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Inviato: 24 Ott 2007 21:08
Oggetto: Portatarga regolabili o no ? ecco le verità
L’art. 100, comma 2, del codice della strada dice che i motoveicoli devono essere muniti posteriormente di targa contenente i dati di immatricolazione ed al comma 5 che devono avere caratteristiche rifrangenti.
Il comma 9 demanda al regolamento del codice della strada stabilire le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, contenute negli articoli 258-260.
L’art. 259 del regolamento contiene le modalità d’installazione delle targhe che sono numerose e che al comma 1, lettera d, regolamenta l’inclinazione della targa posteriore rispetto alla verticale.
La targa è verticale con un margine di tolleranza di 5 gradi. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale
- di un angolo non superiore a 30 gradi, quando la superficie è rivolta verso l’alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 metri (a veicolo scarico)
- di un angolo non superiore a 15 gradi quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 metri (a veicolo scarico).
L’errata inclinazione della targa comporta la sanzione di cui all’art. 100, comma 11, cod.str. dal minimo di euro 71 al massimo di euro 286.
Se la targa risulta illeggibile si incorre nella sanzione di cui all’art. 102, comma 7, da euro 35 ad euro 143.
Se il portatarga è stato spostato rispetto alla collocazione prevista per quel veicolo o modificato nelle sue caratteristiche strutturali, si incorre nella sanzione dell’art. 78 cod. str. da euro 357 ad euro 1.433.