LEGGENDO il Codice della Strada, uno arguisce che, quando da un incidente derivi un danno alle persone O un decesso, l'altro utente della strada viene indagato per omicidio colposo o lesioni colpose o altro. Se si ferma e presta soccorso non è soggetto all'arresto, altrimenti sì.
Quello che il giornalista omette è che COMUNQUE verrà indagato per lesioni colpose - se poi la procura così decide, diventano lesioni volontarie che è ben peggio. Inoltre, se compi un reato alla guida, il veicolo viene confiscato e la patente ritirata (correggetemi se sbaglio), e lesioni colpose o volontarie sono reati (infatti, codice penale).
Direi che quanto dici, sopravvissuto:
Citazione:
In Italia se vuoi assassinare qualcuno senza neanche che Ti tolgano la patente la legge Ti dice che puoi tranquillamente passargli sopra con l'auto:
E' errato. Se vogliamo prendere a insulti lo stato ci sono un milione di ragioni valide per farlo, non andiamo a cercarne di fasulle!
art.189 ha scritto:
L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinche' non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilita'.
Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi atre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti
Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.