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Targa ripetitrice per T.A.T.S. non più obbligatoria?
13717749
13717749 Inviato: 3 Set 2012 11:32
Oggetto: Targa ripetitrice per T.A.T.S. non più obbligatoria?
 



Salve!! icon_biggrin.gif

Girovagando nel web essendo prossimo all'acquisto del carrello porta moto, ho letto che pare non sia più obbligatoria la targa ripetitrice per i rimorchi immatricolati dopo gennaio 2012..

Link a pagina di Acpadania.org

Riporto un estratto dal Cds:

Citazione:
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti
posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
9
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. (abrogato)
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici
e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di
circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di
cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti
terrestri , una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri , dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già
utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe
provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio
della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi
dell’articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché
i requisiti di idoneità per l’accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che
possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 lettera b). è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €80,00 a €318,00.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.886,00 a € 7.546,00.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €24,00 a €94,00.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe
manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria


Ai sensi dell’art.11, c.5, L.120/2010, è stato disposto che “Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n.400, [omissis] entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94 [ndr: comma 2], 100, comma 3-bis, e 103 [ndr: comma 1] del decreto
legislativo n.285 del 1992, [omissis], anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli,
di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro
automobilistico (PRA).”
8
Ai sensi dell’art.11, c.6, L.120/2010, le disposizioni del comma 3-bis dell’art.100 CDS, come sostituito dalla medesima legge, si
applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 (cfr. nota
precedente).
9
Ai sensi dei commi 7 e 8, art.11, L.120/2010, con regolamento governativo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si
modificherà il regolamento di esecuzione del CDS, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive,
dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle
targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli. Le modifiche si applicheranno ai rimorchi immatricolati dopo l’entrata in vigore
del citato regolamento. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di
cui al periodo precedente



Qualcuno ha notizie certe? eusa_think.gif
 
13717892
13717892 Inviato: 3 Set 2012 12:05
 

Link a pagina di Sicurauto.it

allego anche quest' articolo! icon_biggrin.gif

ed un estratto del codice:

Art. 100.
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (1) (2)

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta', costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. (3)

4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

Ho spulciato anche un codice risalente al 2008, ed in quest'ultimo il punto 4 includeva assieme ai carrelli appendice anche i rimorchi, cosa che invece non succede del cds datato 2012.

Vorrei avere una conferma definitiva, ma la polizia stradale sembra cadere dalle nuvole e le agenzie non sono affatto imparziali icon_confused.gif
 
13721632
13721632 Inviato: 4 Set 2012 12:30
 
 
13721820
13721820 Inviato: 4 Set 2012 13:01
 

xerox ha scritto:
Link a pagina di Provincia.trieste.it

Immagine: Link a pagina di I42.tinypic.com

beh...direi che non vi è più obbligo della ripetitrice eusa_think.gif (per i rimorchi di nuova immatricolazione)

E' corretto.
Prima della nuova norma, la targa di immatricolazione del rimorchio veniva di solito apposta SUL FIANCO (se vedi qualche roulotte in giro vedrai che hanno una targa laterale), mentre ora viene apposta posteriormente. Siccome e' VIETATO avere due targhe (quelle targhe pseudo americane che vediamo spesso sui cassoni dei pickup sarebbero tutte da sanzionare...), l'unica che deve esserci e' quella proria del rimorchio.

0509_up.gif
 
13721837
13721837 Inviato: 4 Set 2012 13:05
 

quindi una volta immatricolato il rimorchio, non occorre la targa ripetitrice della motrice, ovvero quella da richiedere in motorizzazione, giusto?

Ho chiamato anche la polizia stradale per informazioni, ma seccati, non hanno saputo darmi una risposta chiara icon_confused.gif
 
13722434
13722434 Inviato: 4 Set 2012 15:12
 

42 ha scritto:

E' corretto.
Prima della nuova norma, la targa di immatricolazione del rimorchio veniva di solito apposta SUL FIANCO (se vedi qualche roulotte in giro vedrai che hanno una targa laterale), mentre ora viene apposta posteriormente. Siccome e' VIETATO avere due targhe (quelle targhe pseudo americane che vediamo spesso sui cassoni dei pickup sarebbero tutte da sanzionare...), l'unica che deve esserci e' quella proria del rimorchio.

0509_up.gif


A quanto pare, come al solito, la burocrazia nel nostro paese funziona relativamente male eusa_wall.gif

Sembra che questa legge non venga ancora applicata perchè devono essere ancora create le targhe adatte per la nuova tipologia di immatricolazione per i rimorchi eusa_wall.gif eusa_wall.gif

Andiamo bene insomma...
 
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