Riassumo, sperando di non fare un macello come l'altro giorno...
monoruota 1995 ha il solo foglio rosa per la patente B e ha avuto un incidente su un 125cc trasportando una ragazza minorenne.
La domanda direi che è una sola: il foglio rosa della patente B abilita alla conduzione di veicoli 125cc?
La risposta, stando a quanto scritto nel CdS è no:
art.116/3 CdS ha scritto:
La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
[...]
B) [b]autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. [...]
[...]
B) [b]autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. [...]
Un autoveicolo non è un motociclo, ma entrambi sono considerati motoveicoli.
art.116/15 CdS ha scritto:
Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
Il parole povere, la patente B autorizza direttamente alla guida delle sole auto. Il fatto che poi con la B si possono guidare i veicoli per cui servirebbe la a1 automatica è da considerarsi un'estensione indiretta.
Oltre all'ammenda ci sono queste conseguenze:
art.116/15 CdS ha scritto:
Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Inoltre, se il veicolo non è a te intestato:
Citazione:
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 419 euro a 1.682 euro