Salve,
sono l'Ing. XXX, Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Roma nella Sezione A, Settore Civile e Ambientale, con matricola YYY, abilitato a ricoprire i ruoli di Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni.
In seguito all’apertura di un solco che attraversava tutta via Del Leone all’altezza di via Mizar, oltre un mese e mezzo dopo la sua apertura, per provvedere alla riparazione è stato realizzato un dosso in conglomerato sulla carreggiata stradale. Vi riporto per conoscenza gli articoli del Codice della Strada che regolamentano l’utilizzo dei dossi artificiali:
“Art. 179 Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92, come modificato dal DPR 610/96)
4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.
5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.
6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:
a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.
I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato.”
Come potete vedere, sono stati infranti in più punti tutti e 3 i commi citati dell’Art. 179; in particolare:
- il dosso non è evidenziato mediante zebrature, come prescritto dal comma 4;
- il dosso non è presegnalato, come prescritto dal comma 5;
- il dosso ha un’altezza superiore ai 10cm, mentre con un limite di 40km/h l’altezza massima prescritta dal comma 6 lettera b è di 5cm;
- il dosso è in conglomerato su strada con limite di 40 km/h, mentre il comma 6 consente la realizzazione di dossi in conglomerato solo su strade con limite pari o inferiore a 30km/h.
Visto il protrarsi nel tempo di una situazione di grave rischio per i condomini e di palese violazione di diverse normative italiane, come il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992, come modificato dal DPR 610/96) o il Testo Unico in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008, come modificato dal D.Lgs 106/2009), si avvisa che, qualora non vengano ripristinate le condizioni di legalità entro la fine della presente settimana (venerdì 30.10.2009), saranno intraprese azioni legali sia verso la Cooperativa che verso i soggetti direttamente coinvolti.
Distinti saluti.