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Possibilità di ricorso eccesso di velocità[nome autoveicolo]
13699365
13699365 Inviato: 28 Ago 2012 10:33
Oggetto: Possibilità di ricorso eccesso di velocità[nome autoveicolo]
 

Buongiorno, mi è appena stato notificata una multa pari a 230,00 euro per eccesso di velocità, nel verbale è scritto: "...il conducente del veicolo AUTOVEICOLO DAIMLER AG MB221 I020K1NZAAB501... " questo veicolo non è il mio ma la targa poi di seguito riportata corrisponde alla targa del mio veicolo; pertanto mi chiedevo se la multa era contestabile in quanto sul verbale è riportata una cosa non vera (ossia un veicolo che non mi appartiene). Inoltre la strada di riferimento della multa è una strada provinciale e su un sito di ricorsi ho letto che la notifica su strade provinciali non può essere fatta dalla Polizia Municipale, è corretto? Posso, visto che mi è stata notificata dalla polizia municipale fare ricorso? vi ringrazio per la cortesia
 
13699424
13699424 Inviato: 28 Ago 2012 10:45
 

Il numero che riporti assomiglia molto alla sigla identificativa del modello che puo' essere differente dalla denominazione commerciale: desumo che tu stessi giudando una Mercedes (Daimler AG), cosa riporta il libretto? Dico questo perche' essendo stata fotografata la targa e' da li' che sono partiti e quello che trovi sulla notifica e' quello caricato nel loro database.
Per quanto riguarda la storia delle provinciali nelle quali i VVUU non possono fare multe non l'avevo mai sentita, ma mi sembra strana.
 
13699455
13699455 Inviato: 28 Ago 2012 10:54
Oggetto: Re: Possibilità di ricorso eccesso di velocità
 

FlaviaFugge ha scritto:
Buongiorno, mi è appena stato notificata una multa pari a 230,00 euro per eccesso di velocità, nel verbale è scritto: "...il conducente del veicolo AUTOVEICOLO DAIMLER AG MB221 I020K1NZAAB501... " questo veicolo non è il mio ma la targa poi di seguito riportata corrisponde alla targa del mio veicolo; pertanto mi chiedevo se la multa era contestabile in quanto sul verbale è riportata una cosa non vera (ossia un veicolo che non mi appartiene). Inoltre la strada di riferimento della multa è una strada provinciale e su un sito di ricorsi ho letto che la notifica su strade provinciali non può essere fatta dalla Polizia Municipale, è corretto? Posso, visto che mi è stata notificata dalla polizia municipale fare ricorso? vi ringrazio per la cortesia


Sui verbali non viene riportato il nome commerciale dell'automobile, ma la nomenclatura "burocratica" con cui la casa ha omologato il modello.
Verifica sulla carta di circolazione della tua auto... Daimler, in realta', e' Mercedes...
Se hai una FIAT, invece, direi che o hanno cannato di brutto o ti hanno clonato la targa (in quest'ultimo caso fai la relativa denuncia).

La Municipale puo' benissimo fare controlli anche sulla provinciale, purche' il tratto rientri appunto nella giurisdizione del comune... basta che ci sia la relativa autorizzazione prefettizia.
 
13701382
13701382 Inviato: 28 Ago 2012 20:10
 

Controlla la carta di circolazione e ti accorgerai che alla lettera D.1 troverai la sigla che è indicata nel verbale.

Oppure controlla sul certificato di proprietà.

Quello è il codice di omologazione del prototipo del veicolo che identifica inequivocabilmente la vettura (la denominazione commerciale è altra cosa).

Peraltro tale dato non è neanche necessario nel verbale in quanto l'unico elemento richiesto dall'art. 383 del regolamento di esecuzione del C.d.S. è il tipo di veicolo ovvero la sua classificazione a norma di quanto previsto dall'art. 47 C.d.S. (nel tuo caso autoveicolo).

Per quanto riguarda il tipo di strada devi sapere che a tal riguardo si è già espressa la Corte di Cassazione ex multis Cassazione, sezione seconda civile, sentenza del 27 settembre 2011, numero 19755.

“Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.

“A norma dell’art. 13, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, “all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

“Secondo l’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (recante la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), il ‘personale che svolge servizio di polizia municipale’, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, ha funzioni di polizia stradale (comma 1, lettera b), in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al codice della strada del 1959″.
 
13701422
13701422 Inviato: 28 Ago 2012 20:22
 

Citazione:
Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.


Una curiosità: è possibile che un Prefetto, per la zona di competenza, ovviamente, disponga altresì affinché i VV. UU. possano occuparsi solo delle strade urbane del comune di appartenenza? eusa_think.gif
 
13704312
13704312 Inviato: 29 Ago 2012 18:03
 

Iskander66 ha scritto:


Una curiosità: è possibile che un Prefetto, per la zona di competenza, ovviamente, disponga altresì affinché i VV. UU. possano occuparsi solo delle strade urbane del comune di appartenenza? eusa_think.gif


No perchè il Prefetto non ha il potere di annullare una legge dello Stato Italiano quali appunto l'art. 12 del C.d.S. (D.lvo 285/92) e l'art. 57 C.P.P.

Art. 12 C.d.S.

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

Nota: Il territorio di competenza è quello di estensione geografica del Comune.

Art. 57 C.P.P.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.
 
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