tricicloveloce ha scritto:
Grifo ha scritto:
Scusa ma non è quello che ho detto io?
per come l'avevi impostata tu potevi infondere errore a chi legge....
Mi scuso se non sono stato chiaro, ma ripeto il topic non prevedeva una disquisizione sulle perquisizioni.
tricicloveloce ha scritto:
la p.g. prima dell'inizio delle operazioni, deve notificare il decreto all'indagato e al suo difensore.-
Scusami ma al difensore non va notificato ma va dato l'avviso all'indagato della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120 (parliamo sempre di perquisizioni che sono cd atti a sorpresa)
tricicloveloce ha scritto:
mi sono limitato a intervenire per fare un pò di chiarezza.... poichè macino tale materia lavorativa da oltre 22 anni... scusa se mi sono permesso!!
Ma figurati, fa sempre piacere scambiare un post un pò più tecnico (anche se qualcuna a volte mi cazzia )
tricicloveloce ha scritto:
mi spiace ma stai incorrendo nuovamente nello stesso errore.... vai a leggerti il comma 2° e 3° dell'art. 103 Dpr 309/90...... parla di operazioni d polizia..... ove Ufficiali ed Agenti di pg (e non solo ufficiali), possono procedere ad ispezioni, controlli etc...
Appunto solo operazioni di polizia, non di polizia giudiziaria come da te specificatoCitazione:
solo nel compimento di operazioni di Polizia Giudiziaria
Riguardo gli agenti, perdonami ma sei ancora in errore, NON possono fare le perquisizioni ma SOLO ispezioni ai mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali.
tricicloveloce ha scritto:
a seguito di modifica di diverso tempo fa, la p.g. (uff.li ed ag.ti di P.g.) informa senza ritardo l'a.g. ma ciò non significa 48 ore... (solo il 3° co. prevede la notizia in forma orale o a mezzo fax quando si è in presenza di reati gravi).-
No, il C.2°bis prevede Citazione:
Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto.
tricicloveloce ha scritto:
Mi pare di aver scritto chiaro..... quindi di quale mia inesattezza parli??? avevo scritto che nei casi di perquisizioni locali questa non può avvenire prima delle 7 e dopo le 20. Solo mediante decreto del'A.G. può esservi la deroga dei limiti temporali... quindi???
Scusami se ho sbagliato, ma non mi sembrava che avessi specificato solo per le locali
Citazione:
In ultimo..... nei casi 2 e 3 la perquisizione non può avvenire prima delle ore 07,00 e non dopo le ore 20,00 tranne nei casi di flagranza di reato ove non sussistono i limiti temporali...... ovvero alla ricerca di latitanti (per i quali è prevista la perquisizione di interi stabili anche fuori dai limiti temporali)
2) L'art. 103 del D.p.r. 309/1990 prevede ispezioni da parte delle ff.d.o. solo nel compimento di operazioni di Polizia Giudiziaria alla ricerca di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;-
3) Vi sarebbe anche l'art. 41 del T.u.l.p.s. che prevede la perquisizione personale, veicolare e domiciliare solo alla ricerca di armi, munizioni, parti di esse e materiale esplodente (praticamente la classica molotov che viene classificata come arma da guerra..... e che prevede l'arresto obbligatorio - art. 380 C.p.p.);
tricicloveloce ha scritto:
alla prossima.... e intanto facciamoci una fumatina dal calumet della pace....
Una bella fumatina in compagnia non si rifiuta mai
P.S. Scusami se nei miei post ti sono sembrato indisponente non era mia intenzione.