Citazione:
Nel caso di qualsiasi infrazione al codice della strada commessa da un minorenne, la contestazione deve essere immediatamente effettuata ai genitori o a chi era tenuto alla loro sorveglianza e non direttamente allo stesso minore.
La Cassazione ha precisato che, riguardo alla violazione commessa dal minore, debba innanzitutto essere redatto immediatamente verbale sui fatti accertati, e la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l’illecito amministrativo.
Infatti, se da un lato l’art. 201 del codice della strada prevede la contestazione immediata della violazione al trasgressore, dall’altro la legge sulla depenalizzazione (l. 689/1981), applicabile anche in tema di violazioni al codice della strada, stabilisce l’impossibilità di assoggettamento alla sanzione amministrativa ai minorenni.
Su queste premesse responsabile della violazione dovrà essere ritenuto chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace. Questi, infatti, risponderà a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata.