meserthim ha scritto:
sicuro...
perchè io in quella direttiva li leggo cosa deve avere per essere omologata, ma non leggo da nessuna parte che posso aggiungere post omologazione..
trovato su internet
Citazione:
la fonte è il sito ufficiale dei cc:
E sulla nuova moto luci supplementari
Domanda: Dallo scorso mese di marzo possiedo una moto non solo acquistata nuova, ma anche in uno dei modelli presentati sul mercato nel 2003, regolarmente dotata dei proiettori anabbaglianti e di profondità. Accanto a quelli di serie, vorrei ora montare anteriormente due fari supplementari da 115 millimetri di diametro. Non so però, a dire il vero, se posso apportare questa modifica in tutta tranquillità o se invece, così facendo, infrango una o più norme del Codice della Strada. Può il vostro esperto fornirmi gli opportuni ragguagli?
Risposta:
Visto che il suo motoveicolo è già dotato, nel modello in commercio, del o dei proiettori anabbaglianti e di profondità, lei potrà installare le luci supplementari unicamente se omologate quali "fendinebbia". Diversamente, potrebbe incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 72 del Codice della Strada (che tratta dei dispositivi di equipaggiamento non omologati, appunto) o in quelle riportate dal successivo articolo 78 (dove si parla di modifiche alle caratteristiche costruttive). Tenga, tuttavia, presente, che, secondo il comma 2 dell’articolo 153 del già citato Codice della Strada, i proiettori fendinebbia possono essere usati solamente in alternativa a quelli anabbaglianti ed a quelli di profondità. Le ricordiamo infine, per sua utilità, che più puntuali informazioni potrà avere dalla Direttiva comunitaria n. 92 del 1993, relativa alla installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote. (l.c. - Il Carabiniere)
La presente direttiva s’inscrive nel quadro dell’armonizzazione delle normative nazionali in materia di omologazione CE dei veicoli a motore a due o a tre ruote. Essa definisce le norme applicabili all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su questo tipo di veicoli.
ATTO Direttiva 2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (Testo rilevante ai fini del SEE).
SINTESI
La presente direttiva stabilisce le norme tecniche applicabili all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli. Essa rientra nel contesto della direttiva 2002/24/CE relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
Campo d’applicazione
La presente direttiva si applica:
ai ciclomotori a due ruote;
ai ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri;
ai motocicli a due ruote;
ai motocicli con sidecar;
ai tricicli.
Prescrizioni tecniche
Le prescrizioni tecniche riguardano il numero, gli schemi di montaggio, la visibilità geometrica, l’orientamento, l’incorporazione con altri dispositivi e le spie per ciascuno dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa in questione, e in funzione del tipo di veicolo.
Le luci di illuminazione devono avere una regolazione corretta dell’orientamento. Le condizioni di simmetria e colore devono essere rispettate se le luci sono di una stessa coppia.
Le spie luminose devono essere visibili dal conducente e devono corrispondere a un codice di colore preciso, indicato nell’allegato I della presente direttiva.
Omologazione CE
Se sono soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva, gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote né vietarne l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione. Se le prescrizioni non sono soddisfatte, gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE di ogni veicolo a motore a due o tre ruote.
La presente direttiva abroga la direttiva 93/92/CEE e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.
RIFERIMENTI
Atto Entrata in vigore Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri Gazzetta ufficiale
Direttiva 2009/67/CE 14.9.2009 GU L 222 del 25.8.2009