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Mancata contestazione immediata: può essere plausibile?
867607
867607 Inviato: 20 Nov 2006 10:02
Oggetto: Mancata contestazione immediata: può essere plausibile?
 

Se ti arriva a casa un verbale con limite di velocità inferiore di 40 km/h oltre il limite, vuol dire che non ti hanno fermato.

In questo caso mancherebbe la contestazione immediata quindi dovrebbe essere nullo.

Se però i vigili dichiarano che trattasi di strada ove il prefetto abbia stabilito l'impossibilità di fermare il trasgressore per motivi di sicurezza cosa si potrebbe fare? C'è qualche gabola?

Grazie

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869025
869025 Inviato: 20 Nov 2006 16:13
Oggetto: Re: Mancata contestazione immediata: può essere plausibile?
 

999s ha scritto:
Se ti arriva a casa un verbale con limite di velocità inferiore di 40 km/h oltre il limite, vuol dire che non ti hanno fermato.

In questo caso mancherebbe la contestazione immediata quindi dovrebbe essere nullo.

Se però i vigili dichiarano che trattasi di strada ove il prefetto abbia stabilito l'impossibilità di fermare il trasgressore per motivi di sicurezza cosa si potrebbe fare? C'è qualche gabola?

Grazie

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nulla a parte omologazione e revisione delle apparecchiature di rilevazione. ma oramai tutti le hanno omologate e revisionate perchè dalle aziende fornitrici si "compra" anche l'assistenza per la manutenzione.....poi oh tutto è possibile
 
869163
869163 Inviato: 20 Nov 2006 16:44
 

Articolo 201
Notificazione delle violazioni.
1-bis Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
e. accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale ovvero nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f. accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;

Ora facciamo le dovute precisazioni:

Riguardo alla lettera "f" dell'art. 201, l'art. 4 Legge 168/02 stabilisce che:

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità' degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Quindi in questo caso non vi è obbligo di presenza dell'operatore e della contestazione immediata.

Riguardo alla lettera "e" il legislatore voleva indicare che non vi è obbligo del decreto del Prefetto, per le strade diverse dalle autostrade e dalla extraurbane principali, qualora l'apparecchiatura fosse presidiata dall'operatore.

Ma qua casca l'asino.

La Cassazione infatti, con sentenza 15348/05, ha stabilito che gestione diretta e disponibilità da parte degli organi di polizia stradale non implicano necessariamente la loro presenza.

Quindi anche in questo caso non vi è obbligo della presenza dell'operatore e della contestazione immediata.

P.S. Il Decreto Legislativo 285/92 è più "volgarmente" chiamato C.d.S.
 
869263
869263 Inviato: 20 Nov 2006 17:02
 

Certo che... ho... senza parole...

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Grazie mille!
 
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