Il 170 non "ci azzecca"... quello riguarda il trasporto.
Il traino e' regolamentato dagli art. 63 (traino rimorchi), 105 (rimorchio di macchine agricole) e 165.
scartando il 63 (non stava trainando una roulotte ) e il 105 (non stava trainando una mietitrebbia ), rimane il 165:
Art. 165. Traino di veicoli in avaria.
Citazione:
1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
Quindi il traino non e' vietato in se', ma occorre che:
1) Ci sia una "incombente situazione di emergenza"
2) Che il traino non avvenga "mano su spalla" come invece e' successo
Oltre alla sanzione (80 Euro il minimo edittale) e' prevista la decurtazione di 2 punti