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Re-immatricolazione perchè troppo tempo [targa ritrovata]
15931933
15931933 Inviato: 1 Feb 2018 19:35
Oggetto: Re-immatricolazione perchè troppo tempo [targa ritrovata]
 



re-immatricolazione ??
Ciao a tutti
io ho denunciato lo smarrimento della targa anteriore della mia auto circa sei anni fa ma ritrovandola poco dopo un mese ripercorrendo la strada fatta rotfl.gif . Non ne ho mai più denunciato il ritrovamento in quanto la macchina l'ho dovuta fermare per un incidente solo qualche giorno dopo lo smarrimento targa. Ho letto che trascorsi 15 gg dalla denuncia senza ritrovamento avrei dovuto procedere a nuova immatricolazione. é possibile? icon_twisted.gif !!! Ma se io riesco a dimostrare che l'auto è stata ferma per tutti questi anni non mi lasciano tenere le targhe e quindi anche il libretto? Qlc sà cosa posso fare?
 
15931978
15931978 Inviato: 1 Feb 2018 21:27
 

Si, devi procedere alla reimmatricolazione: Link a pagina di Mit.gov.it

Il costo dell'intera operazione è di circa 100 euro.

Mi sorge una domanda: ma in questo periodo di tempo i bolli li hai pagati?
 
15932380
15932380 Inviato: 3 Feb 2018 12:43
 

La macchina ha 36 anni e come auto storica non lo pago più!
comunque ho chiesto ai CC e mi hanno semplicemente detto che devo andare a fare denuncia rinv. .o forse era distratto!!?
 
15933665
15933665 Inviato: 6 Feb 2018 22:05
 

funky7 ha scritto:
o forse era distratto!!?

O ha sbagliato lui, o ha sbagliato il Ministero:
Citazione:
Successivamente, se nell’arco di 15 giorni la targa/targhe smarrite o rubate non vengono ritrovate occorre reimmatricolare il veicolo.

Ma dato che "scripta manent, verba volant"....
 
15935802
15935802 Inviato: 12 Feb 2018 18:10
 

lo scrivo per quelli che forse non lo sanno:
se la denuncia di smarrimento viene fatta anche più di sei o dieci anni fà, nel caso in cui un veicolo sia stato fermo subito dopo la denuncia non vige il vincolo di re- immatricolazione obbligatoria se l'oggetto è stato ritrovato nel corso di questo tempo ed è di fatto possibile presentare denuncia di rinvenimento.
Per davisnow: se una cosa non si sà e ci si basa su quello che si pensa di sapere icon_asd.gif non penso sia molto utile a chi scrive in questi forum speranzoso di trovare risposte dovute magari ad esperienze passate...nel caso è forse meglio e quasi più esaustivo non scrivere niente!! eusa_wall.gif
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15936844
15936844 Inviato: 14 Feb 2018 22:20
 

Ho semplicemente riportato quanto scritto espressamente sul sito del Ministero: Link a pagina di Mit.gov.it

Se poi quanto riportato lì non è corretto dovresti rivolgerti a loro, non a me: non è mia abitudine scrivere di ciò che non so. Poi, se conoscessi l'articolo di legge esatto che smentisce quanto scritto sul sito del Ministero e da me quotato, faresti cosa gradita anche a me se lo riportassi qui. icon_smile.gif

EDIT: per completezza, riporto l'articolo 102 del codice della strada:

Citazione:
Art. 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.
 
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