Suppongo che il "99" nel nome sia il tuo anno di nascita.
Se così è, la A1 l'hai sicuramente presa dopo il 19 gennaio 2013 (se l'avessi presa prima, come giustamente dice Tommy, saresti a cavallo).
Questo significa che se ti fermano ti cacci in guai grossi, e non da solo.
Se tu guidassi una moto "da A2" con la A1 cadresti nei casi previsti dall'art. 115/comma 15-bis del cds:
Citazione:
Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi
Il fatto che invece tu abbia una patente "A-qualcosa" e stia guidando un mezzo che richiede la "B qualcosa" si prospetta quanto previsto dal più generico (e pesante) art. 155/comma 15 del cds:
Citazione:
Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica
Noterai che nel primo caso si parla di sanzione amministrativa (che significa "pago e siamo a posto così"), mentre nel secondo caso si parla di "ammenda" e "tribunale in composizione monocratica", in quanto si tratta a tutti gli effetti di un reato, quindi processo, sentenza e segnalazione al casellario giudiziario.
A questo si aggiunga
Citazione:
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi
Suppongo infine che il mezzo sia intestato ad un tuo parente maggiorenne; questo espone anche loro ad eventuali sanzioni, previste dall'art. 115/ comma 14:
Citazione:
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida,...
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro.