Ciao Tuth
Tuthmosi ha scritto:
Sicuro?......in tutte le agenzie dove sono andato a fare preventivi anche di recente mi è stato ribadita la necessità che contraente ed intestatario al PRA siano la medesima persona.
Sicuro, ho fatto varie prove con assicurazioni on line e mi è sempre stata accettata la polizza, inoltre è scritto chiaramente anche nel sito dell'ISVAP.
"Il contraente può essere persona diversa dal proprietario?
Si può stipulare una polizza r.c. auto a proprio nome (cioè si può essere contraenti) anche se il veicolo non è di proprietà. Tuttavia la classe di bonus-malus indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente. Il contraente può cambiare da una annualità all'altra, e può sempre utilizzare la classe bonus-malus riferita al proprietario del veicolo, purché questi rimanga invariato. "
Link a pagina di Isvap.it (cerca fra i quesiti RC auto)
Tuthmosi ha scritto:
stai a guarda' er capezzolo.....
Tuthmosi ha scritto:
Non sono molto d'accordo.
Fino al compimento della maggiore età, almeno in termini di sanzioni di Codice della Strada, chi esercita la patria potestà minore che circola è colpevole delle violazioni da lui commesse.
Se mio figlio passa col rosso, la sanzione viene intestata ed inviata a me, in quanto trasgressore per aver consentito che mio figlio circolando facesse quello che ha fatto..
Corretto al 50% in quanto l'art. 196 del CdS prevede una discriminante.
"Articolo 196
Principio di solidarietà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. "
E' la stessa ratio della prova liberatoria richiesta dell’art 2048 c.c. ( Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. ) al C.3° "Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto."
Dimostra che non hai potuto impedire il fatto e non sei obbligato in solido con il figlio minore.
Al contrario, sempre per l'articolo 196 CdS, se il veicolo è intestato al padre questi sarà sempre obbligato in solido in qualità di proprietario.
"Articolo 196
Principio di solidarietà.
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo,.. è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta,..."