Salve!!
Girovagando nel web essendo prossimo all'acquisto del carrello porta moto, ho letto che pare non sia più obbligatoria la targa ripetitrice per i rimorchi immatricolati dopo gennaio 2012..
Link a pagina di Acpadania.org
Riporto un estratto dal Cds:
Citazione:
4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti
posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
9
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. (abrogato)
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici
e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di
circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di
cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti
terrestri , una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri , dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già
utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe
provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio
della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi
dell’articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché
i requisiti di idoneità per l’accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che
possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 lettera b). è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €80,00 a €318,00.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.886,00 a € 7.546,00.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €24,00 a €94,00.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe
manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria
Ai sensi dell’art.11, c.5, L.120/2010, è stato disposto che “Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n.400, [omissis] entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94 [ndr: comma 2], 100, comma 3-bis, e 103 [ndr: comma 1] del decreto
legislativo n.285 del 1992, [omissis], anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli,
di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro
automobilistico (PRA).”
8
Ai sensi dell’art.11, c.6, L.120/2010, le disposizioni del comma 3-bis dell’art.100 CDS, come sostituito dalla medesima legge, si
applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 (cfr. nota
precedente).
9
Ai sensi dei commi 7 e 8, art.11, L.120/2010, con regolamento governativo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si
modificherà il regolamento di esecuzione del CDS, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive,
dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle
targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli. Le modifiche si applicheranno ai rimorchi immatricolati dopo l’entrata in vigore
del citato regolamento. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di
cui al periodo precedente
posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
9
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
6. (abrogato)
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici
e di riconoscimento.
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di
circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di
cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti
terrestri , una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri , dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già
utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe
provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio
della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi
dell’articolo 102, comma 3.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché
i requisiti di idoneità per l’accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che
possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 lettera b). è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €80,00 a €318,00.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.886,00 a € 7.546,00.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €24,00 a €94,00.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe
manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria
Ai sensi dell’art.11, c.5, L.120/2010, è stato disposto che “Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n.400, [omissis] entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94 [ndr: comma 2], 100, comma 3-bis, e 103 [ndr: comma 1] del decreto
legislativo n.285 del 1992, [omissis], anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli,
di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro
automobilistico (PRA).”
8
Ai sensi dell’art.11, c.6, L.120/2010, le disposizioni del comma 3-bis dell’art.100 CDS, come sostituito dalla medesima legge, si
applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 (cfr. nota
precedente).
9
Ai sensi dei commi 7 e 8, art.11, L.120/2010, con regolamento governativo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si
modificherà il regolamento di esecuzione del CDS, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive,
dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle
targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli. Le modifiche si applicheranno ai rimorchi immatricolati dopo l’entrata in vigore
del citato regolamento. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di
cui al periodo precedente
Qualcuno ha notizie certe?