piega_lima ha scritto:
No
Per nessuno è obbligatorio il bollo
E invece per i cinquantini si! Come spiega il buon Lance in questo recente topic: E' obbligatorio esibire il bollo per il ciclomotore?
Citazione:
Per i ciclomotori il bollo NON è una tassa di possesso, ma di circolazione, quindi non va pagato se si tiene il motorino fermo in garage per tutto l'anno e deve essere esibito alle FdO.
L'art. 181 del CdS prescrive l'obbligo di avere con se la ricevuta di pagamento e determina la sanzione in caso di inosservanza.:
"1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180."
N.B.: la legge 449/97 ha abolito l'obbligo di esporre e avere con se il contrassegno che attesta il pagamento della tassa automobilistica per autoveicoli e motoveicoli, ma non per i ciclomotori.
L'art. 180 del CdS, comma 8, disciplina il caso in cui non si ottempera all'obbligo di presentare i documenti richiesti dalle FdO nei termini previsti:
"Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti."
Quindi sono corrette sia la prima sanzione (23 euro, art. 181/3), che la seconda (389 euro più spese, art. 180/8).