cyb ha scritto:
Eppure, a norma dell'art. 23 della l. 689/81, il giudice può accoglierla [l'opposizione], annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta
Per esperienza personale, mi è capitato un GdP che, in particolari condizioni soggettive, ha ridotto della metà il minimo già irrogato dall'organo accertatore.
Organo accertatore o ordinanza del prefetto?
L'ordinanza del Prefetto può tranquillamente ridurla della metà per riportare la sanzione all'importo originario (sempre che la parte si sia ricordata di richiederlo).
Il GdP non può scendere sotto al minimo edittale previsto per la violazione, otterrebbe solo di farsi annullare la sentenza visto che il CdS è legge speciale.
cyb ha scritto:
...
condor63 ha scritto:
- dalla sentenza dove trovano scritto che deve essere pagato nuovamente entro 60 gg??
Se, in alternativa a quanto perfettamente spiegato da cyb, il giudice non ha accolto la richiesta di sospensione leggi qui Ricorso perso...quanto tempo c'è per pagare la multa?
condor63 ha scritto:
e.. quando il giudice stabilisce un importo, è uno solo e oltre i 60 gg non si mette a ruolo raddoppiandolo.
Perdonami ma credo che tu stia facendo una leggera confusione.
1)L'importo del verbale se non pagato in misura ridotta o se non è stato presentato ricorso entro 60 gg diventa titolo esecutivo (cioè si iscrive a ruolo e lo si dà in carico all'esattore per la riscossione che emetterà una cartella esattoriale aumentata degli interessi e spese di riscossione) per per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa.
2)Se presenti ricorso al Prefetto e ti viene rigettato verrà emessa un'ordinanza motivata con la quale ti si ingiungerà il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale entro 30 gg dalla notifica. Trascorso tale termine l'ordinanza diventa titolo esecutivo (senza raddoppiare ulteriormente).
3)Se presenti ricorso al GdP e non lo accoglie emetterà sentenza di rigetto con cui stabilisce l'importo da pagare che, decorsi i termini per il pagamento, (la sentenza) diventerà titolo esecutivo senza subire variazioni.