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sanzioni per circolazione fuoristrada.
2617937
2617937 Inviato: 3 Ott 2007 10:24
Oggetto: sanzioni per circolazione fuoristrada.
 

ciao raga!
avrei una curiosità nel mio piccolo paesino ai margini dei sentieri c'è un cartello che riporta:
divieto di transito a motocicli ecc. nei sentieri agro-silvo-pastorali
la mia domanda è ma se dovessero fermarti con una moto da trial in questi sentieri vietati quali sono le sanzioni previste dalla legge? icon_confused.gif
ciao!!
 
2618546
2618546 Inviato: 3 Ott 2007 11:42
 

..se non ricordo male possono anche sequestrarti il mezzo!
 
2622161
2622161 Inviato: 3 Ott 2007 17:22
 

Se c'è un divieto di accesso, ci sono le sanzioni per aver ignorato il divieto di accesso.

Che non comprendono il fermo del veicolo e tantomeno il sequestro.
 
2622594
2622594 Inviato: 3 Ott 2007 18:01
 

Violazione dell'art. 6/14° C.d.S. con sanzione amm.va da 74€ (senza sanzioni accessorie).

Più bisognerebbe vedere se c'è uno specifico regolamento forestale.

In questo caso le sanzioni sono più pesanti e si aggiungono a questa.
 
2622750
2622750 Inviato: 3 Ott 2007 18:18
 

quando fermarono dei miei amici in un parco rischiarono il sequestro del mezzo..
 
2623383
2623383 Inviato: 3 Ott 2007 19:22
 

Ho citato solo queste sanzioni perchè davo per scontato che il veicolo fosse immatricolato, revisionato e assicurato.

Da queste scaturisce il fermo o il sequestro amm.vo.
 
2625495
2625495 Inviato: 4 Ott 2007 7:42
 

si assolutamente immatricolato revisionato e assicurato!!
non ha soltanto la targa perchè in fuoristrada si romperebbe il parafango essendo quello del trial molto flessibile, quindi da quello che ho capito sanzione amministrativa di 74€
sanzione (se ci sono) della forestale in base alla regione
sanzione per targa non esposta ?€ icon_question.gif
 
2628220
2628220 Inviato: 4 Ott 2007 13:56
 

..fossi in te io terrei gli occhi aperti e se li vedi da lontano scappi, la forestale ti fa un mazzo tanto!..e peggio ancora la polizia provinciale, brutta categoria, come i guardia caccia e i guardia pesca!! icon_lol.gif
 
7384834
7384834 Inviato: 15 Apr 2009 19:18
 

Riapro questo topic per chiedere consiglio (più teste sono meglio di una).

Ieri ho preso la mia prima multa per la moto.
La Polizia Provinciale mi contesta:

"violazione dell'art 2 comma 1 l.r.t. n. 48 del 27/06/1994 sanzionato dall'art. 10 comma 1 della medesima legge, per aver circolato con motoveicolo marca XXX targato XXX intestato a XXX residente a XXX, al di fuori delle strade di cui all'art. 1 (indicate dagli artt. 2 e 3 del nuovo codice della strada n. 285 del 1992) precisamente sulla sponda sinistra del fiume XXX fino alla confluenza del fiume XXX sul campo di gara di pesca XXX".

La verbalizzazione è avvenuta con me presente che ho firmato anche il verbale. Ho inserito come dichiarazioni:

"la strada non è sbarrata e non vi è alcun divieto di accesso o cartello equivalente".

Quanto è utile una verbalizzazione delle proprie dichiarazione?

Inoltre se arrivo da una strada pubblica e non c'è nessun divieto di transito, posso ritenere che questa strada sia una continuazione della stessa e che quindi non sto facendo fuoristrada? il luogo in questione è quasi un naturale proseguimento della strada.

E poi, in un campo gara non è possibile accedere con mezzi motorizzati? oppure l'accesso è limitato solamente alla durata della gara di pesca?

Qualcuno ha altre buone idee?

Il verbale ha data perfetta, debitamente compilato con matricola e firma degli agenti. Per la cronaca la multa è di 172 euro, nessuna sottrazione di punti.

ps: la mia moto e la macchina (del mio amico, multato anche lui) erano ferme e non ci hanno visto "circolare"...tuttavia se faccio riferimento al C.d.S. art 3 " CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada." Per cui credo anche intraprendendo la difesa che la moto l'avevo portata a spinta servirebbe a ben poco...
 
8955102
8955102 Inviato: 4 Dic 2009 13:31
 

Se a qualcuno capitasse una simile avventura, posto il mio RICORSO (così si trova avvantaggiato nella ricerca).
La vicenda ancora non è terminata, ho fatto ricorso all'ufficio preposto della provincia.
C'è stata l'audizione personale durata qualche oretta (giusto per spiegare bene le proprie opinioni).
L'incaricato ha affermato che ho buone ragioni esposte nel motivo, tuttavia, ritiene di dover irrogare la sanzione. Probabilmente sarà diminuita da 170 euro al minimo (ovvero 150 euro).
Per aspettare l'esito (o meglio l'ordinanza che stabilirà se devo pagare e quanto), sembra che decorreranno almeno altri mesi.
La cosa buffa è che la Polizia Prov. ritiene che se in quel luogo dovesse succedere un incidente tra veicoli si dovrebbe applicare il C.d.S. (pertanto solo per questo si dovrebbe escludere l'applicazione della legge regionale sulla quale mi hanno multato) tuttavia, ritiene comunque che abbia torto.
Altrettanto interessante, è che vorrebbero che facessi un ulteriore ricorso (stavolta al Tribunale) contro l'ordinanza che verrà emanata (ovviamente se mi condanna a pagare la multa). Sono curiosi di sapere se hanno ragione loro, oppure io (in pratica come ad esempio è avvenuto in Liguria, dove, in un caso ancora più estremo,La Corte ha dato ragione a dei motocrossisti, dichiarando illegittima la legge regionale perchè in contrasto con la legge nazionale, ovvero il C.d.S.). Potete leggere la massima di questa sentenza in fondo al ricorso (citata per confermare le proprie ragioni).
Se ci saranno sviluppi vi farò sapere...
Ecco il RICORSO:

ALL’ UFFICIO CONTENZIOSO-VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
R I C O R S O
Avverso sommario processo verbale di accertamento violazione di legge
sanzionata in via amministrativa
* * *
Il sottoscritto Dott. XXXX (nato a XXX il XXXX, cod. fisc. XXXXXX), residente in XXX, via XXXXX,
v i s t o
il sommario processo verbale di accertamento di violazione di legge sanzionata in via amministrativa n. XX del XXXX (doc. n. 1 allegato in copia) a firma degli agenti del Corpo Polizia Provinciale, matr. nn. XX e XX, con cui si contesta all’esponente la violazione dell’art. 2 comma 1 L.R.T. n. 48 del 27/06/94 sanzionato dall’art. 10 comma 1 della medesima legge, per aver circolato con motoveicolo marca Kawasaki er-6f targato XX intestato a XXX, residente in via XXX a XXX, al di fuori delle strade di cui all’art. 1 (indicate dagli artt. 2 e 3 del nuovo codice della strada n. 285 del 1992) precisamente sulla sponda sinistra del fiume Arno fino alla confluenza del fiume XXX sul campo di gara di pesca XXX.
r i c o r r e
ai sensi dell’art. 18 legge n. 689 del 24/11/1981 a codesto Ufficio avverso tale accertamento in quanto il fatto contestato non costituisce violazione di legge.
* * *
SULLA QUALIFICAZIONE DEL FATTO CONTESTATO
Il fatto contestato - circolazione al di fuori delle strade di cui all’art. 1 L.R.T. n. 48 del 27/06/94 (indicate dagli artt. 2 e 3 del nuovo codice della strada n. 285 del 1992) – in realtà non sussiste, perché la circolazione (per essere esatti, la sosta, perché gli accertatori hanno reperito il motoveicolo quando era già da tempo parcheggiato) non è avvenuta al di fuori della sede stradale.
La situazione dei luoghi è quella che risulta dalle fotografie satellitari che si producono (e delle quali si può avere agevole conferma via internet; si tratta di fotografie datate 2009, doc. n. 2): il campo di gara Pierluigi Brunetti termina alla confluenza tra l’Arno e la XXX (punto contrassegnato con la lettera H); vi si accede esclusivamente da via del XXX (lettera A) e poi, con conversione verso sinistra, attraverso la parte terminale di via dell’XXX (lettera B), che è per la prima parte asfaltata mentre per la seconda parte è strada bianca (diventa strada bianca nel punto 5) e, sia pure in non buone condizioni di manutenzione, arriva proprio alla fine del campo di gara, cioè alla confluenza dei due corsi d’acqua. In questo tratto di strada esistono alcuni edifici di abitazione (lettere C e D) ed altre costruzioni (lettere E ed F). Nei pressi si trova anche un impianto di deposito e raffinazione di rena (punto 9). Perfino dalle fotografie satellitari si distinguono senza ombra di dubbio le tracce dei pneumatici dei passaggi delle auto: di quelle che accedono al campo gara, di quelle dirette alle abitazioni (lettere C e D), e dei camion (un camion è chiaramente distinguibile nel punto 7 del documento n. 2, ovvero circolava al momento in cui sono state effettuate le fotografie satellitari) che lavorano nell’impianto della rena (punto 9).
La strada in questione rientra dunque tra quelle indicate dagli artt. 2 e 3 del nuovo codice della strada n. 285 del 1992. L’art. 2 illustra la definizione di strada: “si definisce “strada” l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali”. Come descritto nel verbale la presunta violazione è avvenuta “sul campo di gara di pesca XXX”(nelle fotografie 13-14 e 15 si può chiaramente individuare il cartello che indica il campo gara); un campo gara di pesca è sicuramente qualificabile come area ad uso pubblico, e come tale destinato ad uso uti cives:
- “Ai fini della definizione di "strada", è rilevante, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione avverso il verbale di contestazione del divieto di sosta su strada privata aperta al pubblico)” (Cass. civ., Sez. II, 25/06/2008, n.17350).
E’ pur vero che, come accennato sopra, il tratto finale di via dell’Isolotto è in non buone condizioni di manutenzione, ma questo rimane pur sempre agevolemente percorribile da mezzi stradali. Vale la pena ricordare che il motoveicolo Kawasaki er-6f è una moto stradale completamente carenata, e non una moto da enduro; si tratta quindi di un mezzo con il quale non è assolutamente possibile effettuare circolazione fuoristrada. Contestualmente al verbale n. XXX cui si ricorre, gli agenti accertatori hanno redatto il verbale n. XXX ad autovettura parcheggiata accanto alla moto, anche in questo caso l’autoveicolo Opel Astra, è veicolo stradale “normale”, non dotato di quattro ruote motrici, e come tale non adatto ad uso “fuoristrada”.
La giurisprudenza ha affermato che il manto stradale pur in cattive condizioni, e finanche la sdemanializzazione di fatto, sono eventi che non fanno perdere la qualifica e la natura di strada pubblica:
- “il disuso protratto nel tempo di una strada vicinale da parte della collettività e la contestuale inerzia della P.A. nella cura della stessa e/o nell'intervento riguardo ad occupazioni o usi posti in essere da privati non compatibili con la destinazione pubblica della strada in questione, non sono sufficienti a dimostrare, senza alcun dubbio, la cessata destinazione del bene (anche solo potenziale) all'uso pubblico (ossia la c.d. sdemanializzazíone tacita), occorrendo invece che detti indizi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze tali da non dar adito ad altre ipotesi (salva quella, appunto, che l'Amministrazione abbia rinunciato in modo definitivo al ripristino dell'uso stradale pubblico)” (Cons. Stato, Sez. IV, 07/09/2006, n. 5209). Ma nulla, nel caso in esame, fa supporre che la sdemanializzazione di fatto della strada.
* * *
E’ ovviamente nei poteri dell’Amministrazione proprietaria della strada regolarne l’uso e, al limite, proibirne la circolazione; ma occorre una apposita segnaletica, che nel caso in esame manca.
Come si evince dai punti 2 fino al 15 (si confrontino le fotografie relative) la prosecuzione di via dell’XXX non ha nessun cartello o divieto che impedisca la circolazione. L’unico cartello rinvenibile è al punto 1 (in via del XXX), e indica che il limite di velocità da mantenere è quello dei 20 km/h: il che dimostra, al contrario di quanto postulato dai verbalizzanti, che la strada è via percorribile. Inoltre non esiste alcun sbarramento o catena che ne impedisca l’accesso (contestazioni inserite tra le dichiarazioni del verbale), sbarramento che chiaramente non potrebbe esserci in quanto – come descritto in inizio – la strada viene regolarmente usata da chi ci abita, da chi lavora nell’impianto della rena e anche dai pescatori che accedono al campo gara XXX. La mancanza di segnaletica si configura come violazione dell’art. 5 comma 3 del codice della strada n. 285 del 1992: “I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali ”. In mancanza di appositi segnali non è possibile essere a conoscenza delle modalità di circolazione, ai sensi dell’art. 38 C.d.S. n. 285 del 1992: “Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.”, “Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprieta' privata aperte all'uso pubblico”.
L’art. 146 impone all’utente di “osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica regolamento.”
E’ utile aggiungere che l’apposizione e manutenzione della segnaletica si configura come un compito dell’ente proprietario della strada ai sensi degli artt. 14, 37 e 38 C.d.S. n. 285 del 1992.
La giurisprudenza si è espressa in merito:
- “In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all'utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge. In particolare, per potersi ritenere in capo agli automobilisti sussistente un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità in positivo dell'obbligo (o del divieto) e dalla pubblicazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita "aliunde" dall'utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l'obbligo stesso scaturisce.” (Cass. civ., Sez. II, 28/06/2005, n.13875”).
* * *
Qualora non si fosse chiaramente espressa la propria liceità del comportamento, anche se nel caso in questione non si deve arrivare a tanto, si può richiamare il caso limite analizzato nella sentenza Cass. Civ. Sez. I, 21/02/2002, n. 2479, che ha affermato che perfino i sentieri sono da considerarsi “strade” ai fini della normativa regolante la circolazione “fuoristrada”:
“Per "strada" deve intendersi anche quella a fondo naturale o stabilizzato, e con ciò, secondo i ricorrenti, include nella sua nozione il sentiero o mulattiera o tratturo, che è appunto una strada a fondo naturale formatasi a seguito del passaggio pedonale o animale, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada).
La norma dunque non fa riferimento solo a strade costruite dall'uomo, al punto da potere essere costituite da opere quali la carreggiata, la banchina o la cunetta, che per l'appunto caratterizzano un impianto stradale organizzato per interagire con il territorio in modo scientifico, ma anche a strade a fondo naturale, le quali ben possono essersi costituite mediante il calpestio di uomini o animali, e non essere state predisposte per la funzione in questione, dall'uomo, sostiene, sul piano sistematico, questa conclusione il rilievo dell'art. 3 del codice della strada, che al n. 48, nel precisare cosa debba intendersi ai suoi fini per "strada", elenca anche il sentiero per l'appunto formatosi per il predetto calpestio. Ed è pacifico che la legislazione secondaria di cui si tratta, che non potrebbe comunque per tale suo carattere superare i limiti di quella statale, deve essere interpretata anzitutto in coerenza con la prima.”
Conseguentemente, la circolazione motorizzata sui sentieri può essere regolata e vietata solo ai sensi dell’art. 6 del Codice della Strada mediante provvedimento specifico dell’ente gestore della strada (provvedimento nel caso assente), e non in via generale dalla legge regionale.
* * *
Il sottoscritto ricorrente chiede quindi che, previa audizione, venga, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, emessa ordinanza di archiviazione degli atti.
Con ossequi.
Data XXXX

Si allegano i seguenti documenti:
1) Copia verbale notificato.
2) Fotografie satellitari datate 2009 del luogo, prese da GoogleMaps.
3) Bollettino dell’esponente per la licenza di pesca.
4) 15 Fotografie, che corrispondono al punto 1 fino al 15, indicati nelle fotografie satellitari del documento n. 2
 
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