Grifo ha scritto:
La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Rileggendo l'articolo 126 bis, devo chieder venia......
Grifo ha scritto:
via_tunisi nel corpo del ricorso hai chiesto la sospensione delle sanzioni accessorie? Se si il giudice l'ha concessa?
La decurtazione dei punti non è considerata sanzione accessoria, di questo sono sicuro: esse sono elencate negli articoli tra il 210 ed il 219 del codice e la decurtazione dei punti non è presente, pertanto non è ammissibile la richiesta di una sanzione accessoria che tale non è.
Tra l'altro, il termine di 60 per fornire il nominativo decorre dalla data di notifica.....ed è esattamente lo stesso che il responsabile in solido ha per pagare o far ricorso.
Quindi, tecnicamente avendo proposto ricorso, ha congelato il tutto. Non doveva essere notificata la sanzione di 250 € a meno che il ricorso non sia stato presentato in ritardo..