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Art 126 è valido se in attesa della sentenza del ricorso ?
7300311
7300311 Inviato: 1 Apr 2009 23:24
Oggetto: Art 126 è valido se in attesa della sentenza del ricorso ?
 



Anche io ho fatto ricorso per una multa con eccesso di velocità. Per fine aprile c'è l'udienza. Oggi mi è arrivata anche la multa per 126 bis da 250 euro per omissione dati conducente. Il fatto che ho fatto ricorso ritengo sai già l'ammissione che guidavo io. E' giusto che io paghi 250 euro do multa? E giusto che mi arrivi questa nuova multa prima che il giudice di pace abbia dato la sua sentenza ?

Grazie
 
7300433
7300433 Inviato: 2 Apr 2009 0:02
 

Certo....La sanzione applicata non riguarda il fatto che la sanzione comminata sia corretta o meno.....ma è in relazione al fatto che sia stata accertata.
Ergo, l'obbligo che ti era stato imposto era di riferire chi guidava quel giorno....non ottemperando sei incorso nella violazione dell'art. 126 bis.
Presentare ricorso non vuol dire affatto ammettere di essere stati alla guida.....per lo meno non lo è nella sede richiesta.
Consolati, per ciò che serve, è una buccia di banana su cui scivolano in parecchi...puoi sempre ricorrere anche a quel verbale.
 
7301066
7301066 Inviato: 2 Apr 2009 8:50
 

Nell'articolo 126 ho trovato questo : “la comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve avvenire entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, definizione che presuppone, a sua volta, che siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi, ovvero … che siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi”. Nel mio caso il procedimento del ricorso non è concluso ma si concluderà con l'udienza fissata per fine mese in corso.
 
7309060
7309060 Inviato: 3 Apr 2009 2:25
 

No.
La definizione della contestazione si è formalizzata con la notifica.
Dovevi fornire il nominativo entro il termine indicato e poi in caso di accoglimento del ricorso i punti tolti sarebbero stati rimessi al loro posto.
 
7313353
7313353 Inviato: 3 Apr 2009 23:08
 

La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

via_tunisi nel corpo del ricorso hai chiesto la sospensione delle sanzioni accessorie? Se si il giudice l'ha concessa?


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7318154
7318154 Inviato: 4 Apr 2009 21:37
 

Grifo ha scritto:
La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.


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Rileggendo l'articolo 126 bis, devo chieder venia...... icon_eek.gif


Grifo ha scritto:
via_tunisi nel corpo del ricorso hai chiesto la sospensione delle sanzioni accessorie? Se si il giudice l'ha concessa?
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La decurtazione dei punti non è considerata sanzione accessoria, di questo sono sicuro: esse sono elencate negli articoli tra il 210 ed il 219 del codice e la decurtazione dei punti non è presente, pertanto non è ammissibile la richiesta di una sanzione accessoria che tale non è.
Tra l'altro, il termine di 60 per fornire il nominativo decorre dalla data di notifica.....ed è esattamente lo stesso che il responsabile in solido ha per pagare o far ricorso.
Quindi, tecnicamente avendo proposto ricorso, ha congelato il tutto. Non doveva essere notificata la sanzione di 250 € a meno che il ricorso non sia stato presentato in ritardo..
 
7318496
7318496 Inviato: 4 Apr 2009 23:13
 

Io ho telefonato anche ai vigili e mi hanno detto che la multa da 250 euro che mi hanno mandato non è per il ritardo della presentazione del ricorso ma per non aver mandato i dati del conducente. L'udienza sarà per fine mese di aprile . Avevo chiesto la sospensione di tutto nel mio ricorso .
 
7323062
7323062 Inviato: 5 Apr 2009 20:06
 

Tuthmosi ha scritto:
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La decurtazione dei punti non è considerata sanzione accessoria, di questo sono sicuro:


Non fare confusione, dall'articolo 210 e ss si parla di sanzioni amministrative accessorie non di sanzioni accessorie.


Autovelox,ricorso respinto:decurtazione punti o sanzione?

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Ultima modifica di Grifo il 6 Apr 2009 10:36, modificato 1 volta in totale
 
7324035
7324035 Inviato: 5 Apr 2009 21:51
 

Comunque , il punto non è la mia confusione anche se ammetto che quando ti capita per la prima volta non è una cosa gratificante. Volevo solo capire se c'era un modo per uscire dall'assurdità di un provvedimento privo di logica.
Grazie
 
7326285
7326285 Inviato: 6 Apr 2009 10:54
 

Non è privo di logica, il verbale relativo all'eccesso di velocità ti è stato notificato in qualità di proprietario del mezzo e tu in questa veste hai fatto ricorso, ma non si poteva evincere da nessuna parte che eri anche il conducente.

Se hai correttamente richiesto la sospensione delle sanzioni accessorie al GdP nella comunicazione di udienza c'è scritto se tale sospensione è stata accolta oppure no.

In caso di accoglimento puoi chiedere l'annullamento del verbale relativo all'art. 126bis, in caso di rigetto dovevi comunicare i dati relativi al conducente.

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