Bell'esempio di civiltà. Complimenti
Ad ogni modo ora ti mostro anche che il tuo consiglio è anche pessimo:
art.94 CdS ha scritto:
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 3, l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 335,00 a € 1.672,00.
5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine della annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.
6. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
art.94/bis CdS ha scritto:
1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €500,00 a €2.000,00. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l’operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d’ufficio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l’accertamento è divenuto definitivo.
Inoltre rischi pure una denuncia per truffa per via della incorretta intestazione della polizza rca.
Vuoi che continui?
Mi permetto di suggerirti, prima di postare simili commenti (che denotano tra l'altro scarsa civiltà), di informarti per bene circa le conseguenze delle azioni: come scritto sopra la falsa intestazione può comportare - anche in caso di un semplicissimo controllo - sanzione più radiazione del veicolo. Non mi sembra un affare.