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Assicurazione [cadute a catena]
6251579
6251579 Inviato: 9 Nov 2008 15:02
Oggetto: Assicurazione [cadute a catena]
 

salve a tutti l'altro giorno mi e successo ke sn caduto e un altro motociclista dietro di me e caduto perche io fungevo da ostacolo in strada in quanto ero appena caduto allora lui e venuto per l'assicurazione in questo caso io devo pagarlo si o no?
 
6251639
6251639 Inviato: 9 Nov 2008 15:15
Oggetto: Re: assicurazione
 

tuningscooter ha scritto:
salve a tutti l'altro giorno mi e successo ke sn caduto e un altro motociclista dietro di me e caduto perche io fungevo da osatacolo in strada inquanto ero appena caduto allora lui e venuto per l'assicurazione in questo caso io devo pagarlo si o no?


Perdonami ma il tuo italiano scritto e' ai limiti della comprensione... 0510_grattacapo.gif

Detto questo se lui era dietro di te ha SOLAMENTE torto in quanto non rispettava la distanza di sicurezza,anzi se lui ti ha toccato arrivando da dietro e' tenuto a risarcirti (nei tamponamenti chi tampona ha sempre torto) se e' caduto da solo senza toccarti invece non ha diritto ad alcunche',la sua scusa e' assolutamente campata in aria e soprattutto priva di riscontro legale.

Parlane col tuo assicuratore ma vedrai che e' cosi'... icon_wink.gif

In bocca al lupo! 0509_up.gif

Ultima modifica di motomatto il 9 Nov 2008 15:23, modificato 2 volte in totale
 
6251681
6251681 Inviato: 9 Nov 2008 15:21
 

Per prima cosa dovresti spiegare la dinamica dell'incidente. Comunque, non ha nulla da pretendere poiché (correggimi se sbaglio), visto che era dietro di te, evidentemente non ha mantenuto la dovuta distanza di sicurezza ed una velocità commisurata a quella del veicolo che lo precedeva (tu). Anzi, ti dirò di più, se per assurdo lui avesse urtato il tuo scooter (anche se era già a terra) potresti essere tu a chiedere risarcimento a lui (ricorda che chi tampona ha sempre torto).

EDIT: mentre postavo motomatto ti ha già spiegato tutto (esattamente come la penso io), quindi regolati di conseguenza e soprattutto dormi sonni tranquilli e pensa a rimetterti in sesto!
 
6252553
6252553 Inviato: 9 Nov 2008 18:38
 

Esattamente come ti hanno gia detto chi tampona o come in questo caso non ha rispettato le distanze , non ha diritto a nulla .
 
6259092
6259092 Inviato: 10 Nov 2008 15:22
 

Diciamo che in linea generale è come hanno già scritto in precedenza ma in caso di caduta tu sei diventato ostacolo improvviso ed imprevedibile:

- l'osservanza della distanza di sicurezza tra due veicoli presuppone la normale marcia di essi ed è imposta al fine di evitare il tamponamento del veicolo che precede, in caso di arresto di questo, da parte di quello che segue; tale distanza, però, non può essere calcolata in previsione di un evento straordinario, come, ad esempio, l'improvviso sbandamento o l'urto del primo veicolo contro un ostacolo ovvero altre cause anormali ed imprevedibili - Cass Civile, Sez. III n.9727/92-

Pertanto potresti essere chiamato a risarcire il danno al veicolo che ti seguiva. icon_wink.gif
 
6260736
6260736 Inviato: 10 Nov 2008 18:25
 

Grifo ha scritto:
Diciamo che in linea generale è come hanno già scritto in precedenza ma in caso di caduta tu sei diventato ostacolo improvviso ed imprevedibile:

- l'osservanza della distanza di sicurezza tra due veicoli presuppone la normale marcia di essi ed è imposta al fine di evitare il tamponamento del veicolo che precede, in caso di arresto di questo, da parte di quello che segue; tale distanza, però, non può essere calcolata in previsione di un evento straordinario, come, ad esempio, l'improvviso sbandamento o l'urto del primo veicolo contro un ostacolo ovvero altre cause anormali ed imprevedibili - Cass Civile, Sez. III n.9727/92-

Pertanto potresti essere chiamato a risarcire il danno al veicolo che ti seguiva. icon_wink.gif


Ma che minkia di sentenza e'??? icon_eek.gif

Cavoli,si chiama "distanza di sicurezza" proprio per avere il tempo necessario a fermarsi in caso di imprevisto,nel caso di un tamponamento a tre visto che parli di "urto del primo veicolo contro un ostacolo" l'ultimo che tampona ha comunque torto!!!

Non metto in dubbio cio' che scrivi Grifo intendiamoci (tra l'altro e' pure documentato) pero' mi sembra uno di quei casi di interpretazione "all'italiana" dove ci sta' tutto e il suo contrario.... icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif

Non ho parole... icon_rolleyes.gif
 
6264022
6264022 Inviato: 10 Nov 2008 22:36
 

motomatto ha scritto:
Ma che minkia di sentenza e'??? icon_eek.gif


Guardala da questo lato.

Il veicolo che ti precede perde il carico e tu gli vai addosso, se non c'era questa sentenza oltre a pagare i tuoi danni dovevi risarcire quello che rompevi andandogli sopra.

Tornano le parole?

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6264868
6264868 Inviato: 10 Nov 2008 23:52
 

Grifo ha scritto:


Guardala da questo lato.

Il veicolo che ti precede perde il carico e tu gli vai addosso, se non c'era questa sentenza oltre a pagare i tuoi danni dovevi risarcire quello che rompevi andandogli sopra.

Tornano le parole?

icon_wink.gif


Premetto che non ho trovato la sentenza da te citata , se lasci il link vado a vederla cosi ne imparo un'altra.
Non è assolutamente la stessa cosa in caso di perdita di carico la responsabilita cade direttamente sul mezzo che precedeva , a causa dell' imperizia nel serrare le porte o nel fermare il materiale caricato op per imperizia nella cura degli strumenti atti ad eseguire tale compito.
Non mi risulta nessuna legge che tuteli per la perdita di carico o anche l'eventuale perdita di pezzi del proprio veicolo , ci sono della assicurazioni aggiuntive per queste eventualita.
Nel caso di tamponamento o investimento come questo quello dietro doveva solo rispettare le distanze come gia precisato .
Per quanto ne so io la legge sulle distanze di sicurezza è calcolata in base alla velocità questo per consentire la fermata totale del veicolo prima dell'eventuale ostacolo , non ricordo tutte le misure comunque ipotizziamo 100kmh devi tenere 90 mt , questi 90 metri equivalgono allo spazio totale di arresto del veicolo con un margine del 5% in eccesso per compensare i riflessi dell'autista , quindi se avesse tenuto una distanza consona e rapportata alla velocità avrebbe potuto frenare in sicurezza fermandosi prima del veicolo incidentato , oltre tutto il veicolo che precede a meno che non si sia schiantato contro un muro ha comunque proseguito la sua corsa per un certo periodo di tempo e spazio che avrebbe dovuto agevolare maggiormante la fermata del veicolo dietro.

Poi se arriva un super avvocato e riesce a smontare questa tesi ,tanto di cappello.
Lamps
 
6265275
6265275 Inviato: 11 Nov 2008 1:58
 

icehornet ha scritto:


Premetto che non ho trovato la sentenza da te citata , se lasci il link vado a vederla cosi ne imparo un'altra.
Basta che copi ed incolli il numero della sentenza su google e ne trovi quanti ne vuoi di link (al limite togli la barra dell'anno)

icehornet ha scritto:
Non è assolutamente la stessa cosa in caso di perdita di carico la responsabilita cade direttamente sul mezzo che precedeva , a causa dell' imperizia nel serrare le porte o nel fermare il materiale caricato op per imperizia nella cura degli strumenti atti ad eseguire tale compito.
Assolutamente no.

Dimentichi il caso fortuito, ti risarcisco in base al C.C. solo perchè ti ho causato un danno ma se vale la tua toria mi ripaghi quello che hai rotto andandogli addosso visto che non ti sei fermato in tempo.

Nei casi che citi c'è la colpa pertanto sei assoggettabile anche a sanzione amministrativa.

icehornet ha scritto:
Non mi risulta nessuna legge che tuteli per la perdita di carico o anche l'eventuale perdita di pezzi del proprio veicolo , ci sono della assicurazioni aggiuntive per queste eventualita.
No, se non è ravvisabile il dolo (e anche in questo caso se ne potrebbe parlare) basta la normale RC.

icehornet ha scritto:
Per quanto ne so io la legge sulle distanze di sicurezza è calcolata in base alla velocità questo per consentire la fermata totale del veicolo prima dell'eventuale ostacolo , non ricordo tutte le misure comunque ipotizziamo 100kmh devi tenere 90 mt ,
Non esiste una "legge" sulla distanza di sicurezza, come non esiste una misura standard da tenere in base alla velocità.

Il CdS dice esclusivamente che " Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono."

Secondo i tuoi calcoli in autostrada dovresti stare a circa 120 mt dall'auto che ti precede (8 macchine ogni Km icon_eek.gif ) o viceversa in città a 45 mt ... icon_lol.gif

icehornet ha scritto:
quindi se avesse tenuto una distanza consona e rapportata alla velocità avrebbe potuto frenare in sicurezza fermandosi prima del veicolo incidentato , oltre tutto il veicolo che precede a meno che non si sia schiantato contro un muro ha comunque proseguito la sua corsa per un certo periodo di tempo e spazio che avrebbe dovuto agevolare maggiormante la fermata del veicolo dietro.
La semplice domanda che ti devi porre è "poteva l'incidente essere evitato usando la normale diligenza e mantenendo una congrua distanza dal veicolo che ci precedeva? Oppure l'ostacolo si è materializzato improvvisamente ed impredevibilmente? Se sei nel primo caso la responsabilità è totalmente di chi ha tamponato, nel secondo come minimo un ragionevole concorso.

icehornet ha scritto:
Poi se arriva un super avvocato e riesce a smontare questa tesi ,tanto di cappello.
Come vedi non serviva un super avvocato anzi, nemmeno un avvocato.
icon_wink.gif
 
6265333
6265333 Inviato: 11 Nov 2008 4:34
 

Citazione:
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del
veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a
qualsiasi ostacolo prevedibile.
Art 141

Citazione:
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
art 149
La base per la distanza è questa e ognuno di noi dovrebbe calcolarlo mentalmente quando guida, logico che non si può mettere una distanza ben precisa visto che non abbiamo gli occhi forniti di metro ma all'incirca bisogna rispettare tali parametri , al mancato rispetto di tali misure le fdo possono tranuillamente multarti ,solo che fanno parte di quelle regole che puntualmente si mettono nel dimenticatoio e tutti ci affidiamo all'istinto che al 90% dei casi ci fa stare a distanze non idonee.

immagini visibili ai soli utenti registrati



Citazione:
Eventi straordinari ed imprevedibili tali da esonerare da colpa per mancata osservanza della distanza di sicurezza non possono individuarsi nell’arresto del veicolo che precede; peraltro, all’obbligo di osservare la distanza di sicurezza non può corrispondere alcuno specifico dovere di comportamento a carico di chi precede, il cui improvviso arresto, persino se effettuato senza preoccuparsi di chi segue, non può essere causa di responsabilità, sia pure a titolo di concorso di colpa, ove sia determinato da necessità della circolazione e, comunque, da cause non volute dal conducente.
Cass., sez. IV, 19-12-1997. Arch. circolaz., 1997, 903


Citazione:
In caso di tamponamento tra veicoli, per il disposto dell'art. 149 del Codice della Strada, deve presumersi la colpa del conducente del veicolo tamponante il quale deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede; l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza e, conseguentemente, non trovando applicazione la presunzione di pari colpa, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., questi resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria ai sensi del primo comma del medesimo articolo, ossia di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o, comunque, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Trib. Bari Sez. III, 11-03-2008 St.An. c. R. S.p.A., Mass. Gir. it, 2800


Citazione:
In tema di responsabilità colposa per morte o lesioni derivanti da incidenti stradali, deve escludersi che l'obbligo di osservanza della distanza di sicurezza tra veicoli in marcia, previsto dall'art. 149, comma 1, c.s., sia finalizzato unicamente a prevenire collisioni tra i veicoli stessi, dovendosi invece ritenere che la ratio della norma, quale rivelata dalla sua dichiarata finalità sia anzitutto che venga "garantito in ogni caso l'arresto tempestivo" del veicolo, ed inoltre quella di far sì che ogni conducente mantenga, rispetto al veicolo che lo precede, una distanza sufficiente ad evitare qualsiasi ostacolo o pericolo che, direttamente o indirettamente, sia ricollegabile alla circolazione del medesimo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità del conducente di un veicolo che, a cagione della ritenuta inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 149 c.s. aveva investito con conseguenze mortali un ciclista caduto a terra a cagione dell'urto con il veicolo che precedeva quello dell'imputato).

In tutti questi casi la colpa è sempre di chi tampona non vedo perchè nel caso del nostro collega dovrebbe essere diverso.




Grifo ha scritto:

Assolutamente no.

Dimentichi il caso fortuito, ti risarcisco in base al C.C. solo perchè ti ho causato un danno ma se vale la tua toria mi ripaghi quello che hai rotto andandogli addosso visto che non ti sei fermato in tempo.

Nei casi che citi c'è la colpa pertanto sei assoggettabile anche a sanzione amministrativa.

Questo è quello che ho trovato per il carico e la sua sicurezza ,in caso di perdita di carico le regole sono queste.
Escludendo gli incidenti per il quale è necessaria una perizia che ne attesti le responsabilità.http://www.allestimento.net/esperto.php?ln=it&id=25&b=1

La responsabilità per la sicurezza di carico viene di norma assunta, ai sensi del diritto di circolazione stradale (Codice stradale, norma di ammissione degli autoveicoli alla circolazione stradale), dal conducente del veicolo, dal caricatore del veicolo e dal proprietario del veicolo.
1. Conducente del veicolo
Procedura delle autorità/della polizia:
- qualora un conducente partecipi o sia presente al carico, egli sarà perseguibile ai sensi del § 22 del Codice stradale (senza pericolo: pena pecuniaria di 50 Euro e 1 punto e divieto di proseguire la guida; con pericolo: Euro 75 e 3 punti; con incidente: 100 Euro e 3 punti).
- Qualora un conducente assuma la guida di un veicolo già caricato (qualora egli non fosse presente al momento del carico), si applicherà un'imputazione ai sensi del § 23 del Codice stradale (senza pericolo: 25 Euro; con pericolo : 50 Euro e 3 punti; con incidente 60 Euro [e oltre a seconda del singolo caso] e 3 punti).

Lamps.
 
6266885
6266885 Inviato: 11 Nov 2008 12:22
 

Perdonami, ma leggi quello che posti?


icehornet ha scritto:
Citazione:
Eventi straordinari ed imprevedibili tali da esonerare da colpa per mancata osservanza della distanza di sicurezza non possono individuarsi nell’arresto del veicolo che precede; peraltro, all’obbligo di osservare la distanza di sicurezza non può corrispondere alcuno specifico dovere di comportamento a carico di chi precede, il cui improvviso arresto, persino se effettuato senza preoccuparsi di chi segue, non può essere causa di responsabilità, sia pure a titolo di concorso di colpa, ove sia determinato da necessità della circolazione e, comunque, da cause non volute dal conducente.
Cass., sez. IV, 19-12-1997. Arch. circolaz., 1997, 903
Pertanto questa sentenza non è attinente al caso in questione visto che tuningscooter è caduto.

icehornet ha scritto:
Citazione:
In caso di tamponamento tra veicoli, per il disposto dell'art. 149 del Codice della Strada, deve presumersi la colpa del conducente del veicolo tamponante il quale deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede; l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza e, conseguentemente, non trovando applicazione la presunzione di pari colpa, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., questi resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria ai sensi del primo comma del medesimo articolo, ossia di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o, comunque, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Trib. Bari Sez. III, 11-03-2008 St.An. c. R. S.p.A., Mass. Gir. it, 2800
Ergo se io tampono ma dimostro che le cause del sinistro non sono a me imputabili non ho colpa o almeno pari responsabilità. Faccio un esempio per rendere più comprensibile la sentenza: io non rispetto una precedenza e mi immetto in una corrente di traffico, tu arrivi da dietro e mi tamponi.
Secondo te di chi è la responsabilità? eusa_think.gif
Da quello che scrivi esclusivamente tua visto che mi hai tamponato. icon_lol.gif

icehornet ha scritto:
Citazione:
In tema di responsabilità colposa per morte o lesioni derivanti da incidenti stradali....

Sei in ambito penale e non civile.

icehornet ha scritto:
In tutti questi casi la colpa è sempre di chi tampona non vedo perchè nel caso del nostro collega dovrebbe essere diverso.
Come vedi non è così.

icehornet ha scritto:

Questo è quello che ho trovato per il carico e la sua sicurezza ,in caso di perdita di carico le regole sono queste.
Escludendo gli incidenti per il quale è necessaria una perizia che ne attesti le responsabilità.http://www.allestimento.net/esperto.php?ln=it&id=25&b=1

La responsabilità per la sicurezza di carico viene di norma assunta, ai sensi del diritto di circolazione stradale (Codice stradale, norma di ammissione degli autoveicoli alla circolazione stradale), dal conducente del veicolo, dal caricatore del veicolo e dal proprietario del veicolo.
1. Conducente del veicolo
Procedura delle autorità/della polizia:
- qualora un conducente partecipi o sia presente al carico, egli sarà perseguibile ai sensi del § 22 del Codice stradale (senza pericolo: pena pecuniaria di 50 Euro e 1 punto e divieto di proseguire la guida; con pericolo: Euro 75 e 3 punti; con incidente: 100 Euro e 3 punti).
- Qualora un conducente assuma la guida di un veicolo già caricato (qualora egli non fosse presente al momento del carico), si applicherà un'imputazione ai sensi del § 23 del Codice stradale (senza pericolo: 25 Euro; con pericolo : 50 Euro e 3 punti; con incidente 60 Euro [e oltre a seconda del singolo caso] e 3 punti).
Bello ed interessante ma, a meno che l'incidente a tuningscooter non sia avvenuto in Germania, cosa c'entra questa parte del post ?

Hai riportato la normativa del Codice della Strada TEDESCO.

Capisco l'ora tarda, ma ripeto l'invito a leggere i tuoi messaggi prima di postarli e non copiare ed incollare quello che trovi in rete.
icon_wink.gif
 
6268615
6268615 Inviato: 11 Nov 2008 15:39
Oggetto: risposta
 

grazie a tutti per le vostre spiegazioni alla fine gli ho pagato i danni per rimanere amici anche se sapevo che io nn ero in nessun torto comunque ancora grazie e arrivederci se volete potete continuare a parlarne cosi io mi faro qualche altra idea.
 
6274208
6274208 Inviato: 12 Nov 2008 1:21
 

Per quanto riguarda gli esempi non ho fatto altro che prendere dei casi diversi tra loro ed elencarli in modo da puntualizzare che per ogni sentenza a favore nel caso di tamponamento ne esistono almeno 100 a sfavore .
Per il caso in questione il torto era di chi stava dietro perchè , punto primo era prevedibile ,se stai attaccato alla targa di un altro il rischio è tangibile , secondo il tamponato non ha tagliato la strada e non si inserito in nessuna strada ostruendo il veicolo che lo ha tamponato , terzo chi procede direttamente dietro ad un altro veciolo deve essere consapevole che ha un campo di visuale limitato e di cosneguenza deve attenersi ad una distanza maggiore per la sua e altrui incolumità (maggior distanza equivale a maggior campo visivo), quarto per arresto del veicolo non si intende la semplice frenata ma qualsiasi motivo che ne implica il fermo e ricade sulla parte dell'articolo in cui viene specificato che l'arresto avviene per cause non volute dal conducente.
Inoltre l'arresto in caso di caduta non è tempestivo ma come ho precisato prima continua la sua corsa per un certo tempo e spazio , cosa che di siucuro agevola la fermata di chi segue.
Ora se ci vogliamo limitare a fare delle precisazioni inutili su casi ipotetici che non riguardano il caso in questione facciamolo pure , il mio intento è quello di spiegare con logica e razionalità la vicenda in essere.
Tuningscooter stava procedendo su questa strada ed alle sue spalle vi era un'altro veicolo, ad un certo punto il nostro amico cade e chi lo seguiva gli va addosso perchè era troppo vicino per poter agire tempestivamente ed in sicurezza a fermare il proprio veicolo , così facendo a messo a rischio non solo l'incolumita personale ma anche quella del suo amico che lo precedeva .
Qui non parliamo di uno che ha tagliato la strada o che ha fatto rettromarcia ho svolte in contromano o qualsiasi manovra inconsulta possa venirci in mente , per una vertenza con queste motivazioni basta anche l'avvocato dei puffi per smontarla . icon_wink.gif

Tra le altre cose non ho capito cosa c'entra la sentenza citata da grifo ,mi ci è voluto un po ma l'ho trovata , dato che erano al casello e non esiste distanza di sicurezza per i veicoli fermi in colonna .
Il concorso di colpa ci puo stare perchè il primo era co... e non ha visto la macchina dietro , ma anche il secondo non era da meno dato che non accorgendosi della luce della retromarcia ingrana la marcia e parte e questo è avvenuto quasi simultaneamente.
Questo è uno di quei casi estremi ma che a volte accadono .
A mio parere niente a che vedere con la situazione del topic.

Tuningscooter tu sei una persona seria ed onesta che tiene alle amicizie e ti sei rivelato tale in questa situazione per aver accettato di pagare anche se non era assolutamente il caso , ma il tuo amico non è al tuo livello perchè altrimenti avrebbe accettato il fato di aver fatto una c...a senza gravare su di te o marciare sulla tua integrità morale.
Persone come te sono veramente poche e purtroppo gli altri approfittano di queste cose.
Lamps.
 
6276806
6276806 Inviato: 12 Nov 2008 13:38
 

icehornet ha scritto:
Per quanto riguarda gli esempi non ho fatto altro che prendere dei casi diversi tra loro ed elencarli in modo da puntualizzare che per ogni sentenza a favore nel caso di tamponamento ne esistono almeno 100 a sfavore .
E questa statistica da dove l'hai presa? Se è tua personale dovresti rivederla visto che hai postato solo una sentenza giurisprudenziale e che la stessa, in alcuni casi, da ragione a chi tampona.

icehornet ha scritto:
Per il caso in questione il torto era di chi stava dietro perchè
Stai effettuando delle ipotesi partendo da congetture dato che non eri presente pertanto non ti erigere a giudice.

icehornet ha scritto:
terzo chi procede direttamente dietro ad un altro veciolo deve essere consapevole che ha un campo di visuale limitato e di cosneguenza deve attenersi ad una distanza maggiore per la sua e altrui incolumità (maggior distanza equivale a maggior campo visivo),
Distanza maggiore a quale e rispetto a cosa? Su strada avrai sempre un veicolo che ti precede, se sei solo non hai bisogno di distanze. Prima di spiegare agli altri chiarisciti con te stesso.

icehornet ha scritto:
quarto per arresto del veicolo non si intende la semplice frenata ma qualsiasi motivo che ne implica il fermo e ricade sulla parte dell'articolo in cui viene specificato che l'arresto avviene per cause non volute dal conducente
Si ma non comprende la caduta. Se leggessi il CdS italiano e non quello tedesco sapresti che:
Citazione:
Art 157
Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;


icehornet ha scritto:
Inoltre l'arresto in caso di caduta non è tempestivo ma come ho precisato prima continua la sua corsa per un certo tempo e spazio , cosa che di siucuro agevola la fermata di chi segue.
Non guardare solo i sinistri nei telefilm, nel mondo reale non è quasi mai così. Senza contare che chi segue, in caso di sinistro, effettua un panic brake con tutte le conseguenze del caso.

icehornet ha scritto:
Ora se ci vogliamo limitare a fare delle precisazioni inutili su casi ipotetici che non riguardano il caso in questione facciamolo pure ,
Appunto.

icehornet ha scritto:
il mio intento è quello di spiegare con logica e razionalità la vicenda in essere.
Non puoi se non eri presente. Perchè ti arroghi il diritto di dare dell'ignorante a chi legge?

icehornet ha scritto:
Tuningscooter stava procedendo su questa strada ed alle sue spalle vi era un'altro veicolo, ad un certo punto il nostro amico cade
Pertanto riportando quello che hai scritto tu
Citazione:
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione di sicurezza, Art 141
è passibile di sanzione per non aver rispettato questo articolo e dimmi quale assicurazione ti dà il 100% se prendi un verbale?

icehornet ha scritto:
e chi lo seguiva gli va addosso perchè era troppo vicino per poter agire tempestivamente ed in sicurezza a fermare il proprio veicolo ,
Ripeto, come fai ad esserne certo?

icehornet ha scritto:
Tra le altre cose non ho capito cosa c'entra la sentenza citata da grifo
Prima di parlare dovresti sapere che le sentenze della Cassazione fanno giurisprudenza pertanto, oltre al caso dibattuto nella sentenza, i principi espressi valgono per tutti i casi ad essi riconducibili.

icehornet ha scritto:
Tuningscooter tu sei una persona seria ed onesta che tiene alle amicizie
Quoto se ha ripagato integralmente il danno.
icon_wink.gif
 
6285422
6285422 Inviato: 13 Nov 2008 11:28
 

Grifo ha scritto:


icehornet ha scritto:
e chi lo seguiva gli va addosso perchè era troppo vicino per poter agire tempestivamente ed in sicurezza a fermare il proprio veicolo ,
Ripeto, come fai ad esserne certo?

icehornet ha scritto:
Tra le altre cose non ho capito cosa c'entra la sentenza citata da grifo
Prima di parlare dovresti sapere che le sentenze della Cassazione fanno giurisprudenza pertanto, oltre al caso dibattuto nella sentenza, i principi espressi valgono per tutti i casi ad essi riconducibili.


Rispondo solo a questo perchè secondo me tutto il resto è difficile da gestire si entra troppo nel dettaglio legale ,inoltre io mi sto attenendo solo ed esclusivamente a questo caso , stiamo parlando di troppe ipotesi che non centrano , non è possibile a mio avviso gestirla cosi.
Per le due note sopra direi che la mia certezza viene sicuramente dagli anni vissuti sulla strada e dalla consapevolezza del modo di guidare di molti , probabilmente sono un po prevenuto , per abitudine credo a cio che l'auotre del topic scrive e quindi non posso che essere a suo favore ,se poi arrivasse chi lo ha tamponato e conferma che gli è andato addosso anche se stava rispettando la distanza di sicurezza allora il discorso cambia , inoltre le mie certezze vengono anche dalla conoscenza dei mezzi in circolazione ,una qualsiasi moto a 50kmh si ferma in meno di 20mt.
Ribadisco che la sentenza citata non centre nulla in quel caso il primo è partito mentre l'altro faceva retromarcia.
Comunque ringrazio del bel dibattito
Lamps.
 
6375147
6375147 Inviato: 23 Nov 2008 19:31
 

domandina. Su una strada innevata una macchina davanti a me frena, sbanda e si mette di traverso occupando tutta la carreggiata, io che vengo dietro freno, non sbando ma la urto in una fiancata.
colpa mia da mancata distanza, colpa sua per aver creato una turbativa o di entrambi ?
 
6385983
6385983 Inviato: 24 Nov 2008 20:37
 

Dico una cosa che non c'entra niente..pero' devo ammettere che è stato davvero un post entusiasmante da leggere! icon_asd.gif
 
6389074
6389074 Inviato: 25 Nov 2008 9:07
 

la domanda è in realtà una risposta a chi sostiene che "chi tampona ha sempre ragione".
la dinamica esposta nella domanda in verità ha avuto (da Giudici di pace diversi e tribunali diversi d'Italia) sentenze diverse e tutte con motivazioni particolareggiate.
da tener presente che è anche quello un "tamponamento" per definizione.
stessa cosa è l'esempio portato. se esci da uno stop o dare precedenza, giri a destra, ti incolonni e vieni tamponato, il torto è tutto da vedere e provare.
non dimentichiamo che l'art. 2054 II° comma del c.c. dice che in caso di collisione tra veicoli si presuppone la paritetica responsabilità di entrambi salvo prova contraria.
che poi sia da applicare o interpretare, lì sta il busillis.
ricordati che la giustizia in questi casi ha la "g" minuscola.
A proposito, Francisco, eri ironico o cos'altro ?
 
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