Lance ha scritto:
Non so dove tu abbia preso le informazioni, comunque:
1) l'art. 204 del CdS, comma 1, dice:
"Il prefetto [omissis] se ritiene fondato l'accertamento emette, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo".
In altre parole, dal prefetto se perdi paghi il doppio della sanzione più le spese.
2) l'art. 204-bis, comma 2, dice:
"Il ricorso [al GdP] è inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203 [al prefetto]".
In effetti si può fare ricorso al GdP anche dopo aver perso dal prefetto, ma solo per le eventuali carenze formali dell'ordinanza del prefetto, non per ridiscutere il merito dell'accertamento della violazione, che è già stato esaminato dal prefetto. O meglio: nel ricorso uno ci può mettere anche quello, ma il GdP non dovrebbe tenerne conto. Credo che anche in questo caso si debba pagare il contributo unificato e le spese.
3) Se fai ricorso al GdP e perdi non è necessariamente detto che tu debba pagare l'importo originale della sanzione (anche se spesso è così), dipende da cosa decide il giudice.
A questo punto ho anche paura di fare ricorso perchè potrei pagare più del doppio....e qui ritorno al discorso di prima sul mondo
contattando un ufficio della difesa del consumo, mi hanno detto che ho molte probabilità a vincere....