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Videocamera su serbatoio [fissata con staffa: è legale?]
14699640
14699640 Inviato: 20 Ott 2013 11:16
Oggetto: Videocamera su serbatoio [fissata con staffa: è legale?]
 

Sarò paranoico ma se mi fermano voglio essere sicuro di cosa dire, ormai mi aspetto di tutto icon_sad.gif
Dal punto di vista puramente burocatrico si può essere soggetti a qualche tipo di sanzione utilizzando una videocamera fissata mediante staffa in acciaio al tappo del serbatoio? il cds dice qualcosa in merito all'utilizzo di tali apparati?
 
14699705
14699705 Inviato: 20 Ott 2013 12:02
Oggetto: Re: Videocamera su serbatoio
 

Domia ha scritto:
Dal punto di vista puramente burocatrico si può essere soggetti a qualche tipo di sanzione utilizzando una videocamera fissata mediante staffa in acciaio al tappo del serbatoio?

Non ci sono norme specifiche, salvo il fatto che qualsiasi oggetto trasportato sulla moto deve essere saldamente fissato, essere posizionato in modo da non impedire i movimenti o la visuale del guidatore e non sporgere più di 50 cm rispetto all'asse longitudinale della moto (art. 170 comma 5 del cds).
Se la videocamera è posizionata rispettando queste norme non dovresti avere problemi.
 
14700187
14700187 Inviato: 20 Ott 2013 18:52
 

da quello che sò devi anche avvisare le FdO nel momento in cui ti fermano, se la videocamera sta riprendendo la scena oppure è spenta.
per il rispetto della privacy.

ma al massimo ti dicono di spegnerla.
 
14700326
14700326 Inviato: 20 Ott 2013 20:18
 

Quoto quanto scritto da 42: non dovresti avere alcun genere di problema.
 
14701134
14701134 Inviato: 21 Ott 2013 11:54
 

Premetto che non ne sono assolutamente sicuro MA, se il trattamento dei dati NON è per fini esclusivamente personali (vale a dire se avviene la diffusione di questi dati) non sarei così sicuro riguardo la liceità della cosa.

CREDO che faccia fede in materia il Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 Aprile 2010 del Garante, per cui:

Citazione:
6.2. Trattamento di dati personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali

6.2.1. Consenso
Nel caso in cui trovi applicazione la disciplina del Codice, il trattamento di dati può essere lecitamente effettuato da privati ed enti pubblici economici solamente se vi sia il consenso preventivo dell'interessato, oppure se ricorra uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso (artt. 23 e 24 del Codice).

Nel caso di impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire il consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse dei sistemi di rilevazione che rendono pertanto necessario individuare un'idonea alternativa nell'ambito dei requisiti equipollenti del consenso di cui all'art. 24, comma 1, del Codice.

6.2.2. Bilanciamento degli interessi
Tale alternativa può essere ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice). Il presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.

A tal fine, possono essere individuati i seguenti casi, in relazione ai quali, con le precisazioni di seguito previste, il trattamento può lecitamente avvenire pure in assenza del consenso.

6.2.2.1. Videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini)
Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), resta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.).

Fonte: Link a pagina di Garanteprivacy.it


Ne consegue che andare in giro con una telecamera non dovrebbe "creare problemi", diffondere i video su Youtube invece potenzialmente potrebbe farlo.

0510_confused.gif
 
14701165
14701165 Inviato: 21 Ott 2013 12:09
 

ok quindi a patto che la videocamera sia saldamente fissata al mezzo e che i video non vadano oltre l'HDD del mio pc non ci dovrebbero essere problemi; ottimo direi.
Grazie per le risposte.
 
14704128
14704128 Inviato: 22 Ott 2013 21:31
 

Domia ha scritto:
che i video non vadano oltre l'HDD del mio pc non ci dovrebbero essere problemi

Possono andare anche oltre, a patto però che tu renda irriconoscibili le targhe dei veicoli ed i visi delle persone inquadrate (in stile google streetview, per intenderci icon_wink.gif )
In breve, devi fare in modo che nessuno possa essere identificabile tramite il video
 
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