42 ha scritto:
Mah...
Il reato di percosse (art. 581 c.p.) non specifica nulla, in merito-
L’art. 581 c.p. statuisce che chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Pertanto, la percossa si può definire un atto violento privo di conseguenze lesive.
L'elemento psicologico è rappresentato dalla consapevole volontà di percuotere taluno.
La condotta consiste nel trascendere alle vie di fatto esercitando una violenza fisica su parti corporee della persona altrui. L'atto di percuotere, ossia di colpire, urtare, battere, picchiare e simili, indica una precisa modalità d'azione e individua una condotta tipica, onde le percosse costituiscono un reato a forma vincolata (la lesione personale è invece a forma libera); i mezzi di offesa possono essere naturali (mani, piedi, ecc.) oppure altri mezzi contundenti (sassi, bastoni, fruste, libri).
Se poi ci sono lesioni...
Se la prognosi e' inferiore a 21 giorni si parla di "lesioni personali lievissime" ed e' comunque perseguibile a querela dell'offeso
Se la prognosi e' tra i 21 e i 40 giorni si parla di "lesioni personali lievi" ed e' perseguibile d'ufficio
Oltre i 40 gg si parla di "lesioni gravi" (anche in questo caso l'azione penale e' automatica)
Si parla poi di "lesioni gravissime" se la lesione e' permanente.
per il primo caso la pena prevista va comunque da 3 mesi a 3 anni
Gli schiaffi non lasciano segni quindi presumo che si adifficile da parte dell'offeso procedere alla querela.
D'altra parte anch'io, che non ho segni (si spera), posso procedere alla querela a specchio.