...trovato vecchio topic...
...eccoti servito!
Citazione:
ATTENZIONE io mi riferivo al solo caso di specie ovvero la contestazione del 142/9° C.d.S.
Se la patente è sospesa per altri motivi il 50cc non si può comunque guidare.
Art. 116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore.
Quindi, ripeto, solo se sospesa per il 142/9° (eccesso di velocità oltre 40 km/h il limite) si mantiene il diritto a guidare ciclomotori.
In tutti gli altri casi no.