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Ho fatto una ca**ata [FdO in borghese possono sanzionare?]
13544148
13544148 Inviato: 4 Lug 2012 23:43
 

almandithule ha scritto:


Si e mi rischio un processo e la perdita del lavoro per fare una multa della quale non ci guadagno neanche un euro?

Se è da solo potrebbe commettere abuso di potere (peraltro è falso ideologico in atto pubblico art. 479 C.P.) se sono in due o mille no?

Ma che credete che a Roma ci sia la marmotta che confeziona la cioccolata? icon_asd.gif


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13544411
13544411 Inviato: 5 Lug 2012 8:13
 

42 ha scritto:

Il 170 e' proprio uno degli articoli del cds inclusi tra quelli per i quali non e' obbligatoria la contestazione immediata.


Scusa 42, ma l'art 201 comma 1-bis punto g-bis dice:

"g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento."

Io lo interpreto che non può essere contestato subito se rilevato con apparecchiature, ma se l'agente ti ferma....

Interpreto male? Mi è sfuggito qualcosa?
 
13545500
13545500 Inviato: 5 Lug 2012 12:09
 

almandithule ha scritto:


Si e mi rischio un processo e la perdita del lavoro per fare una multa della quale non ci guadagno neanche un euro?

Se è da solo potrebbe commettere abuso di potere (peraltro è falso ideologico in atto pubblico art. 479 C.P.) se sono in due o mille no?

Ma che credete che a Roma ci sia la marmotta che confeziona la cioccolata? icon_asd.gif



A Roma ci sarebbero 1000 fannulloni da eliminare,che oltretutto costano un sacco di soldi!
 
13545584
13545584 Inviato: 5 Lug 2012 12:27
 

(Ognuno ha quello che si merita)
 
13547566
13547566 Inviato: 5 Lug 2012 20:56
 

ciciarampa ha scritto:


Scusa 42, ma l'art 201 comma 1-bis punto g-bis dice:

"g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento."

Io lo interpreto che non può essere contestato subito se rilevato con apparecchiature, ma se l'agente ti ferma....

Interpreto male? Mi è sfuggito qualcosa?


Direi che ti e' sfuggita almeno la costruzione della frase in rosso...

Al limite "che puo' non essere contestato subito"
oppure "che non deve essere contestato subito" 0509_pernacchia.gif
In quel caso (presenza di apparecchiature) credo che sia sufficiente indicare che "l'infrazione e' stata rilevata tramite bla, bla, bla...."
In caso di assenza di apparecchiature, l'accertatore deve esplicitare nel verbale il perche' della mancata contestazione immediata...
Se tu fossi un agente a piedi e uno ti impenna due quintali di moto davanti, lo insegui per contestargli l'infrazione? icon_wink.gif
 
13547679
13547679 Inviato: 5 Lug 2012 21:28
 

Art. 201 C.d.S.

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

Significa che nei casi di cui al comma 1 bis non è neanche necessaria la menzione nel verbale dei motivi della mancata contestazione immediata e che se provati possono anche esservene altri diversi.

Cito giurisprudenza:

CONTESTAZIONE IMMEDIATA: NON È DOVUTA SE AGENTE APPIEDATO

Cass. civ. Sez. II, 21-05-2008, n.12865

C.D. ha impugnato per cassazione la sentenza 25/10/2002 con la quale il Giudice di pace di Caserta rigettava l’opposizione proposta da esso ricorrente avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Caserta contenente l’irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 171 C.d.S., accertata dalla Polizia Municipale di Caserta. Con la detta sentenza il Giudice di pace osservava: che la fattispecie in esame rientrava tra
i casi di materiale impossibilità di contestazione immediata dell’infrazione elencati dall’art. 384 reg. C.d.S., a norma dell’art. 201 C.d.S.;
che, infatti, era impensabile l’inseguimento di un conducente di ciclomotore - circolante senza l’uso del casco - da parte dell’agente accertatore operante a piedi; che era pertanto infondata la tesi dell’opponente secondo il quale il verbale impugnato era illegittimo per la mancata contestazione immediata. La Cassazione ha stabilito che in tema di violazioni del C.d.S., la contestazione immediata imposta dall’art. 201 C.d.S., ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla esplicazione del diritto di difesa del trasgressore; la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile: pertanto tali motivi devono essere espressamente indicati nel verbale.
Infatti, a norma dell’articolo 201 C.d.S., “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o.........”.
Va aggiunto che l’individuazione, contenuta nell’art. 384 reg. esec. C.d.S., delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione - che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio - non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicchè ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purchè la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica.
Nella specie, come riportato in fatto nello stesso ricorso, nel verbale di contestazione notificato al C. venne espressamente precisato che la contestazione immediata dell’accertata infrazione non era stata possibile in quanto “il veicolo non poteva essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale”.
Si tratta - come ineccepibilmente e ragionevolmente ritenuto dal giudice di pace con argomenti coerenti e logici, sia pur sintetici, collegati alle concrete modalità del fatto come riportate nel verbale impugnato - di una motivazione valida e logicamente plausibile.
Va poi osservato - con riferimento a quanto sostenuto dal C. nel secondo motivo di ricorso in relazione all’obbligo di organizzare il servizio di vigilanza in modo tale da rendere possibile in ogni momento, in tempo utile e in modo regolamentare la contestazione immediata della violazione accertata - che, come questa Corte ha avuto modo di affermare in tema di violazioni del C.d.S., e di mancata contestazione immediata della violazione, non è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo dell’organizzazione del servizio come predisposta in concreto dagli agenti accertatori, risolvendosi una tale valutazione in una inammissibile ingerenza nel “modus operandi” della p.a., in linea di principio non sindacabile dal Giudice ordinario.
La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso.
 
13547719
13547719 Inviato: 5 Lug 2012 21:38
 

Ai miei tempi : Velocita pericolosa per se e per altri. Multa. E ti saltava l'uscita della domenica. Adesso forse non si usa più.
 
13548337
13548337 Inviato: 6 Lug 2012 7:16
 

42 ha scritto:


Direi che ti e' sfuggita almeno la costruzione della frase in rosso...

Al limite "che puo' non essere contestato subito"
oppure "che non deve essere contestato subito" 0509_pernacchia.gif
In quel caso (presenza di apparecchiature) credo che sia sufficiente indicare che "l'infrazione e' stata rilevata tramite bla, bla, bla...."
In caso di assenza di apparecchiature, l'accertatore deve esplicitare nel verbale il perche' della mancata contestazione immediata...
Se tu fossi un agente a piedi e uno ti impenna due quintali di moto davanti, lo insegui per contestargli l'infrazione? icon_wink.gif


Capisco, però in questo caso non c'è stato inseguimento o fuga.
Si sono fermati a "chiacchierare".
La sentenza della cassazione citata da Almandithule è specifica per il caso di inseguimento mancato inseguimento.

Comunque ho capito il senso. 0509_up.gif
 
13552581
13552581 Inviato: 7 Lug 2012 11:12
 

BRZLPL ha scritto:
Ai miei tempi : Velocita pericolosa per se e per altri. Multa. E ti saltava l'uscita della domenica. Adesso forse non si usa più.


Il problema dell'art. 141 è che:

Citazione:

Circolava alla guida di veicolo a velocità tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose (oppure da causare disordine per la circolazione) in riferimento a:
- alle caratteristiche del veicolo ed allo stato del veicolo;
- al carico del veicolo;
- alle caratteristiche ed alle condizioni della strada;
- alle condizioni del traffico;
- a circostanze particolari.


Note: Questa violazione ricorre quando, pur mantenendosi nel rispetto del limite massimo di velocità stabilito dalla segnaletica verticale, il conducente non regola la velocità del veicolo per evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. (Ad esempio, in una piazza affollata all’uscita di una messa, circolare a velocità di 40 kmh orari, pur essendo teoricamente consentito, sicuramente può provocare pericolo per la sicurezza delle persone).



...lui non poteva proprio essere lì.. non so se le "circostanze particolari" possano comprendere la gente a piedi nell'area pedonale... però boh, sui prontuari che ho guardato non c'era neanche un caso simile.... 0509_up.gif
 
13552695
13552695 Inviato: 7 Lug 2012 11:46
 

Lascia stare i prontuari e leggi il codice icon_wink.gif .

1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

Peraltro la circostanza è si particolare, visto e considerato che non poteva accedere a quel luogo e quindi, teoricamente, il suo limite massimo di velocità sarebbe pari a 0 (5 km/h concessa la tolleranza rotfl.gif , ovvero la velocità di un pedone).
 
13553459
13553459 Inviato: 7 Lug 2012 16:57
 

Ottimo, tenchiu! 0509_up.gif
 
13587648
13587648 Inviato: 17 Lug 2012 10:52
 

Chiedo scusa, ma secondo me il problema è un altro.

Premesso che la qualifica di Agente di Polizia Stradale ha validità h24 il problema è che in questo caso è stata commessa una violazione che prevede il fermo amministrativo del veicolo. Tale sanzione deve essere applicata immediatamente, secondo me. Se un agente è in borghese o fuori servizio e non ha gli strumenti materiali per intervenire dovrebbe almeno chiamare un collega in servizio che possa portarglieli, poi logico che i verbali li firma chi ha accertato visivamente l'infrazione, altrimenti viene meno il senso stesso della sanzione del fermo. Non dico che non fare il fermo immediatamente in una circostanza del genere costituisca omissione, però visto che uno si prende la briga di "vigilare" anche fuori servizio almeno lo faccia al 100%.

Opinione mia, eh.
 
13591989
13591989 Inviato: 18 Lug 2012 14:13
 

le opinioni sono tutte accettabili,ma per fortuna cè la legge,se l art 170 include casi che non impongono la contestazione immediata,hai la risp.se quello vuole ti inkiula,se invece ti grazia,beh stai attento per un bel pezzo,anzi mostrati maturo e rispetta alla lettera il codice.
ps
le leggi le fanno i parlamentari,le approva il governo e le pubblica il pres della repubblica(detto mooolto semplice)le fdo le applicano,i magistrati le interpretano.
ps vediamo nel 2013 di riuscire ad avere un governo degno invece di stare tanto a criticare....gente critica poi magari nemmeno va a votare..... 0509_down.gif
 
13865724
13865724 Inviato: 21 Ott 2012 22:15
 

I poliziotti e carabinieri non possono fare multe in borghese ne quando sono per fatti propri e nemmeno se sono in servizio. Devono essere in divisa e con la paletta.
 
13865851
13865851 Inviato: 21 Ott 2012 23:21
 

Lancelot ha scritto:
Chiedo scusa, ma secondo me il problema è un altro.

Premesso che la qualifica di Agente di Polizia Stradale ha validità h24 il problema è che in questo caso è stata commessa una violazione che prevede il fermo amministrativo del veicolo. Tale sanzione deve essere applicata immediatamente, secondo me. Se un agente è in borghese o fuori servizio e non ha gli strumenti materiali per intervenire dovrebbe almeno chiamare un collega in servizio che possa portarglieli, poi logico che i verbali li firma chi ha accertato visivamente l'infrazione, altrimenti viene meno il senso stesso della sanzione del fermo. Non dico che non fare il fermo immediatamente in una circostanza del genere costituisca omissione, però visto che uno si prende la briga di "vigilare" anche fuori servizio almeno lo faccia al 100%.

Opinione mia, eh.


Per contestare delle violazioni al c.d.s. bisogna espletare un servizio di polizia stradale, il che non c'entra con l'essere agente o ufficiale di P.G. h24. 0510_saluto.gif
 
13866507
13866507 Inviato: 22 Ott 2012 11:23
 

dolfin ha scritto:
I poliziotti e carabinieri non possono fare multe in borghese ne quando sono per fatti propri e nemmeno se sono in servizio. Devono essere in divisa e con la paletta.


E dov'è che hai letto sta cosa scusa?

No perchè la giurisprudenza in merito dice l'esatto contrario.

Corte di Cassazione n° 5771/08

Ciò posto va osservato che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 57 cod. proc. civ., hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Il riconoscimento di tale qualifica è quindi subordinata alla limitazione spaziale che i detti agenti si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio ( sentenza 13/4/2001 n. 5538 ).

Link a pagina di Giudicedipace.it

dolfin ha scritto:
Per contestare delle violazioni al c.d.s. bisogna espletare un servizio di polizia stradale, il che non c'entra con l'essere agente o ufficiale di P.G. h24.


Ecco appunto l'art. 12 C.d.S.

Espletamento dei servizi di polizia stradale.

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza; (3)
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (3)

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri in concessione appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'àmbito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. (4)

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, (5) quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.
 
13868272
13868272 Inviato: 22 Ott 2012 20:11
 

dolfin ha scritto:
I poliziotti e carabinieri non possono fare multe in borghese ne quando sono per fatti propri e nemmeno se sono in servizio. Devono essere in divisa e con la paletta.


Dove l'hai letta questa? su topolino
 
13868716
13868716 Inviato: 22 Ott 2012 21:53
 

Il sarcasmo tienilo per te stesso.

MotoPaolo55 ha scritto:


Dove l'hai letta questa? su topolino
 
13868778
13868778 Inviato: 22 Ott 2012 22:10
 

I servizi di polizia stradale non sono solo attività contravvenzionale; lo sono, ad es., le scorte di mezzi pesanti sulle autostrade, e gli addetti non sono quasi mai appartenenti alle forze dell'ordine. Da quì deriva il comma 5, il quale, però, impone l'uso della cosiddetta paletta conforme ecc. Ma non credo proprio che gli addetti a quelle scorte possano fare multe a nessuno e difatti sono esclusi dall'elenco di cui il comma 3 mentre vengono menzionati nel comma 3 bis. Altro es potrebbero essere gli addetti a cantieri stradali. La regola è che per fare multe bisogna essere abilitati e non tutti lo sono. Quelli che non lo sono, possono comunque fare servizi di polizia stradale non in uniforme.
Infine...facendola breve, l'articolo 12 c.d.s. che hai riportato non spiega e non dice mai che carabinieri e poliziotti sono sempre in servizio di polizia stradale, h24 (e per fortuna!). Semmai sono agenti o ufficiali di p.g. h24 il chè comporta degli obblighi-poteri di tipo "penale"anche quando sono in borghese (e non amministrativi), e cmque solo per talune ipotesi.

almandithule ha scritto:


Ecco appunto l'art. 12 C.d.S.

Espletamento dei servizi di polizia stradale.

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza; (3)
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto. (3)

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri in concessione appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'àmbito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1. (4)

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, (5) quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.
 
13871067
13871067 Inviato: 23 Ott 2012 18:39
 

Se è per questo non dice neanche il contrario, ovvero non dice che perdono la qualifica di agenti di polizia stradale fuori dall'orario di servizio.

Non lo dice (e neanche potrà mai dirlo) poichè tale qualifica è concessa dalla legge di depenalizzazione ovvero dalla 689/81.

Orbene tale legge, più precisamente all'art. 13, specifica che:

13. Atti di accertamento. - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

Come vedi gli agenti di polizia giudiziaria possono espletare le funzioni di polizia amministrativa (e quindi elevare sanzioni) nell'ambito temporale e di luogo dove esercitano le loro funzioni.

In base all'art. 57 c.p.p.

Art. 57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l`ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell`arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria (55-3):

a) il personale della polizia di Stato al quale l`ordinamento dell`amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia , le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell`ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.

Anche questo articolo non limita temporalmente o a livello di spazio i poteri di P.G. degli appartenenti alle forze di polizia eccenzion fatta per gli agenti di province e comuni.

Da qui la sentenza della Corte di Cassazione che ho citato (e sfido chiunque a dire che la sua interpretazione è superiore a tale organo giudicante).
 
13871113
13871113 Inviato: 23 Ott 2012 18:50
 

Allora....:
la legge sulla depenalizzazione riguarda i reati del codice penale che, appunto, erano penali e sono divenuti amministrative. Nulla centra con l'accertamento delle violazioni al cds.
Ad ogni modo, nessumo mette in dubbio che gli agenti e ufficiali di p.g. possono fare contravvenzioni al cds, ci mancherebbe. La questione è che quando sono fuori servizio sono e rimangono agenti e ufficiali di p.g. limitatamente all'accertamento degli illeciti penali. Es, se avviene una rapina e vi un agente o ufficiale di p.g. assiste e non si attiva per chiamare aiuto ecc...commette un'omissione. Vuoi dirmi che tutte le volte che un poliziotto per fatti suoi vede un'infrazione al cds e non agisce...commette un'omissione? Suvvia...
 
13871143
13871143 Inviato: 23 Ott 2012 18:57
 

Il presupposto sbagliato, permettimi, è che non esiste una qualifica di agente o ufficiale di polizia stradale (!). Semmai, esistono i "servizi di polizia stradale" come contemplato nel c.d.s. Non sono certo una qualità personale di nessuno; sono preordinati, hanno obiettivi precisi e vanno eseguiti con tutta l'attrezzatura ed i dispositivi necessari per l'accertamento e la contestazione, e soprattutto nella sicurezza di tutti. Non credo proprio che in borghese e tanto meno per fatti propri, ciò sia possibile.
 
13871280
13871280 Inviato: 23 Ott 2012 19:41
 

Come fai a dire che la legge di depenalizzazione non riguarda il C.d.S. proprio non capisco.

Rileggi bene cosa ho postato:

Citazione:
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.


Questo è in pratica il principio dell'art. 193 C.d.S., dell'art. 93/7° e dell'art. 97/7° C.d.S.

Ed è solo un esempio visto e considerato che il ricorso al G.d.P. è regolato dall'art. 22 e 23 della suddetta legge, la prescrizione dall'art. 28, l'obbligo di rapporto sulle violazioni stradali dall'art. 17 ecc.

Peraltro (ripeto) la Corte di Cassazione dice che è ammesso elevare sanzioni dagli agenti di Polizia anche fuori dall'orario di servizio (non per gli agenti della municipale e provinciale).

Occorre premettere che effettivamente, in virtù del combinato disposto degli articoli 13 della legge n. 689 del 1981 e 1 della legge n. 65 del 1986, i vigili della polizia municipale sono competenti all'accertamento di tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative: alla polizia municipale sono altresì attribuite, in virtù dell'art. 5 della 1. n. 65 del 1986, funzioni di polizia giudiziaria. Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio. Va aggiunto che l'art. 57 c.p.p. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria "le guardie dei comuni", con competenza "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza".Quanto alle specifiche disposizioni del codice della strada, l'art. 11, al comma 1, elenca così i servizi di polizia stradale: a) prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) rilevazione degli incidenti stradali; c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) scorta per la sicurezza della circolazione; e) tutela e controllo dell'uso della strada.

Il C.d.S. è una norma che punisce sia con sanzioni pecuniarie (ovvero pagamento di somme in denaro) che con sanzioni penali (reati che prevedono la reclusione).

Se non è possibile elevare una sanzione in borghese com'è possibile accertare una cosa più grave come un reato?

Peraltro la qualifica di agente di polizia stradale esiste eccome.

Difatti per poter espletare tali servizi il personale deve aver superato un'esame di qualificazione e gli è rilasciata una tessera di riconoscimento (ad personam) come prescritto dall'art. 23 del regolamento di esecuzione del C.d.S.

Per gli organi di cui all'art. 12 comma 1 C.d.S. tale tessera equivale a quelli di appartenenza al corpo o arma (c.d. tesserino) poichè la loro qualifica è concessa dal superamento dell'esame iniziale (concorso e corso di formazione) art. 22 del regolamento di esecuzione.

Infine ribadisco che la giurisprudenza si è già espressa in merito e quindi le nostre rimangono solo "chiacchere da bar".

In un aula di giustizia sfido chiunque a riportare questo post come tesi difensiva ed a metterla contro la Corte di Cassazione.
 
13871458
13871458 Inviato: 23 Ott 2012 20:23
 

Stai facendo molto confusione.
Per la Polizia di Stato e i Carabinieri non esiste nel modo più assoluto una qualifica di "polizia stradale" (semmai esiste un reparto che appunto si chiama Polizia Stradale. Nulla c'entra con ciò che stiamo trattando). Vengono richiamati a tali compiti dall'art.12 c.d.s. Tale qualifica può, invece, essere acquisita da quei soggetti menzionati nello stesso articolo, ma di certo i medesimi possono operare solo quando sono comandati in servizio, non certo per fatti loro.
La Cassazione non ha mai detto che le forze dell'ordine possono fare contravvenzioni per fatti loro. Oltretutto la citazione che riporti parla dell'art 57 cod civ (codice civile) mentre gli agenti e ufficiali di p.g. sono contemplati dall'art.57 c.p.p. (codice di procedura penale), quindi vi sono molti dubbi sulla trascrizione di quella sentenza ed il modo in cui è stata estrapolata.
Infine; gli illeciti del c.d.s. che tu chiamai reati, e di fatti lo sono, non sono amministrativi ma penali; perciò rientrano nelle competenze degli agenti e ufficiali di p.g. esattamente come ti dicevo nei post precedenti. Nulla c'entra l'inesistente qualifica di polizia stradale.
E per ultimo, secondo ciò che affermi, ancora non si spiega secondo quale salvacondotto gli appartenenti alle forze dell'ordine non commettono omissione quando non sanzionano le infrazioni al cds quando sono per fatti loro.

Ultima modifica di dolfin il 23 Ott 2012 20:43, modificato 1 volta in totale
 
13871533
13871533 Inviato: 23 Ott 2012 20:41
 

..ma gli esempi di incongruenza sarebbe infiniti;
Un poliziotto può, per fatti suoi, mettersi fermo la semaforo a prendere le targhe di chi passa col rosso? Poi chiede lo straordinario? Se lo investono l'amministrazione gli paga tutte le indennità? L'assenza per infortunio è valida ai fii della pensione?
Tute queste domande avrebbero risposta affermativa se ciò succede per reprimere un reato e quindi un fatto-penale; non certo per fare le multe.
Polizia e Carabinieri sono sempre in servizio? Chissà quanto prendono al mese tra stipendio e straordinari!!! Le loro competenze a diporto hanno solo carattere penale e solo per i reati perseguibili d'ufficio.
 
13874155
13874155 Inviato: 24 Ott 2012 19:12
 

Confusione non credo di farne, anzi.

Io mi riporto a giurisprudenza e non ad interpretazioni.

Confusione la fa chi ha la presunzione di dire che la Corte di Cassazione dice una cavolata.

Se tu ti fossi preso la briga di aprire il link che ho postato (sito del Giudice di Pace mica dell'associazione nazionale ortolani) avresti trovato e potuto leggere il testo integrale della sentenza (cui sono omessi per motivi di privacy solo i nomi degli attori).

Sul fatto della citazione è vero che ho riportato una nota descrittiva errata (non mi sono accorto che era scritto c.p.c. che peraltro non c'entra nulla) ma se tu leggessi bene la sentenza vera e propria allora la Corte di Cassazione riporta correttamente il c.p.p. (quindi non ci sono dubbi).

Quindi ripeto la Cassazione ha detto che si gli appartenenti alle forze di polizia possono elevare sanzioni anche fuori il normale orario di servizio, tranne quegli organi che hanno limitazioni spazio/temporali alle loro funzioni.

Non vedo come certe "interpretazioni" possano giuridicamente superare la Corte di Cassazione Civile.

Se riesci a ribaltare (sempre in Cassazione) tale giudizio allora potrò darti ragione, diversamente mi attengo a giustizia.

Nel merito delle altre tue osservazioni sorvolo direttamente poichè prive di interesse e logica con la fattispecie, ma soprattutto perchè non competono ai forum.
 
13874315
13874315 Inviato: 24 Ott 2012 19:49
 

Non affermo che la Cassazione dice una cavolata, ovviamente. Affermo che non dice che le forze dell'ordine hanno il potere di fare contravvenzioni al cds quando sono per fatti loro. Altrimenti queste forze dell'ordine hanno questo omni-potere di fare contravvenzioni quando sono per fatti loro e per di più a discrezione loro?Questa si....quella no...
Nessuna regola? Non credo proprio. Oltretutto verrebbe meno l'onere della contestazione immediata, ossia verrebbe violato il diritto di garanzia di difesa del malcapitato contravventore.

Ultima modifica di dolfin il 24 Ott 2012 20:28, modificato 1 volta in totale
 
13874375
13874375 Inviato: 24 Ott 2012 20:04
 

Questo è l'estratto della sentenza che tu hai citato:

"Ciò posto va osservato che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 57 cod. proc. civ., hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Il riconoscimento di tale qualifica è quindi subordinata alla limitazione spaziale che i detti agenti si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio ( sentenza 13/4/2001 n. 5538 )."

Difatti, come ti dicevo, la sentenza richiama alla qualifica di agente di polizia giudiziaria precisando che per la Polizia, Carabinieri ecc ha carattere permanente. Ciò non significa che questi ultimi possono fare contravvenzioni al cds mentre portano a spasso il cane la sera dopo cena! Vuol dire che per statuto, possono svolgere servizi di polizia stradale (art.12 c.d.s.). Ma di sicuro possono farlo solo quando sono in servizio e sono muniti dei segni distintivi previsti dal regolamento.
Tu pensi che un poliziotto possa andare in giro per fatti suoi con il fischietto e la paletta del reparto?
 
13877739
13877739 Inviato: 25 Ott 2012 19:34
 

Non mi pare neanche che la Corte di Cassazione dica che non possono.

La sentenza è inerente ad una sanzione amministrativa pecuniaria elevata per violazione al C.d.S. (art. 158 divieto di sosta e di fermata).

I giudici dicono che non possono elevarle, fuori dal servizio, gli agenti della polizia municipale "a differenza" degli altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc.).

Ha di fatto escluso la municipale lasciando intatta la possibilità agli altri corpi di polizia.

Questo in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 57 c.p.p. e 13 legge 689/81.

La cosa mi pare di fondamentale importanza.

Il fischietto è dotazione individuale (per ovvi motivi igenici e peraltro non obbligatorio ma facoltativo art. 182 del regolamento di esecuzione del C.d.S.) e la paletta (segnale distintivo di cui all'art. 24 e art. 181 del regolamento di esecuzione del C.d.S.) può esserlo, quindi la risposta è si, posso portarli a giro fuori dall'orario di servizio così come posso farlo con la pistola d'ordinanza (con un'altra arma no, salvo non abbia porto d'armi) se mantengo le funzioni di agente o ufficiale di P.G.

E' vietato l'uso per fini personali ma non per servizi di polizia.

Questo te lo dico non per sentito dire ................
 
13878513
13878513 Inviato: 26 Ott 2012 6:50
 

almandithule ha scritto:
Non mi pare neanche che la Corte di Cassazione dica che non possono.




Ma che discorso fai?!!
E' ovvio che la Cassazione non dice che non possono!!! Nessuno glielo ha chiesto!!!!
La Cassazione decide sulla legittimità e basta! Non promulga mica le leggi! Decide solo su ciò che gli viene proposto! Le sentenze della Cassazione vanno prese per ciò che affermano mica per ciò che potrebbero lasciare intendere! Per le deduzioni in via residuale possono esistere solo le Leggi.
 
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