almandithule ha scritto:
Art. 117. Limitazioni nella guida
1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni, non e' consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara superiore a 0,16 kW/kg.
2. Per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente di categoria B, non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art.121. Le predette limitazioni non si applicano nel caso in cui la patente italiana sia ottenuta per conversione di una patente rilasciata da uno stato membro delle Comunita' Europee;
5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocita' di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 . La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Non si può applicare il 116 C.d.S. (guida senza patente) in quanto è titolare di patente.
Non si può applicare neanche il 125 C.d.S. (guida con patente di categoria diversa) in quanto la categoria è sempre la A, solo che ha delle limitazioni.
almandithule ha scritto:
Art. 125. Validita' della patente di guida
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie B e C.
1.bis Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali e' richiesto il certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116.
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale e' richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui e' in possesso, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 .
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C, e D guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutila zione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida e' prevista una patente di categoria diversa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 .
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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Sanzioni [guida con patente non adeguata al veicolo]