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Indice del forumForum Autovelox, Patenti e LeggiMulte e Ricorsi

   

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Nonostante Ricorso Prefetto, nuovo verbale (126bis c.2)
8289987
8289987 Inviato: 12 Ago 2009 15:44
Oggetto: Nonostante Ricorso Prefetto, nuovo verbale (126bis c.2)
 

A seguito del ricevimento di un Verbale per eccesso di velocita' ho fatto ricorso al Prefetto ma a distanza di pochi mesi mi e' stato recapitato un nuovo verbale; questa volta per violazione del CdS di cui all'art. 126BIS c.2 (in pratica perche' omettevo di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente della commessa violazione, quella per eccesso di velocita') e relativo alla prima infrazione.

Pensavo che il ricorso presentato al Prefetto (di Caserta) non mi obbligasse a comunicare subito le generalita' del conducente del mezzo... almeno fino a giudizio negativo da parte dello stesso Prefetto.

Cosa mi consigliate?
Devo evidentemente produrre un nuovo ricorso ... ma questa volta con quali argomenti?

Un grazie a tutti coloro vorranno darmi una dritta...

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enzofazer
 
8289996
8289996 Inviato: 12 Ago 2009 15:47
 

ma quanto tempo è passato dal tuo ricorso al prefetto?
 
8290046
8290046 Inviato: 12 Ago 2009 16:06
 

Il 26 febbraio 2009 ho inoltrato il ricorso

Il secondo verbale mi e' arrivato il 6 agosto.
 
8290058
8290058 Inviato: 12 Ago 2009 16:11
 

enzofazer ha scritto:
Il 26 febbraio 2009 ho inoltrato il ricorso

Il secondo verbale mi e' arrivato il 6 agosto.


se il prefetto non ti ha risp automaticamente decade mi pare che abbia tempo 60 giorni per darti una risp se no la multa viene annullata comunque la seconda ceh ti è arrivata è una multa diversa in teoria sei obbligato a dare le generalita di chi guida opp a pagare la multa se non le dai
 
8290078
8290078 Inviato: 12 Ago 2009 16:20
Oggetto: dati conducente
 

in realtà il ricorso avverso il verbale di violazione non inficia l'obbligo di legge di comunicare i dati del conducente del veicolo, entro 60 giorni dal momento del ricevimento del verbale per la commessa violazione.

Ne consegue che opposizione o meno, la comunicazione di chi era alla guida al momento dell'avvenuta violazione, è obbligatoria a meno che si comunichi all'organo accertatore (e questo rientra nella fattispecie del motivato e giustificato motivo), sempre nei 60 giorni da quando si è ricevuto il verbale, che quella violazione, a prescindere dalle questioni di diritto, non è stata commessa, ovvero trattasi di un errore di rilievo.
A questo punto l'organo accertatore dovrebbe attendere il giudizio del Prefetto o del GdP prima di emettere ulteriore verbale ai sensi dell'art. 126/bis.
 
8290149
8290149 Inviato: 12 Ago 2009 16:48
Oggetto: Re: dati conducente
 

giancar ha scritto:
in realtà il ricorso avverso il verbale di violazione non inficia l'obbligo di legge di comunicare i dati del conducente del veicolo, entro 60 giorni dal momento del ricevimento del verbale per la commessa violazione.

Ne consegue che opposizione o meno, la comunicazione di chi era alla guida al momento dell'avvenuta violazione, è obbligatoria a meno che si comunichi all'organo accertatore (e questo rientra nella fattispecie del motivato e giustificato motivo), sempre nei 60 giorni da quando si è ricevuto il verbale, che quella violazione, a prescindere dalle questioni di diritto, non è stata commessa, ovvero trattasi di un errore di rilievo.
A questo punto l'organo accertatore dovrebbe attendere il giudizio del Prefetto o del GdP prima di emettere ulteriore verbale ai sensi dell'art. 126/bis.



Pero', mi chiedo, e' legittimo il procedimento innescato da un altro che potrebbe essere dichiarato nullo e/o illegittimo dal Prefetto?

Per la precisione, il dispositivo di rilevamento della velocita' citato nel primo verbale e' nell'elenco di quelli sospetti oggetto di recenti indagini della Magistratura. Il comune e' quello di Pietravairano.
 
8290236
8290236 Inviato: 12 Ago 2009 17:15
Oggetto: Re: dati conducente
 

enzofazer ha scritto:



Pero', mi chiedo, e' legittimo il procedimento innescato da un altro che potrebbe essere dichiarato nullo e/o illegittimo dal Prefetto?

Per la precisione, il dispositivo di rilevamento della velocita' citato nel primo verbale e' nell'elenco di quelli sospetti oggetto di recenti indagini della Magistratura. Il comune e' quello di Pietravairano.


E' legittimo nel momento che il primo provvedimento prevedeva per legge l'obbligo della comunicazione del conducente a prescindere dal merito del verbale che dovrà essere accertato successivamente.

Il fatto che il dispositivo possa essere oggetto di indagini della magistratura non significa affatto che il rilievo e il successivo accertamento sia errato o illegittimo.

La comunicazione può essere come dicevo "non posso comunicare i dati del conducente perchè nel giorno e nell'ora indicato dal verbale l'auto era ferma in garage, pertanto ritengo che il rilievo sia errato". Sempre che questo sia vero chiaramente. Tanto vale a impedire la verbalizzazione di altri 250 euro.
 
8292448
8292448 Inviato: 13 Ago 2009 8:02
Oggetto: Re: dati conducente
 

giancar ha scritto:


E' legittimo nel momento che il primo provvedimento prevedeva per legge l'obbligo della comunicazione del conducente a prescindere dal merito del verbale che dovrà essere accertato successivamente.

Il fatto che il dispositivo possa essere oggetto di indagini della magistratura non significa affatto che il rilievo e il successivo accertamento sia errato o illegittimo.

La comunicazione può essere come dicevo "non posso comunicare i dati del conducente perchè nel giorno e nell'ora indicato dal verbale l'auto era ferma in garage, pertanto ritengo che il rilievo sia errato". Sempre che questo sia vero chiaramente. Tanto vale a impedire la verbalizzazione di altri 250 euro.



Allora devo rassegnarmi a pagare?
... oppure, sia pure pretestuosamente, posso ricorrere e sperare che il Prefetto non riesca a pronunciarsi.... e la faccio franca?

A cosa posso ispirarmi per il ricorso? Ad es., adesso, potrei dire: "no ho comunicato i dati del conducente perchè avevo gia' prodotto il ricorso avverso... che dal precedente verbale non risultava perentorio l'obbligo di fornire i dati del conducente anche in caso di ricorso (del resto, la richiesta dei dati era espressa come allegato al verbale e sembrava dovesse seguire le sorti del verbale)

... comunque ...ripeto... vorrei un appiglio (il + possibile robusto) per evitare di pagare.
... forse .... mi sto accanendo un po' troppo....
 
8292540
8292540 Inviato: 13 Ago 2009 8:38
Oggetto: Re: dati conducente
 

enzofazer ha scritto:



Allora devo rassegnarmi a pagare?
... oppure, sia pure pretestuosamente, posso ricorrere e sperare che il Prefetto non riesca a pronunciarsi.... e la faccio franca?



A questo punto, dato che il verbale del 126/bis è già arrivato, non serve più fare comunicazioni all'organo accertatore, bisogna solamente fare ricorso anche al secondo verbale, sperando che il Prefetto, entro 180 giorni da quando hai presentato ricorso e non 60, come sopra è stato detto, consideri valido, per l'omessa comunicazione punti, il motivo della presentazione del primo verbale.
 
8292647
8292647 Inviato: 13 Ago 2009 9:06
Oggetto: Re: Nonostante Ricorso Prefetto, nuovo verbale (126bis c.2)
 

enzofazer ha scritto:
A seguito del ricevimento di un Verbale per eccesso di velocita' ho fatto ricorso al Prefetto ma a distanza di pochi mesi mi e' stato recapitato un nuovo verbale; questa volta per violazione del CdS di cui all'art. 126BIS c.2 (in pratica perche' omettevo di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente della commessa violazione, quella per eccesso di velocita') e relativo alla prima infrazione.

Pensavo che il ricorso presentato al Prefetto (di Caserta) non mi obbligasse a comunicare subito le generalita' del conducente del mezzo... almeno fino a giudizio negativo da parte dello stesso Prefetto.

Cosa mi consigliate?
Devo evidentemente produrre un nuovo ricorso ... ma questa volta con quali argomenti?

Un grazie a tutti coloro vorranno darmi una dritta...

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enzofazer


Il verbale di contestazione per violazione dellobbligo dell'art. 126-bis deve essere notificato nei soliti termini che già conosciamo. Dunque fai bene i conti ed accertati che sia stato notificato entro 150+60 dalla notifica del primo verbale al quale si collega l'obbligo di comunicazione dei dati.
Come ti è già stato detto, il verbale ex art. 126-bis è un verbale parzialmente autonomo rispetto al primo.
In ogni caso, giurisprudenza è concorde nel richiedere delle cause obiettive per le quali non è stato possibile comunicare chi fosse alla giuda al momento della presunta infrazione. Non basta, insomma, un semplice "non ricordo" o "non posso tenere conto di chi guida il mio mezzo".
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cyb-bis
 
8294419
8294419 Inviato: 13 Ago 2009 13:33
Oggetto: Re: Nonostante Ricorso Prefetto, nuovo verbale (126bis c.2)
 

cyb ha scritto:


Il verbale di contestazione per violazione dellobbligo dell'art. 126-bis deve essere notificato nei soliti termini che già conosciamo. Dunque fai bene i conti ed accertati che sia stato notificato entro 150+60 dalla notifica del primo verbale al quale si collega l'obbligo di comunicazione dei dati.
Come ti è già stato detto, il verbale ex art. 126-bis è un verbale parzialmente autonomo rispetto al primo.
In ogni caso, giurisprudenza è concorde nel richiedere delle cause obiettive per le quali non è stato possibile comunicare chi fosse alla giuda al momento della presunta infrazione. Non basta, insomma, un semplice "non ricordo" o "non posso tenere conto di chi guida il mio mezzo".
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cyb-bis



Allora, se il primo verbale mi e' stato notificato il 30/12/2008
e quello relativo al 126-bis mi e' stato notificato il 06/08/09
direi che tra le due notifiche sono trascorsi 219 giorni (maggiore ai 150+60 da te indicati).

Quindi?

Presento il ricorso indicando il superamento dei termini come unica motivazione?



il mio ricorso
 
8294640
8294640 Inviato: 13 Ago 2009 14:02
Oggetto: Re: Nonostante Ricorso Prefetto, nuovo verbale (126bis c.2)
 

enzofazer ha scritto:



Allora, se il primo verbale mi e' stato notificato il 30/12/2008
e quello relativo al 126-bis mi e' stato notificato il 06/08/09
direi che tra le due notifiche sono trascorsi 219 giorni (maggiore ai 150+60 da te indicati).

Quindi?

Presento il ricorso indicando il superamento dei termini come unica motivazione?



il mio ricorso


Sì, se tra le due notifiche sono passati più di 210 giorni, puoi presentare il ricorso in questi termini.

cyb
 
8295177
8295177 Inviato: 13 Ago 2009 15:37
Oggetto: Re: Nonostante Ricorso Prefetto, nuovo verbale (126bis c.2)
 

enzofazer ha scritto:



Allora, se il primo verbale mi e' stato notificato il 30/12/2008
e quello relativo al 126-bis mi e' stato notificato il 06/08/09
direi che tra le due notifiche sono trascorsi 219 giorni (maggiore ai 150+60 da te indicati).

Quindi?

Presento il ricorso indicando il superamento dei termini come unica motivazione?


probabilmente no, perchè è possibile che la notifica è stata fatta comunque nei termini.

Infatti, per chi riceve la sanzione la notififica si perfeziona nel giorno che materialmente la riceve mentre per l'organo accertatore e per la legge il giorno di notifica è quello in cui il verbale è stato consegnato all'ufficio postale.

Preparati a fare ricerche e verifiche presso gli uffici di chi ti ha sanzionato prima di fare ricorso altrimenti perdi tempo e denaro.
 
8295499
8295499 Inviato: 13 Ago 2009 17:02
 

Ma io mi domando: lo avete letto il comma 2 del 126 bis?

"L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di 30 giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
..."

Quindi il ricorso interrompe i termini sia per il pagamento che per la comunicazione del conducente.
Pertanto, se le cose stanno così, o enzofazer non sa ancora di aver perso il ricorso o quel verbale è prematuro, e quindi annullabile perché appunto i termini di emissione non sono stati rispettati.
Anche se temo che forse un giretto in Prefettura di possa riservare delle sorpresine.
 
8295591
8295591 Inviato: 13 Ago 2009 17:29
 

Tuthmosi ha scritto:


Quindi il ricorso interrompe i termini sia per il pagamento che per la comunicazione del conducente.


per il ricorso al prefetto, o anche dal GdP?

Secondo me il verbale, per il 126 bis, è equiparabile al 180 comma 8, cioè io ti chiedo chi portava l'autovettura, se non lo comunichi, o non mi dai una giustificazione, ti faccio il verbale, indipendentemente dal verbale per eccesso di velocità.
 
8295638
8295638 Inviato: 13 Ago 2009 17:41
 

freegiampi ha scritto:

per il ricorso al prefetto, o anche dal GdP?


Leggere, santo cielo. Basta leggere.
C'è scritto "o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi..." non c'è scritto se essi siano o meno stati inoltrati al Prefetto o al GDP.....quindi TUTTI I RICORSI.

freegiampi ha scritto:

Secondo me il verbale, per il 126 bis, è equiparabile al 180 comma 8, cioè io ti chiedo chi portava l'autovettura, se non lo comunichi, o non mi dai una giustificazione, ti faccio il verbale, indipendentemente dal verbale per eccesso di velocità.


Assolutamente no, per il principio di specialità la violazione dell'art. 126bis/2' si applica ai soli fini della decurtazione dei punti dalla patente. Ed infatti nello specifico è collegata per obbligo a tutte quelle infrazioni che comportano decurtazione di punti.....in assenza del 126bis, probabilemente potresti anche avere ragione, sennonché non vi sarebbe motivo per venire a conoscenza di chi guidava..... icon_wink.gif
 
8296753
8296753 Inviato: 13 Ago 2009 21:16
 

Tuthmosi ha scritto:
Ma io mi domando: lo avete letto il comma 2 del 126 bis?

"L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di 30 giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
.


Non sono d'accordo. Nessuna interruzione di termini se si presenta il ricorso.
Un conto e la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che dovrà essere fatta dall'organo accertatore solo una volta concluso il procedimento che ha dato inizio all'obbligo di comunicazione e pertanto solo dopo la pronuncia del prefetto o la sentenza del GdP, un altro conto è l'obbligo di comunicare gli estremi del conducente che deve essere fatta dal trasgressore, senza deroghe, in assenza di specifica norma, entro 60 giorni dall'avvenuta notificazione, ovvero nello stesso termine in cui si può presentare il ricorso.
 
8296886
8296886 Inviato: 13 Ago 2009 21:43
 

Discutendo della questione con più di un avvocato o di un GdP (nessun Prefetto, per la verità), è emerso proprio quello che giancar ha appena scritto.
L'obbligo di cui alla prima parte del secondo comma dell'art. 126-bis è cosa ben diversa dalla notifica del verbale conseguente all'omessa (o insufficiente) comunicazione.

cyb
 
8298031
8298031 Inviato: 14 Ago 2009 8:28
 

giancar ha scritto:


Non sono d'accordo. Nessuna interruzione di termini se si presenta il ricorso.

.


Allora perchè si chiede l'interruzione dei termini, nel ricorsi?

giancar ha scritto:


Un conto e la comunicazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che dovrà essere fatta dall'organo accertatore solo una volta concluso il procedimento che ha dato inizio all'obbligo di comunicazione e pertanto solo dopo la pronuncia del prefetto o la sentenza del GdP, un altro conto è l'obbligo di comunicare gli estremi del conducente che deve essere fatta dal trasgressore, senza deroghe, in assenza di specifica norma, entro 60 giorni dall'avvenuta notificazione, ovvero nello stesso termine in cui si può presentare il ricorso.


D'accordo, come già detto sopra.
 
8298168
8298168 Inviato: 14 Ago 2009 8:58
 

Bene, allora direi che in generale e' coretto quanto sostenuto da tuthmosi, nel senso che "il ricorso interrompe i termini" ma, nel mio caso purtroppo, per ricorso si intende NON quello che ho gia' fatto in opposizione alla prima contestazione ma quello che devo ancora fare in opposizione al 126-bis c2 stesso (sperando di poterlo supportare adeguatamente); infatti, come gia' indicato da giancar e da cyb, i due verbali e quindi i due procedimenti sono autonomi.
Di conseguenza, l'interruzione dei termini (cosi' come ipotizzato finora, legando tra loro la prima opposizione e la seconda verbalizzazione del 126-bis) non e' certamente un buon motivo per sostenere il mio secondo ricorso.

Pertanto, direi che, per motivare il ricorso, mi resta soltanto la decorrenza dei termini di notifica/contestazione (che dovrebbe essere l'art 201 del cds) del secondo verbale. Correggetemi se sbaglio...
Finora, i contributi forniti mi spingono ad assumere che i 150gg indicati da cyb sono quelli prescritti dall'art 201 e che quasi certamente gli altri 60gg indicati da cyb (nella formula 150+60) siano quelli che occorre calcolare per la decorrenza dei termini del precedente verbale (quello di eccesso velocita'). Corretto?

Allora, recependo la precisazione di giancar, che distingue tra perfezionamento notifica (giorno in cui viene notificato l'atto amministrativo al destinatario) ed affidamento all'ufficio postale da parte dell'organo accertatore (che per legge e' il vero giorno di notifica), riepilogo tutte le info in mio possesso in merito alle date di ricevimento/affidamento all'ufficio postale da parte dell'organo accertatore:

Primo verbale
Spedizione con data 21/12/2008:
Accettato dal centro postale in data 23-DIC-2008
A me notificato in data 30-DIC-2008

Secondo verbale
Spedizione con data 03/08/2009:
Accettato dal centro postale in data 03-AGO-2009
A me notificato in data 06-AGO-2009

Pur non essendo rilevante (credo), ho inoltrato il ricorso avverso la prima contestazione in data 26-FEB-0209 (Racc A/R)

A me sembra che, sia pure per pochi giorni, i termini siano decorsi essendo trascorsi piu' di 210gg tra le due notifiche. Anche nel caso in cui si calcoli il periodo intercorso nel modo piu' sfavorevole per me (del primo verbale prendessimo la data di notifica al destinatario e per il secondo verbale la data di accettazione all'ufficio postale) direi che sono trascorsi 216 gg.

Mi sto illudendo?
 
8298310
8298310 Inviato: 14 Ago 2009 9:25
 

A mio sommesso avviso (ahahah, come quando scrivono i grandi avvocati icon_biggrin.gif) è come hai riassunto tu.

Secondo la lettera dell'art. 126-bis CdS, l'organo accertatore deve attendere la definizione di tutti i gradi di giudizio soltanto per la comunicazione della decurtazione dei punti all'anagrafe degli abilitati alla guida.

Diversamente, il verbale di contestazione per la violazione dell'obbligo di comunicazione deve essere notificato (ergo: contestato) nei termini di legge. Dunque, dalla notifica del primo verbale iniziano a decorrere i 60 giorni per la comunicazione ex art. 126-bis CdS. Decorsi inutilmente (come nel tuo caso) questi 60 giorni, per l'organo accertatore iniziano a decorrere i 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione per mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione (art. 201 CdS). Totale: 210 giorni dalla notifica del primo verbale.

Personalmente, imposterei il ricorso contro il verbale ex art. 126-bis Cds sull'unico motivo preliminare ed assorbente della violazione del combinato disposto degli artt. 126-bis e 201 CdS.

M2C

cyb
 
8298412
8298412 Inviato: 14 Ago 2009 9:44
 

cyb ha scritto:

Personalmente, imposterei il ricorso contro il verbale ex art. 126-bis Cds sull'unico motivo preliminare ed assorbente della violazione del combinato disposto degli artt. 126-bis e 201 CdS.

cyb


CONCORDO.
 
8299941
8299941 Inviato: 14 Ago 2009 13:47
 

Un grazie a tutti per il confronto e per i preziosi contributi

Adesso mi sento moderatamente ottimista...

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enzofazer
 
8304171
8304171 Inviato: 15 Ago 2009 19:32
 

enzofazer ha scritto:
A me sembra che, sia pure per pochi giorni, i termini siano decorsi essendo trascorsi piu' di 210gg tra le due notifiche. Anche nel caso in cui si calcoli il periodo intercorso nel modo piu' sfavorevole per me (del primo verbale prendessimo la data di notifica al destinatario e per il secondo verbale la data di accettazione all'ufficio postale) direi che sono trascorsi 216 gg.

Anche secondo i miei calcoli la notifica è oltre i 210 giorni.

Però leggi bene il verbale, dove parla della data di accertamento della violazione, perché a volte qualcuno "gioca" su quella data: ad esempio, potrebbe esserci scritto che la violazione è stata "accertata in ufficio" il 15/3 (in parole povere: tu avevi l'obbligo di fare la comunicazione entro l'1/3, ma loro se ne sarebbero accorti alcuni giorni dopo), in molti casi questo è - secondo me - ingiustificato e inaccettabile, ma in altri (come in questo) non è detto che sia così e, comunque, il Prefetto potrebbe non pensarla così.

Per il resto, concordo sul fatto che l'art. 126-bis del CdS imponga di fare la comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni dal verbale, indipendentemente dal ricorso. Personalmente sono convinto che questo sia insensato e, soprattutto, incostituzionale (e ritengo che la Corte Costituzionale, nella cosiddetta "sentenza salvapunti", si sia indirettamente e anticipatamente espressa in questo senso), ma l'attuale formulazione del 126-bis è successivo a quella sentenza e finché qualcuno non fa eccezione di costituzionalità e il Giudice delle Leggi non si esprime sulla questione, le cose resteranno così.
 
8349542
8349542 Inviato: 25 Ago 2009 10:32
 

Lance ha scritto:

Anche secondo i miei calcoli la notifica è oltre i 210 giorni.

Però leggi bene il verbale, dove parla della data di accertamento della violazione, perché a volte qualcuno "gioca" su quella data: ad esempio, potrebbe esserci scritto che la violazione è stata "accertata in ufficio" il 15/3 (in parole povere: tu avevi l'obbligo di fare la comunicazione entro l'1/3, ma loro se ne sarebbero accorti alcuni giorni dopo), in molti casi questo è - secondo me - ingiustificato e inaccettabile, ma in altri (come in questo) non è detto che sia così e, comunque, il Prefetto potrebbe non pensarla così.

Per il resto, concordo sul fatto che l'art. 126-bis del CdS imponga di fare la comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni dal verbale, indipendentemente dal ricorso. Personalmente sono convinto che questo sia insensato e, soprattutto, incostituzionale (e ritengo che la Corte Costituzionale, nella cosiddetta "sentenza salvapunti", si sia indirettamente e anticipatamente espressa in questo senso), ma l'attuale formulazione del 126-bis è successivo a quella sentenza e finché qualcuno non fa eccezione di costituzionalità e il Giudice delle Leggi non si esprime sulla questione, le cose resteranno così.


In effetti il verbale riporta la dicitura circa l'accertamento fatto in data 16/7/2009 mentre la raccomandata e' stata fatta con posteweb il 3/8/2009 e consegnata il 6/8/2009.

In effetti, l'art. 201 del cds, intitolato "Notificazione delle violazioni", parla di 150gg dall'accertamento...

Art. 201. Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento (1).


ma allora, ad esempio, l'accertamento di una infrazione qualsiasi puo' essere fatto anche dopo due o tre anni e la notifica al trasgressore puo' essere fatta entro 150gg dall'accertamento?

... pero'.... in questo caso (come dice sempre l'art.201) il verbale non dovrebbe indicare i motivi per cui non e' stata effetuata la contestazione immediata?

Mi sembra che il 201 voglia porre l'attenzione sui tempi di notifica (come dice il titolo) mentre l'interpretazione che stiamo dando sposterebbe il discorso sulla possibile durata della fase di accertamento. Alla luce di questa interpretazione, sbaglio o non ci sarebbe piu' un limite massimo assoluto entro cui posso ricevere una contestazione di infrazione?

... mi sento di nuovo pessimista...
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8349611
8349611 Inviato: 25 Ago 2009 10:42
 

enzofazer ha scritto:


Mi sembra che il 201 voglia porre l'attenzione sui tempi di notifica (come dice il titolo) mentre l'interpretazione che stiamo dando sposterebbe il discorso sulla possibile durata della fase di accertamento. Alla luce di questa interpretazione, sbaglio o non ci sarebbe piu' un limite massimo assoluto entro cui posso ricevere una contestazione di infrazione?

... mi sento di nuovo pessimista...
icon_sad.gif


Si dovrebbe trovare qualche sentenza.


Link a pagina di Altalex.com


Certo che i tempi di accertamento, non possono essere infiniti, se fosse vero ogni certezza del diritto andrebbe a farsi fottere...., a questo punto tornerebbe fondamentale un GdP, più vicino ai consumatori, che non ai pigri accertatori...
 
8349902
8349902 Inviato: 25 Ago 2009 11:16
 
 
8350717
8350717 Inviato: 25 Ago 2009 13:03
 

Come ho scritto sopra, secondo me, il "giochino" della data dell'accertamento successiva alla data dell'infrazione, anche se ampiamente utilizzato, è nella maggior parte dei casi ingiustificato e inaccettabile, pertanto un ricorso ha ottime probabilità di riuscita (come, ad esempio, è successo nel caso che ti ha indicato Grifo).

Tuttavia, nel tuo caso, la questione è un po' più complessa, sempre secondo me.
Tu avevi 60 giorni di tempo per comunicare i dati del conducente, a norma dell'art. 126-bis, quindi avresti potuto inviare la comunicazione entro il 1/3. Quello stesso giorno, però, con tutta la buona volontà ed efficienza del mondo, l'amministrazione non era in grado di sapere se tu avessi o meno inviato la raccomandata con la comunicazione dei dati e, quindi, non era in grado di accertare l'infrazione. Per l'accertamento, era necessario aspettare un ragionevole lasso di tempo, a partire dal 1/3, per consentire alla raccomandata eventualmente inviata di arrivare a destinazione. Solo a quel punto, non avendo ricevuto nulla, si può ritenere che la comunicazione non sia stata fatta (cioè accertare la violazione) e procedere col verbale... anche se l'accertamento in data 16/7, come hanno scritto loro, mi sembra decisamente eccessivo.
 
8351375
8351375 Inviato: 25 Ago 2009 14:18
 

Lance ha scritto:
Come ho scritto sopra, secondo me, il "giochino" della data dell'accertamento successiva alla data dell'infrazione, anche se ampiamente utilizzato, è nella maggior parte dei casi ingiustificato e inaccettabile, pertanto un ricorso ha ottime probabilità di riuscita (come, ad esempio, è successo nel caso che ti ha indicato Grifo).

Tuttavia, nel tuo caso, la questione è un po' più complessa, sempre secondo me.
Tu avevi 60 giorni di tempo per comunicare i dati del conducente, a norma dell'art. 126-bis, quindi avresti potuto inviare la comunicazione entro il 1/3. Quello stesso giorno, però, con tutta la buona volontà ed efficienza del mondo, l'amministrazione non era in grado di sapere se tu avessi o meno inviato la raccomandata con la comunicazione dei dati e, quindi, non era in grado di accertare l'infrazione. Per l'accertamento, era necessario aspettare un ragionevole lasso di tempo, a partire dal 1/3, per consentire alla raccomandata eventualmente inviata di arrivare a destinazione. Solo a quel punto, non avendo ricevuto nulla, si può ritenere che la comunicazione non sia stata fatta (cioè accertare la violazione) e procedere col verbale... anche se l'accertamento in data 16/7, come hanno scritto loro, mi sembra decisamente eccessivo.


Comprendo il disagio che puo' aver avuto la PA nel gestire l'incertezza circa il mio probabile ricorso ma a questo punto non capisco lo spirito con cui viene fissato il termine perentorio dei 150gg.
Un termine che viene fissato dal 201 in casi limite (peraltro mediando la "lentezza" della PA con gli interessi dei cittadini), cioe' "Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni..." ma che nel mio caso doveva essere ampiamente sufficiente considerato che, come riportato dall'art. 384 (Casi di impossibilità della contestazione immediata) del DPR N. 495 del 16/12/1992 (http://www.trasporti.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=normativa&o=vd&id=678&id_dett=2170&id_cat=34), per il quale si calcolano i 150gg, il mio caso non risulta dall'elenco indicato
1. I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

Insomma, nel mio caso, per il secondo verbale non sono state necessarie nuove visure al PRA, tutti i miei dati erano gia' in possesso della PA e nonostante tutto questo, 150gg (limite max per la notifica) non sono stati sufficienti?

Capisco che dipende da come la vedra' il Prefetto oppure il GdP quando leggera' il mio prossimo ricorso ma e' legittimo consentire l'utilizzo di 150gg per questa notifica e addirittura porsi anche il problema di concedere qualche altro giorno alla PA perche' la mia comunicazione per il 126-bis potrebbe essere stata inviata al 60-esimo giorno dal ricevimento del primo verbale (relativo ad una infrazione avvenuta 150-8 gg prima della notifica, presumibilmente nella speranza che commettessi altre infrazioni nello stesso tratto di strada)?
 
8351527
8351527 Inviato: 25 Ago 2009 14:39
 

enzofazer ha scritto:

Comprendo il disagio che puo' aver avuto la PA nel gestire l'incertezza circa il mio probabile ricorso ma a questo punto non capisco lo spirito con cui viene fissato il termine perentorio dei 150gg.


Allora tra il 30/12/2008 ed, il 03/08/2009 ci sono ben 216 giorni, quindi per 6 giorni il verbale è nullo.
Infatti, il 126 bis dice che bisogna fornire entro 60 giorni, il nominativo.

Tra fornire, pagare e notificare (art. 201) c'è qualche differenza..., infatti se paghi al 61° giorno una multa, la stessa raddoppia...

Nel mio caso addirittura c'era scritto che dovevo presentare il modulo debitamente sottoscritto, o presso il comando che mi ha accertato la sanzione, o altro comando presentandomi di persona...., non si parla di spedizioni per posta.... (vedere il 180 comma 8 a proposito)
Il verbale di accertamento a Luglio, fa ridere perchè già al 61° giorno dovevano redarlo, visto che non dovevano neanche passare al PRA, per accertare il trasgressore, poi se volevano aspettare qualche giorno, in attesa delle poste Italiane lo potevano anche fare, ma dal 61° giorno, ne avevano 150 per passare all'Ufficio Postale, e non 156.....

Purtroppo, la legge come al solito non è chiara, ma come è finito il primo ricorso? eusa_think.gif
 
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