Citazione:
Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del
veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a
qualsiasi ostacolo prevedibile.
Art 141
Citazione:
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
art 149
La base per la distanza è questa e ognuno di noi dovrebbe calcolarlo mentalmente quando guida, logico che non si può mettere una distanza ben precisa visto che non abbiamo gli occhi forniti di metro ma all'incirca bisogna rispettare tali parametri , al mancato rispetto di tali misure le fdo possono tranuillamente multarti ,solo che fanno parte di quelle regole che puntualmente si mettono nel dimenticatoio e tutti ci affidiamo all'istinto che al 90% dei casi ci fa stare a distanze non idonee.
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Citazione:
Eventi straordinari ed imprevedibili tali da esonerare da colpa per mancata osservanza della distanza di sicurezza non possono individuarsi nell’arresto del veicolo che precede; peraltro, all’obbligo di osservare la distanza di sicurezza non può corrispondere alcuno specifico dovere di comportamento a carico di chi precede, il cui improvviso arresto, persino se effettuato senza preoccuparsi di chi segue, non può essere causa di responsabilità, sia pure a titolo di concorso di colpa, ove sia determinato da necessità della circolazione e, comunque, da cause non volute dal conducente.
Cass., sez. IV, 19-12-1997. Arch. circolaz., 1997, 903
Citazione:
In caso di tamponamento tra veicoli, per il disposto dell'art. 149 del Codice della Strada, deve presumersi la colpa del conducente del veicolo tamponante il quale deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede; l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza e, conseguentemente, non trovando applicazione la presunzione di pari colpa, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., questi resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria ai sensi del primo comma del medesimo articolo, ossia di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o, comunque, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Trib. Bari Sez. III, 11-03-2008 St.An. c. R. S.p.A., Mass. Gir. it, 2800
Citazione:
In tema di responsabilità colposa per morte o lesioni derivanti da incidenti stradali, deve escludersi che l'obbligo di osservanza della distanza di sicurezza tra veicoli in marcia, previsto dall'art. 149, comma 1, c.s., sia finalizzato unicamente a prevenire collisioni tra i veicoli stessi, dovendosi invece ritenere che la ratio della norma, quale rivelata dalla sua dichiarata finalità sia anzitutto che venga "garantito in ogni caso l'arresto tempestivo" del veicolo, ed inoltre quella di far sì che ogni conducente mantenga, rispetto al veicolo che lo precede, una distanza sufficiente ad evitare qualsiasi ostacolo o pericolo che, direttamente o indirettamente, sia ricollegabile alla circolazione del medesimo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità del conducente di un veicolo che, a cagione della ritenuta inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 149 c.s. aveva investito con conseguenze mortali un ciclista caduto a terra a cagione dell'urto con il veicolo che precedeva quello dell'imputato).
In tutti questi casi la colpa è sempre di chi tampona non vedo perchè nel caso del nostro collega dovrebbe essere diverso.
Grifo ha scritto:
Assolutamente no.
Dimentichi il caso fortuito, ti risarcisco in base al C.C. solo perchè ti ho causato un danno ma se vale la tua toria mi ripaghi quello che hai rotto andandogli addosso visto che non ti sei fermato in tempo.
Nei casi che citi c'è la colpa pertanto sei assoggettabile anche a sanzione amministrativa.
Questo è quello che ho trovato per il carico e la sua sicurezza ,in caso di perdita di carico le regole sono queste.
Escludendo gli incidenti per il quale è necessaria una perizia che ne attesti le responsabilità.http://www.allestimento.net/esperto.php?ln=it&id=25&b=1
La responsabilità per la sicurezza di carico viene di norma assunta, ai sensi del diritto di circolazione stradale (Codice stradale, norma di ammissione degli autoveicoli alla circolazione stradale), dal conducente del veicolo, dal caricatore del veicolo e dal proprietario del veicolo.
1. Conducente del veicolo
Procedura delle autorità/della polizia:
- qualora un conducente partecipi o sia presente al carico, egli sarà perseguibile ai sensi del § 22 del Codice stradale (senza pericolo: pena pecuniaria di 50 Euro e 1 punto e divieto di proseguire la guida; con pericolo: Euro 75 e 3 punti; con incidente: 100 Euro e 3 punti).
- Qualora un conducente assuma la guida di un veicolo già caricato (qualora egli non fosse presente al momento del carico), si applicherà un'imputazione ai sensi del § 23 del Codice stradale (senza pericolo: 25 Euro; con pericolo : 50 Euro e 3 punti; con incidente 60 Euro [e oltre a seconda del singolo caso] e 3 punti).
Lamps.