I servizi di polizia stradale non sono solo attività contravvenzionale; lo sono, ad es., le scorte di mezzi pesanti sulle autostrade, e gli addetti non sono quasi mai appartenenti alle forze dell'ordine. Da quì deriva il comma 5, il quale, però, impone l'uso della cosiddetta paletta conforme ecc. Ma non credo proprio che gli addetti a quelle scorte possano fare multe a nessuno e difatti sono esclusi dall'elenco di cui il comma 3 mentre vengono menzionati nel comma 3 bis. Altro es potrebbero essere gli addetti a cantieri stradali. La regola è che per fare multe bisogna essere abilitati e non tutti lo sono. Quelli che non lo sono, possono comunque fare servizi di polizia stradale non in uniforme.
Infine...facendola breve, l'articolo 12 c.d.s. che hai riportato non spiega e non dice mai che carabinieri e poliziotti sono sempre in servizio di polizia stradale, h24 (e per fortuna!). Semmai sono agenti o ufficiali di p.g. h24 il chè comporta degli obblighi-poteri di tipo "penale"anche quando sono in borghese (e non amministrativi), e cmque solo per talune ipotesi.
almandithule ha scritto:
Ecco appunto l'art. 12 C.d.S.
Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza; (3)
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (3)
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri in concessione appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'àmbito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. (4)
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, (5) quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.