Anche io sapevo come ti hanno detto detto in scuola guida.... Però leggendo il Cds sembrerebbe di no....
Questo è l'art 142....
Citazione:
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da €148,00 a €594,00.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a
tre mesi, con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia
oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla
restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è
annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225
e 226 del presente codice.
[...]
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni,
in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria
è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di
guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del
comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente,
ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Attendi però i più esperti