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Ricorso con ricorsi.net [proposto, vado avanti o rinuncio?]
13834035
13834035 Inviato: 10 Ott 2012 11:17
Oggetto: Ricorso con ricorsi.net [proposto, vado avanti o rinuncio?]
 

Salve a tutti , sto valutanto l'opportunità di presentare un ricorso contro una multa di 171€ + 3 punti presa su un autovelox di tipo velomatic 512 , quando mi è arrivata ero parecchio arrabbiato ho subito scritto a ricorsi.net e mi hanno dato un parere positivo riguardo il ricorso, stavo quasi per pagare i 39€ per acquistare il ricorso stesso ma mi è venuto piu di qualche dubbio...

innanzitutto se non dovesse essere accolto la sanzione raddoppierebbe, inoltre avrei anche degli sbattimenti in quanto dovrei presentarmi all'udienza, quasi quasi pago e non ci penso piu'.

consigli? eusa_think.gif
 
13834042
13834042 Inviato: 10 Ott 2012 11:18
 

eri effettivamente in eccesso? se si paga e basta
 
13834130
13834130 Inviato: 10 Ott 2012 11:45
Oggetto: Re: ricorso con ricorsi.net
 

attreyu ha scritto:
Salve a tutti , sto valutanto l'opportunità di presentare un ricorso contro una multa di 171€ + 3 punti presa su un autovelox di tipo velomatic 512 , quando mi è arrivata ero parecchio arrabbiato ho subito scritto a ricorsi.net e mi hanno dato un parere positivo riguardo il ricorso, stavo quasi per pagare i 39€ per acquistare il ricorso stesso ma mi è venuto piu di qualche dubbio...

innanzitutto se non dovesse essere accolto la sanzione raddoppierebbe, inoltre avrei anche degli sbattimenti in quanto dovrei presentarmi all'udienza, quasi quasi pago e non ci penso piu'.

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Ciao, anche io mi sono rivolto a ricorsi.net l'anno scorso per un velox preso con un tutor su una strada provinciale dove il tutor non poteva nemmeno starci e non era indicato chiaramente (molti ricorsi sono stati vinti).

Poi però ho fatto le tue stesse considerazioni: lo sbattimento di dover prendere un giorno di ferie per andare all'udienza (ad un'oretta da casa mia), tutto ciò che c'era da compilare...

Andavo forte, punto, ho pagato icon_wink.gif
 
13834946
13834946 Inviato: 10 Ott 2012 15:46
 

alla fine ho deciso di acquistare il ricorso per 34e, casomai quando me lo mandano lo posto e decidiamo insieme il dafarsi 0510_saluto.gif
 
13850318
13850318 Inviato: 15 Ott 2012 22:47
 

eccolo:

PREFETTURA DI ROMA
RICORSO AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA
EX ART. 203 D. Lvo 30.04.1992 n.285
Istante: Sig. pippo pippo, nato a … in data …, residente ed elettivamente domiciliato nel Comune di … alla Via …, codice fiscale …
ricorrente in proprio
Contro: Comune di Paperolopi, in persona del Sindaco p.t.
amministrazione opposta
Premesso che
in data … veniva notificato all’istante Verbale di contestazione n. xxxx/yyyy/z, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Paperopoli, per una presunta infrazione all’art. 142, comma VIII, per aver superato di oltre 10 kmh ma non oltre 40 km/h il limite massimo di velocità del Codice della Strada, accertata in data 29.07.2012 alle ore 10.37.
***
L’istante, come sopra generalizzato, impugna il suddetto verbale n.xxxx/yyyy/z, per i seguenti
motivi in fatto ed in diritto
§ Omessa indicazione del soggetto responsabile del procedimento amministrativo: Nel verbale in questione non risulta il nome, nè nessun altra informazione che possa far risalire al responsabile del procedimento amministravo in modo univoco, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 8 comma 2 lettera c della legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata dalla legge n. 15 del 2005 che recita: “Nella comunicazione debbono essere indicati: (…) c) l’ufficio e la persona responsabile del pro-cedimento.” Tale orientamento è stata recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 377/2007, in si afferma che l’indicazione del soggetto responsabile del procedimento “lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, della Costituzione”. Lo scopo della norma è evidentemente proprio quello di arginare fenomeni di mal costume che, in precedenza, spesso caratterizzavano l’operato della pubblica amministrazione, ponendo il cittadino, destinatario di un provvedimento amministrativo, nell’impossibilità finanche di poter individuare, nel complesso apparato burocratico, la persona (rectius, l’organo) designata quale suo interlocutore, a cui poter rivolgere istanze e nei cui confronti poter individuare eventuali responsabilità. Pertanto, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, in alcun modo può dirsi colmata dall’eventuale indicazione di altri soggetti, la cui istituzione ubbidisce a diversi precetti di legge (il responsabile immissione dati, il verbalizzante, l’agente notificatore, ciascuno con le sue funzioni, le sue competenze e le sue attribuzioni).
§ Onere della prova: Come più volte precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa può consistere anche nella semplice contestazione della pretesa della P.A. Nel susseguente rapporto processuale che si instaura, le parti di attore e convenuto sono, pertanto, formalmente invertite, gravando esclusivamente sull'amministrazione (parte attrice in senso sostanziale) l'onere di dimostrare il fondamento della propria pretesa di credito. Non potrebbe, in effetti, essere altrimenti: sarebbe contrario ai più elementari principi giuridici attribuire all'ingiunto l'onere di offrire prova negativa che dimostri la propria estraneità ai fatti contestatigli. Sulla scorta di tali brevi osservazioni, si precisa che la prova di cui l'Amministrazione dovrà render conto dovrà riguardare i fatti non al momento attuale, ma a quello in cui si assumerebbe essere stata commessa la presunta infrazione (Cass. sent. del 10.02.1999 n. 1122). Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte: “la mancata produzione da parte dell’autorità opposta (delle produzioni richieste) non può non costituire un decisivo elemento di giudizio, idoneo a suffragare la sussistenza del fatto sul quale l’opponente ha fondato l’eccezione (C.Civ., Sez. I, n. 7296/96)”; e ancora “la contestazione della idoneità della fonte di prova in tema di sanzione amministrative per eccesso di velocità sottopone la P.A. all’onere di integrare la documentazione sul punto (C. Civ. Sez. I, n. 8515/01)".
§ Violazione dell'obbligo della preventiva segnalazione dell'autovelox: A seguito delle modifiche approvate con il decreto legge 117/2007 (così detto Decreto Bianchi), convertito in legge con la Legge 160/2007, l'art. 142, comma VI bis, del Codice della Strada prevede espressamente che: «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno». Il Decreto del Ministro dei Trasporti e degli Interni, datato 15 agosto 2007 (G.U. n.195 del 23.08.2007), ha raccolto l'invito del legislatore, a legiferare, disponendo che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possano essere segnalate: «a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti; b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile; c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli». I segnali devono essere collocati ad una distanza, rispetto ai dispositivi di rilevamento, in ogni caso non superiore ai 4 km, che abbia conto dello stato dei luoghi e nel cui tratto intermedio non siano presenti intersezioni stradali, come specificato all’art. 2, comma I, del medesimo Decreto del 15.08.2007.
La normativa prevedeva, quindi, una distanza massima (4 km appunto) tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce, ma non una distanza minima, stabilendo semplicemente che tale distanza dovesse essere "adeguata" in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Sul punto è intervenuta la direttiva del Ministero degli Interni del 14.08.2009 (così detta direttiva Maroni), ritenendo che sia da considerare “distanza minima adeguata” quella fissata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3, Reg. Esec. C.d.S. per la collocazione dei segnali di prescrizione. Le distanze previste dal predetto articolo sono le seguenti:
- 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali;
- 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita' superiore a 50 km/h);
- 80 metri sulle altre strade.
Tutto ciò premesso, si domanda che, nell'assolvimento del proprio onere probatorio, l’amministrazione opposta voglia offrire prova della corretta ed idonea presegnalazione del dispositivo di rilevamento della velocità, in conformità a quanto disposto dall'art. 142, comma VI bis, C.d.S. e relativo decreto di attuazione. In particolare, voglia l’amministrazione opposta dimostrare: 1) a che riferimento chilometrico è stata apposta la segnaletica di preavviso; 2) a che riferimento chilometrico è avvenuto il controllo della velocità; 3) che tra i due precedenti punti non vi sia una distanza superiore ai 4 km, né inferiore a 250, 150 o 80 metri (in base al tipo di strada, come preceden-temente si è detto); 4) che tra i due precedenti punti non vi siano intersezioni con altre strade. Si evidenzia che ogni eventuale elemento di prova offerto dalla parte opposta sarebbe comunque inevitabilmente destituito di fondamento ove non fosse in grado di dimostrare la presenza della segnaletica non già al momento delle opposizione, ma al momento dell’accertamento della presunta infrazione.
§ Sulla visibilità dell’autovelox: Come già accennato, il riformato art. 142, comma VI bis, del Codice della Strada, prevede che, oltre che presegnalati, gli autovelox debbano essere collocati in condizioni di visibilità. L’astrattezza del termine e l’assenza di precisi riferimenti in base ai quali poter considerare effettivamente visibile o meno una postazione di controllo hanno consentito per il passato che le forze dell’ordine potessero di fatto eludere la prescrizione normativa, posizionando a proprio piacimento gli autovelox. Anche su questo punto è stato provvidenziale l’intervento chiarificatorio del Ministero degli Interni, con cui sono state previste specifiche condizioni di visibilità. In particolare la direttiva prevede che: «le posta-zioni fisse di rilevamento della velocità possono essere rese ben visibili attraverso un'opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute, ovvero attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione dell'organo operante. Le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando sia utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile».
Pertanto, in sede di opposizione, anche in ordine alla visibilità del dispositivo di accertamento, è opportuno che l’amministrazione sia chiamata a voler offrire gli opportuni elementi di prova.
§ Omessa indicazione delle verifiche di funziona-mento e della taratura dell’apparecchio di rilevazione automatica: da quanto si apprende dalla lettura del verbale, la presunta infrazione sarebbe stata rilevata a mezzo di apparecchiatura autovelox Velomatic 512. Disconoscendo il fatto storico e la presunta avvenuta violazione, l’odierno ricorrente chiede, pertanto, sin d’ora farsi obbligo all’amministrazione di esibire documentazione attestante il corretto funzionamento del dispositivo autovelox Velomatic 512, distinto da numero matricola 2384+2319, come indicato in verbale, nonché la sua taratura.
Con specifico riguardo alla necessarietà della taratura, piace, in questa sede, riprendere quanto già affermato dal Giudice di Pace di Lecce, con la sentenza n. 1220/2005, esemplificativa dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia dei cd. “semafori intelligenti”: “l’operazione di taratura […] è necessaria in quanto costituisce l’unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali legalmente riconosciuti, ed in conseguenza anche l’unico metodo per verificare l’eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni.” In tema di taratura, la legge n. 273/1991, recante “istituzione del Sistema nazionale di Taratura”, individua specifici Istituti metrologici nazionali (IMP) e relativi Centri di taratura convenzionati di idonea valenza tecnica ed organizzativa, denominati Centri di taratura del Servizio di taratura in Italia (SIT)”. Pertanto, “la taratura dell’apparecchiatura deve essere certificata da appositi centri SIT, unici e soli autorizzati al rilascio di un apposito certificato di taratura”. Secondo le norme UNI 30012, il certificato di taratura deve recare le seguenti indicazioni: 1) i dati completi identificativi dell’Ente che emette il certificato; 2) i dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione); 3) l’identificazione univoca di ogni certificato e data di emissione; 4) i dettagli ambientali (temperatura ed umidità); 5) i campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e la loro riferibilità ai Campioni Nazionali; 6) il risultato della conferma metrologica (tempo che deve intercorrere fino alla successiva taratura); 7) l’errore massimo ammesso per ogni misura; 8) le incertezze coinvolte nella taratura dell’apparecchio; 9) l’identificazione della persona che esegue la conferma metrologica, e l’identificazione della persona responsabile per la correttezza delle informazioni registrate”. Alla luce di tali criteri, si chiede pertanto, valutarsi la certificazione di taratura (eseguita da centro di taratura autorizzato SIT) che l’amministrazione vorrà depositare a conferma del proprio corretto operato;
In ordine alle verifiche di funzionamento (tassativamente previste dal decreto dirigenziale di omologazione), si chiede che l’amministrazione voglia depositare le relative attestazioni. Preventivamente si contesta tale documentazione, ove essa provenga dalla stessa società produttrice dei dispositivi, o da altra concessionaria cui siano devoluti servizi attinenti l’installazione o distribuzione dei dispositivi medesimi. Viceversa, risulterebbe tradito quel principio d’indipendenza dei laboratori preposti alla verifica, sancito con D.M. del 10/12/2001 del Ministero Attività Produttive - Art. 2 (verificazione periodica degli strumenti di misura) - il quale prevede che i laboratori preposti alla verifica periodica debbano offrire garanzie d’indipendenza, non intrattenendo, quindi, rapporti commerciali, finanziari e societari con gli utenti metrici;
§ Sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sanzione: circa la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sanzione, si chiede sin d'ora di aversi riguardo del fumus boni juris e del periculm in mora, elementi infatti entrambi ricorrenti nel caso in esame: quanto al primo elemento, per essere non manifestamente infondate le ragioni delle presenti doglianze; e, quanto al secondo elemento, per essere la sanzione altrimenti provvisoriamente inflitta foriera di un danno grave ed ingiusto.
***
Alla luce delle osservazioni che hanno preceduto, il ricorrente, come sopra generalizzato ed elettivamente domiciliato, rassegna le seguenti
Conclusioni
Voglia l’Ill.mo Prefetto di ROMA , contrariis reiectiis, così provvedere:
in via preliminare dichiarare la sospensione dell’efficacia del Verbale di contestazione n. xxxx/yyyy/z, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Paperopoli;
nel merito dichiarare la nullità del suddetto Verbale di contestazione n. xxxx/yyyy/z, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Paperopoli;
Si producono, unitamente alla presente comparsa:
Verbale di contestazione n. xxxx/yyyy/z, emesso dalla Polizia Municipale Paperopoli.
ROMA , 15 ottobre 2012
 
13852032
13852032 Inviato: 16 Ott 2012 17:38
 

secondo me è uno sproloquio in avvocatese..non me ne intendo ma ti pare che devono "omologare" la distanza tra cartello e velox?(per dirne una)
in tutti i ricorsi di cui ho letto era l'automobilista che con prove fotografiche dimostrava che il velox era imboscato o cose simili.
pure il discorso all'inizio sulla "Omessa indicazione del soggetto responsabile"...in italia è vietato fare le foto da davanti (e quindi non si può identificare subito chi commette l'infrazione) per questo quando si paga bisogna indicare chi ha commesso l'infrazione e quindi a cui devono levare i punti.

se la multa secondo te è ingiusta puoi provare..altrimenti paga icon_confused.gif
 
13852246
13852246 Inviato: 16 Ott 2012 18:48
 

Posso chiederti che velox era? eusa_think.gif
 
13853649
13853649 Inviato: 17 Ott 2012 10:09
 

se intendi il paese è Arsoli
 
13853658
13853658 Inviato: 17 Ott 2012 10:15
 

attreyu ha scritto:
se intendi il paese è Arsoli


Si intendevo quello, dato che avevo letto prefettura di Roma. Magari potevo aiutarti.
Ma non conosco la situazione dei velox sulla Tiburtina, mi dispiace. icon_sad.gif
 
13853694
13853694 Inviato: 17 Ott 2012 10:39
 

ho acquistato il ricorso piu che altro per curiosità, magari in futuro se ne dovessi avere bisogno per qualcosa di più serio avrò gia un'idea, per questo verbale sono ancora propenso a pagare e amen icon_smile.gif
 
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