Nella sostanza il GdP ha accolto il ricorso perchè i cartelli di presegnalazione non sono alla distanza minima di 400mt dal dispositivo, come previsto dal D.L. 117/2007 (Decreto Bianchi) poi Legge 160/2007. Il verbale è un prestampato che riporta precisamente le distanze, e quindi non si è reso necessario accertare (comunque l'onere della prova è a carico della P.A.).
Altri riferimenti del ricorso sono stati il Decreto Ministero Trasporti 15/8/07 e il riferimento alla Cassazione del 2009 (n.1122 del 10/02/09).
In realta il ricorso era impostato anche su altri argomenti (Verifica Documenti taratura, assenza di conflitti di interesse tra Enti vari e Pubblica Amministrazione ect.).
Comunque ogni ricorso va impostato setacciando ogni possibilità (quindi anche la presenza di eventuali vizi di notifica o di stesura) oltre che sull'argomento cardine.
In sede di udienza occorre essere presenti, seri preparati e sicuri a sostenere le proprie ragioni.
Inviato: 23 Ott 2009 11:07 Oggetto: Re: Autovelo xMozzanica (BG)- ricorso vinto - cartelli a -400mt
Grifo ha scritto:
4000 mt se non ci sono intersezioni, altrimenti va ripetuto.
@ Anam: complimenti per la vittoria ma oltre alla sentenza n. 11131/2009 della Cassazione potresti dare qualche dettaglio in più?
Grazie,
nel mio caso, nel verbale è espressamente indicato che il segnale è posto al Km 25,300 (il segnale da me verificato in loco, è presente al Km 25,300), e la posizione dell'autovelox (sempre riportato sul verbale), è al Km 32,600, in totale Km 7,300.
E' motivo sufficiente per inoltrare ricorso al GdP e avere speranze di annullamento?
Se la postazione è segnalata solo con un cartello posto a più di 7 km, a mio parere ci sono fondati motivi per fare ricorso.
Il Decreto 15/08/2007 del Ministero dei Trasporti, all'articolo 2, comma 1, dice:
"I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km".
Da verificare, inoltre, che fra il segnale e la postazione non ci siano intersezioni, che comporterebbero la ripetizione del segnale e costituirebbero, se ci fossero, ulteriore motivo di ricorso.
Tutto ciò, ovviamente, supponendo che non ci siano ripetizioni del preavviso successive al cartello posto a 7300 metri.
WALKERBHO:
Si perchè la distanza max senza intersezioni è 4km.
Ribadisco che và analizzato bene il verbale e tutti i possibili motivi di opposizione. Non è consigliabile incardinare solo sul motivo predominante.
Inoltre bisogna fare molta attenzione a non compiere errori formali nella stesura e nella presentazione del ricorso.
Ricordarsi poi di andare sistematicamente a controllare in cancelleria la data di fissazione udienza (perchè loro non avvisano). Farsi educatamente ascoltare dal giudice.
Avendo ragione si potrebbe perdere anche per un piccolo errore. Quindi, attenzione.
Andrò a ritirarla la prossima settimana (non è ancora stata depositata).
Se hai preso la multa lì mandami un MP con l'indirizzo mail e ti invierò
il testo del ricorso in formato modificabile per adattare i tuoi dati e le istruzioni
per come presentarlo.
Anam
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