42 ha scritto:
non e' che varia... le sanzioni hanno sempre un minimo ed un massimo.
In caso di pagamento entro il termine indicato (60 gg dalla notifica), si paga un quarto el massimo
non è proprio così.... il codice della strada è una legge speciale (ha contenuti amministrativi e penali) per il pagamento delle sansioni amministative si osservano le direttive dell' art 202 della stessa legge (ergo Codice della strada)..
tu invece fai riferimento alle violazioni amministrative (es. il divieto di fumare nei luoghi pubblici) come indicato all'art .15 della Legge 24 11 1981, N. 689...
che comunque dice:
1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
spero di aver tolto qualche dubbio..