La sanzione prevista è quella illustrata nell'articolo 125, commi 4 e 6 del Codice della Strada:
Citazione:
Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 euro a 163 euro.
Citazione:
Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
Quindi, in sintesi, un minorenne che guida un 125, provvisto della corrispondente patente, che trasporta una seconda persona, sia esse minorenne o maggiorenne, a livello di Codice della Strada rischia una sanzione amministrativa di 40€ ed il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.
Secondo quanto scritto negli articoli 214, 214-bis CdS e 396 del regolamento attuativo, il fermo amministrativo può avvenire presso un luogo chiuso e non soggetto a pubblico passaggio indicato dal conducente.
Secondo quanto scritto nell'art 394 del regolamento (che, anche se riferito al sequestro, è compatibile con il fermo amministrativo come scritto dall'art 396/3), il veicolo può raggiungere il luogo di custodia:
- guidato dal conducente sotto la vigilanza dell'organo accertatore
- guidato dal conducente secondo il percorso indicato dall'organo accertatore
- su carro attrezzi