Citazione:
La compravendita tra privati costituisce un fenomeno che si verifica spesso nella prassi quotidiana, per cui diventa indispensabile, oltre che interessante, comprenderne la disciplina. Prima di soffermarsi specificamente sul tema in oggetto, è opportuno un richiamo alla normativa generale in tema di garanzia per vizi della cosa comprata.
A tal proposito, occorre citare l’art. 1490 c.c. a norma del quale il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Si può definire vizio sia l’imperfezione materiale della cosa che incide sulla sua utilizzabilità, sia quella mancanza di qualità che si concreta laddove la cosa non presenti i requisiti di funzionalità, utilità, e pregio che le sono propri.
In tema di garanzia per vizi della cosa comprata, oltre alla normativa codicistica, occorre far riferimento alle norme contenute nel d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, che obbliga il venditore a garantire per un anno il bene venduto per gli eventuali vizi e/o difetti; tali disposizioni sono applicabili esclusivamente al venditore professionista, inteso come qualunque persona fisica o giuridica pubblica o privata, che nell’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale, utilizza i contratti di vendita, a cui vengono equiparati, all’art. 1, i contratti di permuta e somministrazione, di appalto, di opera e tutti quelli finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare e produrre.
La disciplina codicistica, all’art. 1492 c.c., offre due tipi di rimedi alla garanzia per vizi: 1) la risoluzione del contratto nell’ipotesi di vizio redibitorio 2) la riduzione del prezzo nell’ipotesi di mancanza di qualità promesse ed essenziali.
Tuttavia, per poter esercitare tali azioni, il compratore deve aver denunziato al venditore l’esistenza del vizio entro otto giorni dalla sua scoperta.
L’art. 1495 c.c. impone al compratore un termine decadenziale di otto giorni entro cui egli è tenuto ad informare il venditore del vizio ed, allo stesso tempo, la norma specifica che l’azione per far valere la garanzia si prescrive nel termine di un anno dal giorno della consegna.
Una volta rispettati siffatti termini, il compratore potrà esercitare i rimedi sopra esposti, e laddove ritenesse di instaurare l’azione di risoluzione del contratto di vendita, il venditore sarà tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare al compratore le spese e i pagamenti fatti per la vendita, oltre al risarcimento del danno, mentre il compratore deve restituire la cosa.
Tenendo presente il quadro normativo appena delineato, occorre operare delle puntualizzazioni in materia di compravendita tra privati, per cui non si applica sic et simpliciter la disciplina codicistica.
Le transazioni tra i privati si svolgono, infatti, secondo la clausola tacita del “visto e piaciuto”, salvo il caso in cui vi fossero accordi diversi tra le parti. Quando, nel caso di acquisto di un’autovettura usata, i soggetti giuridici del rapporto sono privati cittadini, tale contratto di vendita non rientra nella disciplina contenuta nel codice civile e nel richiamato decreto legislativo dal momento che quest’ultimo fa riferimento al venditore come qualunque persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti previsti all’art. 1 dello stesso decreto.
È soltanto ai venditori professionisti e non ai privati cittadini che viene richiesta la garanzia per vizi, la cui durata di un anno decorre dalla conoscenza del difetto da parte del compratore.
Se è vero che la garanzia legale non riguarda la compravendita di cose usate tra privati, occorre tuttavia precisare che la cosa venduta deve comunque essere priva di vizi occulti e il venditore non deve omettere circostanze pregiudizievoli sull’oggetto della vendita.
Qualsiasi difformità grave o mancanza di qualità essenziale, conosciuta dal venditore privato e da questi omessa all’atto della vendita, dà diritto all’annullamento del contratto.
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