del conducente, a norma dell'art. 126-bis, quindi avresti potuto inviare la comunicazione entro il 1/3. Quello stesso giorno, però, con tutta la buona volontà ed efficienza del mondo, l'amministrazione non era in grado di sapere se tu avessi o meno inviato la raccomandata con la comunicazione dei dati e, quindi, non era in grado di accertare l'infrazione. Per l'accertamento, era necessario aspettare un ragionevole lasso di tempo, a partire dal 1/3, per consentire alla raccomandata eventualmente inviata di arrivare a destinazione. Solo a quel punto, non avendo ricevuto nulla, si può ritenere che la comunicazione non sia stata fatta (cioè accertare la violazione) e procedere col verbale... anche se l'accertamento in data 16/7, come hanno scritto loro, mi sembra decisamente eccessivo.
Comprendo il disagio che puo' aver avuto la PA nel gestire l'incertezza circa il mio probabile ricorso ma a questo punto non capisco lo spirito con cui viene fissato il termine perentorio dei 150gg.
Un termine che viene fissato dal 201 in casi limite (peraltro mediando la "lentezza" della PA con gli interessi dei cittadini), cioe' "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni..." ma che nel mio caso doveva essere ampiamente sufficiente considerato che, come riportato dall'art. 384 (Casi di impossibilità della contestazione immediata) del DPR N. 495 del 16/12/1992 (http://www.trasporti.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=normativa&o=vd&id=678&id_dett=2170&id_cat=34), per il quale si calcolano i 150gg, il mio caso non risulta dall'elenco indicato
1. I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Insomma, nel mio caso, per il secondo verbale non sono state necessarie nuove visure al PRA, tutti i miei dati erano gia' in possesso della PA e nonostante tutto questo, 150gg (limite max per la notifica) non sono stati sufficienti?
Capisco che dipende da come la vedra' il Prefetto oppure il GdP quando leggera' il mio prossimo ricorso ma e' legittimo consentire l'utilizzo di 150gg per questa notifica e addirittura porsi anche il problema di concedere qualche altro giorno alla PA perche' la mia comunicazione per il 126-bis potrebbe essere stata inviata al 60-esimo giorno dal ricevimento del primo verbale (relativo ad una infrazione avvenuta 150-8 gg prima della notifica, presumibilmente nella speranza che commettessi altre infrazioni nello stesso tratto di strada)?