Le nostre belle moto spesso montano dei pezzi che non ci entusiasmano e spesso e volentieri si decide di cambiarli. Facendo seguito a quanto scritto in "Omologazioni: proviamo a fare chiarezza", in questo articolo approfondiremo le normative vigenti solo sul terminale di scarico e, pertanto, non ai "collettori di scarico" ovvero all'intero sistema. Trattandosi di un argomento abbastanza complesso, più avanti troverete alcuni esempi sperando che vi possano chiarire le idee.
Leggendo il codice della strada possiamo notare che i terminali sono considerati sia come una caratteristica costruttiva/funzionale (un terminale differente potrebbe infatti far variare la potenza del mezzo, ...) sia come dei dispositivi di equipaggiamento (articolo 72).
Come scritto nel sopracitato articolo il montare dei pezzi differenti da quelli di primo equipaggiamento è praticamente impossibile ma la circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997 del ministero dei trasporti chiarisce che è lecito sostituire i terminali di scarico purché vengano rispettati alcuni aspetti. Vediamo ora cosa c'è scritto in dettaglio:
Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice (si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
La stessa circolare entra poi nel merito dell'articolo 78 del CdS, chiarendo che uno scarico after-market non è necessariamente da considerarsi una modifica alle caratteristiche costruttive poiché può comunque rispettare sia le emissioni inquinanti che la rumorosità a cui si fa riferimento nel libretto.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Verrebbe quindi da dire che, se il nostro terminale rispetta i parametri riportati sul libretto (normativa anti-inquinamento e rumorosità), possiamo stare tranquilli. In realtà non è così: il motivo risiede nelle norme dell'Unione Europea citate proprio in questa circolare: la direttiva 2005/30/CE della Commissione, del 22 aprile 2005, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote recita:
I convertitori catalitici di ricambio d’origine devono recare quanto meno le seguenti indicazioni:
- il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;
- la marca e il numero d’identificazione del pezzo.
- il nome o il marchio registrato del fabbricante del veicolo;
- la marca e il numero d’identificazione del pezzo; v- i veicoli per i quali il convertitore catalitico di ricambio d’origine appartenga ad uno dei tipi figuranti all’allegato VI, punto 5
Questa direttiva prevede quindi che il terminale di scarico sia accompagnato da una adeguata documentazione che certifichi il rispetto di determinati parametri per il modello di moto che ci interessa. Bisogna però porre estrema attenzione a cosa c'è scritto sul certificato di omologazione e sul libretto di circolazione. A tal fine è utile riportare come le direttive anti-inquinamento vengono riportate sul libretto di circolazione:
- Euro 0: nessuna dicitura
- Euro 1: "97/24 Cap.5 fase I" (ciclomotori) e "97/24 Cap.5" (moto)
- Euro 2: "97/24 Cap.5 fase II" (ciclomotori) e "2002/51/CE fase A" (moto)
- Euro 3: "2002/51/CE fase B" (moto)
La carta di circolazione riporterà anche quest'altra parte della direttiva: "97/24 Cap.9" che titola: livello sonoro ammissibile e dispositivo di scarico dei veicoli a motore a due o a tre ruote.
Il certificato di omologazione dovrà quindi dire che quel determinato terminale risponde alle normative che sono riportate sul libretto per quel particolare tipo di moto e riportare il numero di identificazione che è punzonato sul terminale (non è sufficiente che il certificato dica solo che il pezzo è "omologato"). Così facendo non si configura una modifica delle caratteristiche costruttive/funzionali , vietate dall'articolo 78, rendendo inapplicabili le sanzioni dello stesso. Nei certificati il modello di moto può non essere esplicitato con il nome commerciale ma con un codice (esempio per CBR 1000 rr: sc57, var.1 vers.1) che deve essere presente sul libretto (in realtà è quello il vero "nome" del modello).
In estrema sintesi, per avere un terminale in regola con la legge, questo dovrà riportare un numero identificativo "X" ed essere accompagnato da un certificato/foglio in cui venga specificato che il pezzo "X" soddisfa, per il modello "Y" di motociclo, le direttive (o la direttiva) che sono scritte sul libretto della moto di tipo "Y".
Un esempio di certificato di omologazione può essere il seguente:
Si certifica che il terminale di scarico tipo 1234, prodotto dalla ditta x, rispetta la seguente normativa: EC/97/24 Cap.9 Il numero di omologazione e7*97/24*97/24/9/III/B*0987 è rilasciato dal ministero dei trasporti del paese (e7) ed è valido come elemento sostitutivo per i seguenti mezzi: A, B, C
Per sapere se siamo in regola o no è quindi necessario effettuare un confronto su ciò riporta il certificato di omologazione e la carta di circolazione, così come riportato sotto:
Vediamo ora alcuni esempi:
CASO 1:
- modello di moto, anno di immatricolazione, classe inquinamento: XY, 1997, euro 0
- numero pezzo identificativo scarico after market: 1234
- certificato di omologazione per il modello di scarico: 1234
- direttiva/e a cui fa riferimento il certificato di omologazione: "97/24 Cap.9"
- modelli di moto riportati nel certificato di omologazione, anno: XY, 96-99
- valutazione: siamo in regola
CASO 2:
- modello di moto, anno di immatricolazione, classe inquinamento: XY, 1997, euro 0
- numero pezzo identificativo scarico after market: 2345
- certificato di omologazione per il modello di scarico: 2345
- direttiva/e a cui fa riferimento il certificato di omologazione: "97/24 Cap.9"
- modelli di moto riportati nel certificato di omologazione, anno: XY, 98-99
- valutazione: non è consentito montare quello scarico: l'anno di immatricolazione della moto non è presente tra quelli riportati sul foglio di immatricolazione
- conseguenze: sanzione da €398,00 a €1.596,00, ritiro della carta di circolazione, revisione straordinaria obbligatoria (con obbligo di ripristino di componenti omologati e dotati di regolare documentazione) (Art.78 CdS)
CASO 3:
- modello di moto, anno di immatricolazione, classe inquinamento: XY, 1997, euro 0
- numero pezzo identificativo scarico after market: 2345
- certificato di omologazione per il modello di scarico: 1111
- direttiva/e a cui fa riferimento il certificato di omologazione: "97/24 Cap.9"
- modelli di moto riportati nel certificato di omologazione, anno: XY, 96-99
- valutazione: non è consentito montare quello scarico: non coincide il numero identificativo del pezzo!
- conseguenze: sanzione da €398,00 a €1.596,00, ritiro della carta di circolazione, revisione straordinaria obbligatoria (con obbligo di ripristino di componenti omologati e dotati di regolare documentazione) (Art.78 CdS)
CASO 4:
- modello di moto, anno di immatricolazione, classe inquinamento: XY, 2003, euro 1
- numero pezzo identificativo scarico after market: 3456
- certificato di omologazione per il modello di scarico: 3456
- direttiva/e a cui fa riferimento il certificato di omologazione: "97/24 Cap.9"
- modelli di moto riportati nel certificato di omologazione, anno: XY, 2003
- valutazione: non è consentito montare quello scarico: essendo la moto euro 1 lo scarico deve rispondere anche alla direttiva 97/24 Cap.5!
- conseguenze: sanzione da €398,00 a €1.596,00, ritiro della carta di circolazione, revisione straordinaria obbligatoria (con obbligo di ripristino di componenti omologati e dotati di regolare documentazione) (Art.78 CdS)
CASO 5:
- modello di moto, anno di immatricolazione, classe inquinamento: XY, 2010, euro 3
- numero pezzo identificativo scarico after market: 4567
- certificato di omologazione per il modello di scarico: 4567
- direttiva/e a cui fa riferimento il certificato di omologazione: "97/24 Cap.9" "2002/51/CE fase B"
- modelli di moto riportati nel certificato di omologazione, anno: XY, 2010-11
- valutazione: siamo in regola
CASO 6:
- modello di moto, anno di immatricolazione, classe inquinamento: XY, 2011, euro 3
- numero pezzo identificativo scarico after market: nessuno
- certificato di omologazione per il modello di scarico: nessuno
- direttiva/e a cui fa riferimento il certificato di omologazione: nessuno
- modelli di moto riportati nel certificato di omologazione, anno: nessuno
- valutazione: lo scarico non può essere montato
- conseguenze: sequestro e confisca dello scarico, sanzione da €80,00 a €318,00 (per montaggio di componenti non omologate), sanzione da €398,00 a €1.596,00 (per variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), ritiro della carta di circolazione, revisione straordinaria obbligatoria (con obbligo di ripristino di componenti omologati e dotati di regolare documentazione), sanzione da €155,00 a €624,00 per chi ha prodotto in italia/importato/venduto il componente. (Art. 72, 77, 78 CdS)
CASO 7:
- modello di moto, anno di immatricolazione, classe inquinamento: XY, 2010, euro 3
- numero pezzo identificativo scarico after market: 4567
- certificato di omologazione per il modello di scarico: 4567
- direttiva/e a cui fa riferimento il certificato di omologazione: nessuna: c'è solo scritto che il modello è omologato
- modelli di moto riportati nel certificato di omologazione, anno: XY, 2010, euro 3
- valutazione: lo scarico non può essere montato poichè il certificato di omologazione, non riportando le direttive di riferimento, non è valido: cercate quello giusto! Se non lo trovate:
- conseguenze: sanzione da €398,00 a €1.596,00, ritiro della carta di circolazione, revisione straordinaria obbligatoria (con obbligo di ripristino di componenti omologati e dotati di regolare documentazione) (Art.78 CdS).
CASO 8 (con rimozione di db-killer o altra alterazione):
- modello di moto, anno di immatricolazione, classe inquinamento: XY, 2010, euro 3
- numero pezzo identificativo scarico after market: 4567
- certificato di omologazione per il modello di scarico: 4567
- direttiva/e a cui fa riferimento il certificato di omologazione: "97/24 Cap.9" "2002/51/CE fase B"
- modelli di moto riportati nel certificato di omologazione, anno: XY, 2010-11
- valutazione: lo scarico non può essere alterato e si ha la perdita dell'omologazione!
- conseguenze: sequestro e confisca dello scarico, sanzione da €80,00 a €318,00 (per montaggio di componenti non omologate), sanzione da €398,00 a €1.596,00 (per variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), ritiro della carta di circolazione, revisione straordinaria obbligatoria (con obbligo di ripristino di componenti omologati e dotati di regolare documentazione). (Art. 72, 77, 78 CdS)
Cosa fare se un agente ci contesta lo scarico che è in regola?
Purtroppo, per via di una non semplice regolamentazione, anche tra alcuni agenti delle forze dell'ordine non è ben chiaro quando uno scarico sia effettivamente in regola. Se quindi ci trovassimo in una situazione di questo tipo è opportuno spiegare con calma quanto sopra: nella stragrande maggioranza dei casi concluderemo la questione sul posto. Se invece proprio vi va male allora dovete far scrivere sul verbale il numero di omologazione del pezzo, che siete in possesso del certificato e, se del caso, che il terminale non è alterato. L'agente non può rifiutarsi di scrivere e, in questo modo, avrete le basi per farvi togliere la sanzione!