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Spiacevole incoveniente di vendita tra privati [guasto 20gg]
14995678
14995678 Inviato: 28 Mag 2014 16:25
Oggetto: Spiacevole incoveniente di vendita tra privati [guasto 20gg]
 

Ciao a tutti, vi racconto l' ultima che mi è successa proprio questa settimana in modo da mettervi in guardia dalla gente poco normale che c'è in giro...

Il 2 Maggio 2014 vendo una vespa PX del 1984 iscritta ASI, regolarmente revisionata e funzionante. E' un buon conservato di 30 non ristrutturato.
L' acquirente, viene da una città vicina, con il furgone.

Vede la Vespa, la esamina, la prova....e decide di acquistarla.
Trattiamo sul prezzo e all' ultimo gli faccio un' ottimo "sconto" ed andiamo a fare il passaggio di proprietà.

Dopo 20gg mi chiama l' acquirente tutti incazzate perchè la Vespa si è fermata. Mi dice che c'è il motore bloccato e la Vespa non parte più.

Da notare che la Vespa l' ha usata giornalmente per 20gg.

Al che comincia a tirar fuori articoli del cc come il 1490-1491-1492 secondo i quali io sarei responsabile per il danno soccessogli e dovrei pagare il danno subito.

Il problema è che se mi rifiuto questo mi vuole denunciare e portare in tribunale...

A parte che non ho dormito una notte per esserci rimasto male...io sono stato onesto e trasparente al 100% e mi sento accusare di queste cose....

Ma voglio dire....ma chi mi dice che questo qui non abbia fatto delle cazzate, come tirate da freddo, fuorigiri o semplicemente non abbia fatto la miscela corretta?

Anche se avesse grippato o sbiellato...ma devo davvero essere io a rispondere del danno dopo 20gg e non so quanti km???

Ma stiamo scherzando? Spero davvero che la legge italiana non sia così assurda da permettere queste scorrettezze...

Adesso il tipo mi ha inviato una raccomandata che verrà "gestita " dal mio avvocato...poi vi faccio sapere come va a finire...
 
14995689
14995689 Inviato: 28 Mag 2014 16:32
 

Citazione:
La compravendita tra privati costituisce un fenomeno che si verifica spesso nella prassi quotidiana, per cui diventa indispensabile, oltre che interessante, comprenderne la disciplina. Prima di soffermarsi specificamente sul tema in oggetto, è opportuno un richiamo alla normativa generale in tema di garanzia per vizi della cosa comprata.

A tal proposito, occorre citare l’art. 1490 c.c. a norma del quale il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Si può definire vizio sia l’imperfezione materiale della cosa che incide sulla sua utilizzabilità, sia quella mancanza di qualità che si concreta laddove la cosa non presenti i requisiti di funzionalità, utilità, e pregio che le sono propri.

In tema di garanzia per vizi della cosa comprata, oltre alla normativa codicistica, occorre far riferimento alle norme contenute nel d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, che obbliga il venditore a garantire per un anno il bene venduto per gli eventuali vizi e/o difetti; tali disposizioni sono applicabili esclusivamente al venditore professionista, inteso come qualunque persona fisica o giuridica pubblica o privata, che nell’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale, utilizza i contratti di vendita, a cui vengono equiparati, all’art. 1, i contratti di permuta e somministrazione, di appalto, di opera e tutti quelli finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare e produrre.

La disciplina codicistica, all’art. 1492 c.c., offre due tipi di rimedi alla garanzia per vizi: 1) la risoluzione del contratto nell’ipotesi di vizio redibitorio 2) la riduzione del prezzo nell’ipotesi di mancanza di qualità promesse ed essenziali.

Tuttavia, per poter esercitare tali azioni, il compratore deve aver denunziato al venditore l’esistenza del vizio entro otto giorni dalla sua scoperta.

L’art. 1495 c.c. impone al compratore un termine decadenziale di otto giorni entro cui egli è tenuto ad informare il venditore del vizio ed, allo stesso tempo, la norma specifica che l’azione per far valere la garanzia si prescrive nel termine di un anno dal giorno della consegna.

Una volta rispettati siffatti termini, il compratore potrà esercitare i rimedi sopra esposti, e laddove ritenesse di instaurare l’azione di risoluzione del contratto di vendita, il venditore sarà tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare al compratore le spese e i pagamenti fatti per la vendita, oltre al risarcimento del danno, mentre il compratore deve restituire la cosa.

Tenendo presente il quadro normativo appena delineato, occorre operare delle puntualizzazioni in materia di compravendita tra privati, per cui non si applica sic et simpliciter la disciplina codicistica.

Le transazioni tra i privati si svolgono, infatti, secondo la clausola tacita del “visto e piaciuto”, salvo il caso in cui vi fossero accordi diversi tra le parti. Quando, nel caso di acquisto di un’autovettura usata, i soggetti giuridici del rapporto sono privati cittadini, tale contratto di vendita non rientra nella disciplina contenuta nel codice civile e nel richiamato decreto legislativo dal momento che quest’ultimo fa riferimento al venditore come qualunque persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti previsti all’art. 1 dello stesso decreto.

È soltanto ai venditori professionisti e non ai privati cittadini che viene richiesta la garanzia per vizi, la cui durata di un anno decorre dalla conoscenza del difetto da parte del compratore.

Se è vero che la garanzia legale non riguarda la compravendita di cose usate tra privati, occorre tuttavia precisare che la cosa venduta deve comunque essere priva di vizi occulti e il venditore non deve omettere circostanze pregiudizievoli sull’oggetto della vendita.
Qualsiasi difformità grave o mancanza di qualità essenziale, conosciuta dal venditore privato e da questi omessa all’atto della vendita, dà diritto all’annullamento del contratto.


icon_arrow.gif Link a pagina di Giustamente.org

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14995854
14995854 Inviato: 28 Mag 2014 18:15
 

quoto, dopo 20gg mandalo a coltivar barbabietole 0510_saluto.gif
 
14995861
14995861 Inviato: 28 Mag 2014 18:18
 

Grazie per il link, lo avevo già visto e spero vivamente che le cose stiano così perché altrimenti sfioreremmo l'assurdo...

É incredibile la faccia tosta che può avere certa gente...
 
14995943
14995943 Inviato: 28 Mag 2014 19:08
 

Non preoccuparti, ci sta solo provando, difficilmente ti citerà in tribunale, l'esito dell'eventuale causa è tutt'altro che certo, in quanto sta a lui dimostrare, cosa oggettivamente quasi impossibile, anche se fosse vera, che tu eri a conoscenza del problema e che l'hai volontariamente taciuto.
Le spese legali in caso non avesse ragione saranno sicuramente superiori alla riparazione, ammesso che la vespina si sia realmente rotta.
Digli cortesemente che non intendi ridargli indietro i soldi e che se non gli sta bene che si rivolga all'avvocato.

doppio_lamp.gif doppio_lamp.gif doppio_lamp.gif
 
14996028
14996028 Inviato: 28 Mag 2014 19:45
 

Senza troppi giri di parole ma con una certa gentilezza digli che l'unica cosa che può fare è questa: 0510_mina.gif
 
15002838
15002838 Inviato: 3 Giu 2014 12:09
 

Ho risposto come mi ha consigliato il mio avvocato....più o meno come suggerisce biondob...ma quello che avrei voluto scrivergli si avvicinava molto al tuo kybor....

Ci vuole un pazzo per tirare in ballo degli avvocati per un PX che ormai lo sistemano anche in Farmacia....

Ma quello che mi fa girare più i c******i è la faccia tosta che ha questo dopo ben 20 gg che la usa tutti i giorni e chissà quali volate ha fatto...

Speriamo si renda conto che è una rischiesta assurda prima di prendere decisioni sbagliate....
mah?
 
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