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[sanzione per uso del cellulare] ricorso al giudice di pace
9126139
9126139 Inviato: 9 Gen 2010 14:35
Oggetto: [sanzione per uso del cellulare] ricorso al giudice di pace
 



il giudice di pace non sospende il ricorso circa guida con cellulare ,in attesa dell'udienza cosa posso fare :pagare la multa e dopo udienza se positiva richiederne in rimborso ?e per i punti sulla patente?se comunico i miei dati è come ammettere la colpevolezza se non comunichi mi arriva una multa salatissima .non so che pesci prendere considerato il fatto che alla guida della vettura il giorno indicato dal verbale ero io ma mi trovavo in tuttaltra sede con testimoni che possono testimoniare .ma il giudice di pace non sospendendo mi ha messo in un bel casino AIUTATEMI
 
9126394
9126394 Inviato: 9 Gen 2010 15:02
 

non pagare devi aspettare l esito con il giudice di pace
 
9126401
9126401 Inviato: 9 Gen 2010 15:03
 

Di solito il Giudice di Pace sospende l'efficacia del verbale, sei sicuro di averlo chiesto esplicitamente nel tuo ricorso?

esempio:

Voglia l’Onorevole Giudice di Pace adito, contrariis reiectiis, così provvedere:
• in via preliminare dichiarare la sospensione dell’efficacia del Verbale di contestazione n. 123456 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di ..........

Non è che il tuo ricorso è stato rigettato? Per quanto riguarda il pagamento, se paghi.... "Il pagamento della sanzione preclude la possibilità del ricorso!" quindi addio soldi. eusa_wall.gif
 
9128416
9128416 Inviato: 9 Gen 2010 21:03
 

se paghi, addio ricorso

l'unica cosa da fare è non pagare e sperare che il gp ti dia ragione
 
9135231
9135231 Inviato: 11 Gen 2010 9:34
 

Di solito la multa per guida con cellulare avviene mediante contestazione immediata del fatto, quindi c'è qualcosa che non quadra nel tuo topic.
Per caso la multa ti è arrivata a casa senza essere stato fermato direttamente dai vigili?

Dato che hai fatto ricorso presso il giudice di pace, la multa non la devi pagare.

Sono inoltre convinto che questo tipo di infrazione debba essere contestato immediatamente, pena la nullità del verbale.

Nel caso, il giorno dell'udienza, vedi se riesci a portare con te anche i testimoni a tuo favore o una loro dichiarazione legalmente valida.

Ciao e in bocca al lupo.
Lorenzo
 
9149948
9149948 Inviato: 13 Gen 2010 17:14
 

grazie per le risposte aggiungo come da verbale: Contestazione immediata non avvenuta poichè l'agente appiedato era in servizio prevalente di viabilità manuale x deviazione traffico a seguito svolgimento corteo funebre.aggiungo che in quel luogo non ero io come si evidenzia dalla descrizione del vigile Ma l'auto ,la targa,e il colore Corrispondono grazie e saluti 0510_saluto.gif 0510_saluto.gif
 
9150679
9150679 Inviato: 13 Gen 2010 18:51
 

ma tu nel ricorso al giudice hai chiesto la sospensione del verbale?
 
9155820
9155820 Inviato: 14 Gen 2010 15:43
 

certo che ho chiesto la sospenzione .il giudice a quanto pare ha già deciso non sospendendo .E prima del contraddittorio .mi sa che il + tosto lo beccati io.
 
9157169
9157169 Inviato: 14 Gen 2010 19:40
 

il giudice non è obbligato a sospenderlo

probabilmente ritiene che alla base del tuo ricorso non ci siano, a prima vista, adeguate motivazioni per un suo accoglimento
 
9173524
9173524 Inviato: 17 Gen 2010 22:28
 

Se hai già fatto ricoso, penso che tutto quello che hai detto a noi lo avrai anche inserito nell'atto.
Dunque, avrai segnalato il fatto di non essere nel posto e nel momento indicato nel verbale e che alcuni testimoni possono confermarlo.
A questo punto, considerato che il vigile era in "tutt'altre faccende affaccedato", io sosterrei la tesi dell'errore del pubblico ufficiale. (E lasciamo stare le questioni sulla querela di falso icon_biggrin.gif)
Se il GdP non ha sospeso la sanzione, devi pagarla. Aspetta fino al sessantesimo giorno ma non oltre.
La comunicazione ex art. 126-bis non è ammissione di colpa. E' sanzione accessoria.
Puoi farti decurtare i punti, asserendo di essere tu alla guida. O dichiarare di non ricordare-non sapere chi fosse alla guida. O semplicemente non comunicare nulla. Sappi solo che a partire dal sessantesimo giorno dalla notifica a te del verbale, decorrono i normali 150 giorni per notificarti il nuovo verbale ex art. 126-bis.

cyb bis
 
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