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Perso dal prefetto dopo?
8102313
8102313 Inviato: 15 Lug 2009 11:46
Oggetto: Perso dal prefetto dopo?
 

Ma se si perde il ricorso al prefetto, il successivo ricorso al gdP, si fa contro il prefetto, o contro l'ente che mi aveva multato?

PS: Mi sono letto tutto il topic, "importante ricorso al prefetto", ma non l'ho trovato, ma non si possono togliere le risposte che non ci azzeccano con il topic? icon_rolleyes.gif
 
8117201
8117201 Inviato: 16 Lug 2009 23:29
 

Si fa contro (avverso) l'ordinanza del Prefetto... se ci sono validi motivi per farlo, ovviamente.
 
8119264
8119264 Inviato: 17 Lug 2009 10:16
 

Lance ha scritto:
Si fa contro (avverso) l'ordinanza del Prefetto... se ci sono validi motivi per farlo, ovviamente.


E chi viene a difendersi in udienza? Il comando di PM, o il delegato della prefettura ?
 
8121666
8121666 Inviato: 17 Lug 2009 14:01
 

Il ricorso viene fatto contro l'ordinanza del Prefetto, quindi in aula interviene un delegato del Prefetto... ma non ho capito a cosa mira la domanda. eusa_think.gif

Comunque, qui puoi leggere una sentenza di un GdP per un ricorso di questo genere (ma non è detto che tutti i GdP siano d'accordo con le sue conclusioni), in cui vedrai, che si sono costituiti sia la Prefettura che il Comune, entrambi delegando la stessa persona (un agente di polizia municipale, credo) e il GdP ha detto che il Comune non c'entrava nulla e non avrebbe dovuto costituirsi, il che non gli ha impedito, comunque, di dar ragione al Prefetto:
Link a pagina di Iussit.eu
 
8126100
8126100 Inviato: 18 Lug 2009 5:18
 

Lance ha scritto:
Il ricorso viene fatto contro l'ordinanza del Prefetto, quindi in aula interviene un delegato del Prefetto... ma non ho capito a cosa mira la domanda. eusa_think.gif

Comunque, qui puoi leggere una sentenza di un GdP per un ricorso di questo genere
Link a pagina di Iussit.eu


Perchè secondo voci di corridoio, il delegato della prefettura in genere è assente, e quindi si può vincere per assenza della controparte.

letta la sentenza che mi hai linkato, però avrei scarse possibilità, se non viene riaperta la questione in merito...
 
8126715
8126715 Inviato: 18 Lug 2009 10:07
 

freegiampi ha scritto:


Perchè secondo voci di corridoio, il delegato della prefettura in genere è assente, e quindi si può vincere per assenza della controparte.

letta la sentenza che mi hai linkato, però avrei scarse possibilità, se non viene riaperta la questione in merito...

ma non è che se manca la controparte vinci automaticamente!
il giudice decide comunque sulla base delle prove
 
8128166
8128166 Inviato: 18 Lug 2009 13:25
 

desertvulture ha scritto:

ma non è che se manca la controparte vinci automaticamente!
il giudice decide comunque sulla base delle prove


Allora perchè se manca il ricorrente, perde in automatico, ennesima ingiustizia?

E comunque le prove sono schiaccianti, senza 2700 cc.....
 
8128449
8128449 Inviato: 18 Lug 2009 14:01
 

Se davvero l'infondatezza del verbale è così evidente come tu dici, perché non semplifichi le cose e chiedi direttamente a chi ha emesso il verbale di annullarlo per autotutela? E' la cosa più semplice, rapida ed economica e, in caso non venga concesso, puoi sempre fare ricorso al Prefetto o al GdP (a proposito: hai letto tutta la sentenza che ho postato prima?)

Per quanto riguarda la mancanza del ricorrente (l'opponente), non è vero che se manca "perde in automatico".
E' vero che la legge 681/81 lo aveva previsto, in caso di opposizione a sanzioni amministrative, con l'art. 23, comma 5 (se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione). Ma la Corte Costituzionale ha dichiarato quella norma illegittima in due casi: quando la fondatezza del ricorso si possa evincere dalla documentazione presentata dall'opponente (sentenza 534/90) e quando l'amministrazione non abbia depositato i documenti previsti dallo stesso art. 23, comma 2 (se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione [...]) (sentenza 507/95).
Quindi, anche in assenza dell'opponente (che, comunque, conviene sempre che si presenti, secondo me), il GdP decide in base agli atti e rigetta l'opposizione "in automatico" se si verificano tre condizioni (Cassazione, II sezione civile, n. 1246/07):
- la mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore
- la non fondatezza dell'opposizione sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti
- il deposito da parte dell'amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione e alla notificazione della violazione
 
8129134
8129134 Inviato: 18 Lug 2009 16:01
 

Lance ha scritto:


Se davvero l'infondatezza del verbale è così evidente come tu dici, perché non semplifichi le cose e chiedi direttamente a chi ha emesso il verbale di annullarlo per autotutela? E' la cosa più semplice, rapida ed economica e, in caso non venga concesso, puoi sempre fare ricorso al Prefetto o al GdP (a proposito: hai letto tutta la sentenza che ho postato prima?)



Nella fattispecie, ho fatto ricorso al prefetto, per sosta in un posto riservato agli invalidi.

Premesso, che non l'ho fatto di proposito, ho fatto ricorso perchè in zona c'era un cantiere, e di notte non erano visibili le strisce gialle, mancava il simbolo di carrozzella, ed il cartello era divelto, ed appoggiato su un recinto, ed in parte all'interno del recinto (sostanzialmente non mi sono veramente accorto che era riservato).

La PM, ha controdedotto, che la segnaletica verticale è predominante, su quella orizzontale, e quindi anche se le strisce non si vedevano, ed era assente il simbolo della carrozzella, il cartello per loro era visibile, e quindi la multa valida.

Dopo aver letto, la sentenza da te postata (tutta), a meno che non l'abbia capita, per lo meno in quel caso, il GdP ha detto che tutti gli argomenti rigettati al prefetto, per lui non andavano ridiscussi, ma solo eventuali vizi procedurali, e quindi diciamo che in quel caso avrei poche possibilità, dal gdP, a meno che non abbia capito la sentenza, ma ti assicuro che l'ho letta tutta, anzi grazie per il sito.... icon_cool.gif
 
8129250
8129250 Inviato: 18 Lug 2009 16:42
 

Esatto, era proprio quello che intendevo. Credo che questo sia l'indirizzo corretto, in caso contrario non verrebbe rispettato l'art. 204-bis, comma 4, del CdS che dice che il ricorso [al GdP] è inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all’articolo 203 [al Prefetto].
Quindi, il ricorso al GdP avverso l'ordinanza del Prefetto dovrebbe avere oggetto le eventuali carenze formali dell'ordinanza: ad esempio mancanza di motivazione (l'ordinanza deve contenere la motivazione della decisione, magari in forma sintetica, lo dice l'art. 204, comma 1, del CdS che parla di "ordinanza motivata" e lo ha ribadito la Cassazione: I sezione civile, n. 519/2005), mancato rispetto dei termini di emissione o notifica, mancata audizione personale se richiesta (Cassazione, I sezione civile, n. 13505/2004)... eccetera.

Detto questo, non sono sicuro che tutti i GdP seguano questo orientamento.
 
8164019
8164019 Inviato: 23 Lug 2009 11:52
Oggetto: Re: Perso dal prefetto dopo?
 

freegiampi ha scritto:
Ma se si perde il ricorso al prefetto, il successivo ricorso al gdP, si fa contro il prefetto, o contro l'ente che mi aveva multato?

PS: Mi sono letto tutto il topic, "importante ricorso al prefetto", ma non l'ho trovato, ma non si possono togliere le risposte che non ci azzeccano con il topic? icon_rolleyes.gif


il ricorso al GdP si fa contro il decreto ingiunzione del prefetto.
Le sanzioni delo codice della strada, da chiunque accertate, sono dello stato.
La Prefettura potrà resistere in giudizio contro il ricorso al decreto.
 
8170718
8170718 Inviato: 24 Lug 2009 6:50
 

premetto che se qualche mio collega/superiore legge... mi spara.

sinceramente non ho mai capito il perchè (e non ho mai approfondito con i vari GdP) bisogna raddoppiare la sanzione

quando il giudice stabilisce la conferma del "PAGAMENTO" del verbale io ritengo che quella del verbale sia l'unica cifra da "risquotere", senza alcun raddoppio per termini ormai scaduti.

La cifra data dal GdP come "condanna" è una e non può essere variata.

ripeto è solo un mio pensiero.

PS se qualcuno ha un ricorso pendente, può chiedere lumi in merito al GdP e postare la risposta?
 
8171453
8171453 Inviato: 24 Lug 2009 9:04
Oggetto: Re: Perso dal prefetto dopo?
 

giancar ha scritto:
Le sanzioni delo codice della strada, da chiunque accertate, sono dello stato.
eusa_naughty.gif
Articolo 208 CdS
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.


icon_arrow.gif Condor solo il Prefetto radoppia la sanzione
Articolo 204
Provvedimenti del prefetto.
1.... Il prefetto,..., se ritiene fondato l'accertamento adotta,..., ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione...

mentre il Gdp non deve raddoppiare la sanzione...al limite può.
Articolo 204 bis
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.


icon_wink.gif
 
8173261
8173261 Inviato: 24 Lug 2009 12:03
 

grifo,

io intendevo questo:
dopo il ricorso al GdP

- dalla sentenza dove trovano scritto che deve essere pagato nuovamente entro 60 gg??

e.. quando il giudice stabilisce un importo, è uno solo e oltre i 60 gg non si mette a ruolo raddoppiandolo.


mi puoi rischiarire il mio duro comprendonio??? grazieeee
 
8177871
8177871 Inviato: 24 Lug 2009 22:23
 

Grifo ha scritto:
eusa_naughty.gif
[...]
mentre il Gdp non deve raddoppiare la sanzione...al limite può.
Articolo 204 bis
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
icon_wink.gif


Eppure, a norma dell'art. 23 della l. 689/81, il giudice può accoglierla [l'opposizione], annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta
Per esperienza personale, mi è capitato un GdP che, in particolari condizioni soggettive, ha ridotto della metà il minimo già irrogato dall'organo accertatore.
In questo caso è la sentenza che diventa titolo esecutivo e che deve essere notificata a cura del resistente. Sbaglio?

condor63 ha scritto:
grifo,

io intendevo questo:
dopo il ricorso al GdP

- dalla sentenza dove trovano scritto che deve essere pagato nuovamente entro 60 gg??

e.. quando il giudice stabilisce un importo, è uno solo e oltre i 60 gg non si mette a ruolo raddoppiandolo.


mi puoi rischiarire il mio duro comprendonio??? grazieeee


Provo a rispondere, senza volermi sostituire all'insostituibile rotfl.gif rotfl.gif rotfl.gif
Se nel provvedimento di fissazione della prima udienza il Gdp investito del ricorso ha anche sospeso il pagamento, allora dal giorno della sentenza riprendono a decorrere i 60 giorni per il pagamento. Salva la richiesta, in atti, al GdP, di concedere un nuovo termine non superiore a 60 giorni per il pagamento di quanto dovuto.
La seconda risposta, credo sia contenuta in quanto ho riportato sopra. Precisando che esula da questa ipotesi il caso del semplice rigetto del ricorso (che conferma, nella sostanza, il verbale di contestazione impugnato).

cyb che_parla_sempre_tanto
 
8178552
8178552 Inviato: 25 Lug 2009 2:01
 

cyb ha scritto:
Eppure, a norma dell'art. 23 della l. 689/81, il giudice può accoglierla [l'opposizione], annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta
Per esperienza personale, mi è capitato un GdP che, in particolari condizioni soggettive, ha ridotto della metà il minimo già irrogato dall'organo accertatore.
Organo accertatore o ordinanza del prefetto?

L'ordinanza del Prefetto può tranquillamente ridurla della metà per riportare la sanzione all'importo originario (sempre che la parte si sia ricordata di richiederlo).

Il GdP non può scendere sotto al minimo edittale previsto per la violazione, otterrebbe solo di farsi annullare la sentenza visto che il CdS è legge speciale.

cyb ha scritto:
Provo a rispondere, senza volermi sostituire all'insostituibile rotfl.gif rotfl.gif rotfl.gif
0510_amici.gif... 0510_abbraccio.gif

condor63 ha scritto:
- dalla sentenza dove trovano scritto che deve essere pagato nuovamente entro 60 gg??
Se, in alternativa a quanto perfettamente spiegato da cyb, il giudice non ha accolto la richiesta di sospensione leggi qui Ricorso perso...quanto tempo c'è per pagare la multa?

condor63 ha scritto:
e.. quando il giudice stabilisce un importo, è uno solo e oltre i 60 gg non si mette a ruolo raddoppiandolo.
Perdonami ma credo che tu stia facendo una leggera confusione.

1)L'importo del verbale se non pagato in misura ridotta o se non è stato presentato ricorso entro 60 gg diventa titolo esecutivo (cioè si iscrive a ruolo e lo si dà in carico all'esattore per la riscossione che emetterà una cartella esattoriale aumentata degli interessi e spese di riscossione) per per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa.

2)Se presenti ricorso al Prefetto e ti viene rigettato verrà emessa un'ordinanza motivata con la quale ti si ingiungerà il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale entro 30 gg dalla notifica. Trascorso tale termine l'ordinanza diventa titolo esecutivo (senza raddoppiare ulteriormente).

3)Se presenti ricorso al GdP e non lo accoglie emetterà sentenza di rigetto con cui stabilisce l'importo da pagare che, decorsi i termini per il pagamento, (la sentenza) diventerà titolo esecutivo senza subire variazioni.

icon_wink.gif
 
8185072
8185072 Inviato: 26 Lug 2009 17:04
 

"Articolo 208 CdS
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie."

I proventi contravvenzionali spettano all'organo accertatore (per lo meno fino ad ora, il nuovo decreto sulla sicurezza stradale sembra modificare le cose).

Tutta la materia e ogni decisione sulle sanzioni e sul controllo stradale spetta allo stato poichè tutti gli organi che vi operano lo fanno espletando funzioni pubbliche di matrice statale.
 
8185759
8185759 Inviato: 26 Lug 2009 19:21
Oggetto: Re: Perso dal prefetto dopo?
 

Perdonami ma leggilo tutto il primo comma.
Grifo ha scritto:
eusa_naughty.gif
Articolo 208 CdS
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.


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