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VFR750F RC 24 A immatricolata nell'89: d'epoca?
6979484
6979484 Inviato: 15 Feb 2009 22:27
 

Il mese non conta, il termine di riferimento è l'anno di immatricolazione, così come dice il testo della legge:

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
[omissis]
 
7019157
7019157 Inviato: 20 Feb 2009 22:19
Oggetto: situazione dubbia?
 

Intanto grazie ad entrambi per le risposte, domani pagherò il bollo ridotto. '0509_up.gif' In merito all'assicurazione, ho chiamato un'associazione alternativa all'FMI o all'ASI ma riconosciuta, mi han detto che con fotocopia libretto, carta identità e codice fiscale è possibile da subito fare una polizza "storica" a basso costo, senza attestazioni di alcun genere, mentre per l'esenzione bollo sarebbe necessaria una pratica da presentare in Regione perchè non sarebbe automatico l'annovero dei veicoli storici. 'eusa_think.gif' Questo responsabile mi ha prospettato una situazione inversa rispetto a quanto avete chiarito, mi sembra importantissimo a questo punto trovare una copia della sentenza della commissione Tributaria di Bologna a mò di mutande di ferro, e spulciare tra le offerte delle compagnie che offrono polizze per veicoli storici in cerca dei requisiti richiesti, devono essercene almeno tre alle quali bastano i dati che dicevo all'inizio. icon_smile.gif
'doppio_lamp_naked.gif'
 
7040036
7040036 Inviato: 24 Feb 2009 11:25
 

Per i residente nella regione TOSCANA, consultando il sito della stessa, ho trovato quanto segue:

Auto storiche
L'articolo 3 della legge regionale n° 43 del 20 dicembre 2002 dispone in materia di tasse automobilistiche prevedendo una disciplina agevolativa per i veicoli ultraventennali e confermando l'agevolazione disposta dalla norma statale vigente per quelli ultratrentennali. La nuova norma regionale si pone lo scopo di superare la complessa situazione attuale, creata dalle difficoltà applicative delle norme statali in materia (art. 63 legge 342/2000).
A seguito della nuova disciplina, si configurano i seguenti casi:

- veicoli ultratrentennali - Con legge regionale si fa propria l'esenzione disposta dall'art. 63 della Legge 21/11/2000 n° 342 che esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche gli autoveicoli e i motoveicoli costruiti o immatricolati in Italia o all'estero per la prima volta da almeno trent'anni. Con l'introduzione della legge regionale 02/11/2006 n. 52 la tassa di circolazione annua è pari a € 28,40 per gli autoveicoli ed € 11,36 per i motovoeicoli.

- veicoli tra i venti e i trenta anni - disciplina in vigore dal 1° gennaio 2003: tali veicoli, sempre se non adibiti ad uso professionale, sono soggetti alla tassa automobilistica di possesso, stabilita in misura forfettaria in euro 60,00 per gli autoveicoli e di euro 25,00 per i motoveicoli. Si deve evidenziare pertanto che, in Toscana, a partire dal 1.1.2003, non si applica più la norma di cui all'art. 63, secondo comma, della L. 342/2000 e si prescinde dall'iscrizione ad ASI, FMI o ad altri archivi o registri storici, nonché dagli elenchi che ASI ed FMI avrebbero dovuto predisporre in base alla stessa norma statale. Il requisito per beneficiare dell'agevolazione, rispetto al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, è solo quello che siano trascorsi 20 anni dall'immatricolazione dei veicolo. Pertanto, anche i veicoli iscritti in registri storici, e con età compresa tra i 20 e i 30 anni, dovranno versare la tassa di possesso forfettaria e non la tassa di circolazione. La tassa di possesso forfettaria deve essere versata entro la scadenza naturale attribuita al veicolo (che in genere corrisponde a quella attribuita in sede di prima immatricolazione o quella del rientro da un regime di esenzione).
N.B. Per veicoli ventennali e trentennali, si intendono quelli che compiono venti anni o trenta anni nell'anno solare in cui è dovuto il pagamento della tassa automobilistica a partire dall'anno di immatricolazione senza fare riferimento al giorno e al mese di immatricolazione.
Quindi pagherò il bollo ridotto senza dubbi.
Lamps
 
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