Infatti, mi era sfuggito: l'articolo 250 del regolamento di esecuzione al comma 5 dice:
Citazione:
La targa non deve essere necessariamente illuminata, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Essa deve essere applicata con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.
Tuttavia... quale articolo indica correttamente la sanzione?
Il 100 non credo possa essere applicato...
Rimarrebbe secondo me l'art. 97 c.10: Citazione:
Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €82,00 a €328,00.