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Sentenza Cassazione su passaggio con il rosso
7261544
7261544 Inviato: 27 Mar 2009 19:00
Oggetto: Sentenza Cassazione su passaggio con il rosso
 

Multe col rosso, nulle senza vigile
Cassazione: agente deve essere presente
Le multe con il semaforo rosso sono valide solo se all'incrocio è fisicamente presente il vigile: a sancirlo è la Cassazione, che ha accolto il ricorso di un automobilista modenese fotografato il 13 ottobre 2003 mentre passava con il rosso. Secondo la Suprema Corte, la mancanza di agenti sul posto impedisce sia la contestazione, sia la soluzione di eventuali equivoci causati dal sistema automatico.

L'infrazione era stata fotografata da un apparecchio di rilevamento appositamente predisposto per fotografare le auto che passano con il semaforo rosso. La multa gli era stata recapitata a casa successivamente. Tutto regolare secondo il giudice di pace della città emiliana che, nel maggio 2004, ha respinto il ricorso dell'automobilista sostenendo che "la mancata contestazione immediata dell'infrazione era legittima in quanto l'art. 384 del regolamento del Codice della strada individua l'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa tra quelle per cui può essere omessa la contestazione immediata".

Contro questa decisione l'automobilista ha fatto ricorso con successo in Cassazione. La seconda sezione civile (sentenza 7388) ha accolto il ricorso e ha osservato che "la mancata presenza in loco di agenti operanti, per un verso preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci non risolubili con certezza proprio per l'assenza degli agenti sul posto".


Fonte: Tg.com
 
7283448
7283448 Inviato: 30 Mar 2009 20:23
 

La sentenza si riferisce a fatti del 2003 quando la foto era una sola.

Non si aveva quindi la certezza se l'incrocio fosse stato attraversato o se fosse stata solo superata la linea d'arresto.

Nel 2004 sono state emesse nuove omologazioni delle apparecchiature (molte non sono risultate più idonee) e le foto ora devono essere almeno due.
 
7286927
7286927 Inviato: 31 Mar 2009 11:40
 

almandithule ha scritto:
La sentenza si riferisce a fatti del 2003 quando la foto era una sola.

Non si aveva quindi la certezza se l'incrocio fosse stato attraversato o se fosse stata solo superata la linea d'arresto.

Nel 2004 sono state emesse nuove omologazioni delle apparecchiature (molte non sono risultate più idonee) e le foto ora devono essere almeno due.


Verissimo il problema è che in molti (non conoscendo la modifica all'omologazione) credendo di poterla "sfangare" si faranno meno remore a passare col rosso. A mio parere è una "brutta" sentenza soprattutto per come è stata passata dai mezzi di comunicazione
 
7286960
7286960 Inviato: 31 Mar 2009 11:44
 

Torak ha scritto:


Verissimo il problema è che in molti (non conoscendo la modifica all'omologazione) credendo di poterla "sfangare" si faranno meno remore a passare col rosso. A mio parere è una "brutta" sentenza soprattutto per come è stata passata dai mezzi di comunicazione


Chiedo venia per non averla letta. Per un laureando in giurisprudenza poi.... icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif Scusate davvero. Ho solo postato la notizia così al volo. icon_redface.gif
 
7290517
7290517 Inviato: 31 Mar 2009 20:03
 

Colpito dai media hai fatto lo stesso errore a cui accennava Torak icon_mrgreen.gif

Errare è umano, speriamo solo che ad errare non siano le persone che passano con il rosso sperando di farla franca e rischiando di fare male a qualcuno.
 
7293032
7293032 Inviato: 1 Apr 2009 9:55
 

almandithule ha scritto:
Errare è umano, speriamo solo che ad errare non siano le persone che passano con il rosso sperando di farla franca e rischiando di fare male a qualcuno.


Esatto questo è il possibile danno che la sentenza può portare. A parte ciò sono contento della nuova omologazione delle multe con le foto prima e dopo la linea d'arresto con lanterna rossa.
 
7427163
7427163 Inviato: 21 Apr 2009 17:35
 

A distanza di 15 giorni, ecco comparire questo articolo su Tgcom.it:

In tema di violazioni del codice della strada, la regola generale e principale è quella dell’immediata contestazione al trasgressore da parte dell’agente accertatore. Tuttavia, è vero che il Regolamento di attuazione del codice (nello specifico l’art. 384) ammette la contestazione in differita in tutti i casi di impossibilità materiale di contestare l’infrazione al colpevole nel momento in cui viene compiuta.
In uno di questi casi rientra senza dubbio l’eccesso di velocità: l’Autovelox serve proprio a questo. Quando la vettura è lanciata ad una eccessiva velocità sarebbe sconveniente e pericoloso fermarla: i danni potrebbero essere ben più gravi di quelli che si intende prevenire. In questi casi è giustificata la contestazione differita dell’infrazione e l’eventuale assenza di agenti di polizia.
Tuttavia, nei casi di attraversamento di un incrocio con luce rossa del semaforo, è altamente improbabile che il veicolo sia lanciato a velocità elevata. In questi casi succede spesso che la contravvenzione venga rilevata esclusivamente dal Photored, cioè da un’apparecchiatura fotografica, la quale però non consente di verificare come sono andate effettivamente e concretamente le cose. L’apparecchio di rilevamento automatico fotografa la situazione, ma per poter effettuare una corretta contestazione è comunque necessaria la presenza di agenti sul posto che possono risolvere eventuali equivoci e operare le opportune distinzioni. Inoltre, una cosa è la contestazione non immediata, altra cosa è l’assenza di agenti accertatori sul posto.
Questa non è semplicemente la “nostra” opinione, ma quella autorevole della Corte di Cassazione, che in una recente sentenza (la num. 7388 del 26 marzo 2009) ha ribadito come “la rinuncia istituzionale alla contestazione immediata appaia non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze (attraversamento dell’incrocio a semaforo rosso appunto) possono verificarsi” e ha fatto l’esempio della coda di autoveicoli che non consente al mezzo che ha legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente.
Per questo motivo, se ricevete una multa in cui vi viene contestata la violazione dell’art. 146, terzo comma, del Codice della strada, sulla base di una semplice rilevazione fotografica automatica a mezzo di apparecchio Photored senza la presenza in loco di agenti accertatori, sappiate che potete proporre ricorso al Prefetto oppure all’ufficio o comando che ha elevato la multa (con raccomandata A/R), oppure, in alternativa, al Giudice di Pace (con ricorso depositato nella cancelleria del Giudice di Pace del luogo dove è stata accertata l’infrazione), fondato sull’illegittima assenza di agenti accertatori operanti sul posto e “responsabili” della contestazione, seppur differita. In entrambi i casi però è previsto un termine: si può impugnare entro 60 giorni dal ricevimento della multa (cioè dalla sua notifica).
 
7436592
7436592 Inviato: 22 Apr 2009 23:07
 

Faccio i complimenti ha chi a scritto questo articolo per la pessima informazione che dà agli utenti.

Come già precedentemente detto la sentenza si basa su fatti del 2003 con omologazioni vecchie e quindi diverse modalità di funzionamento dell'apparecchiatura.

Se poi il nostro giornalista avesse letto bene l'articolo che cita (384 del Regolamento) e avesse letto meglio il C.d.S. (art. 201/1° bis) avrebbe notato che si fa anche chiaramente riferimento all'attraversamento con semaforo indicante luce rossa quale circostanza in cui non è obbligatoria la contestazione immediata.

1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo
oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei
modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Non si parla quindi di velocità o altro.

Quanto recita la citata sentenza di Cassazione "l'assenza non occasionale di agenti operanti sul posto non appare affatto consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 che ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata." appare oltremodo superato in quanto le casistiche esemplificative dell'art. 384 del regolamento sono state trascritte in via definitiva nell'art. 201/1° bis C.d.S.

Detto comma 1 bis è stato infatti inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

Quindi le casistiche che prima era considerate come regolamentari sono ora di carattere ordinatorio.

Difficile quindi che un giornalista possa decretare che basta proporre opposizione avverso il verbale affinchè questo sia annullato.

E' una facoltà (che comunque era ed è concessa anche prima della sentenza) e non una certezza di vittoria.

A titolo esemplificativo e chiarificativo (leggete bene l'art. 2) posto quanto riporta la nuova omologazione dell'apparecchiatura in questione.

Decreto omologazione Photored F17A n. 1130 del 18.03.2004

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre



Prot. n° 1130

VISTO il D.D. n.430, in data 27 gennaio 2000, con il quale è stato approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato “Photored F17A”, della ditta Italtraff s.r.l., con sede in Zona Industriale-Manduria (Taranto);

VISTO l’art.201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,n.285, Nuovo Codice della Strada, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito con legge 1° agosto 2003,n.214, che regolamenta le modalità di notifica delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del citato art.201, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione,e tra questi l’attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell’adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le seguenti:

l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione,l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso;

CONSIDERATO che la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , con il voto n.21/2004, ha espresso parere che il dispositivo denominato “Photored F17A” risulta coerente con le condizioni indicate, per cui lo si ritiene idoneo anche al funzionamento senza la presenza degli organi di polizia;


DECRETA
Art.1. E’ confermata l’approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato“Photored F17A”, della ditta Italtraff s.r.l., con sede in Zona Industriale - Manduria (Taranto).

Art.2. Il dispositivo denominato “Photored F17A” , senza necessità di modifiche od adattamenti può essere utilizzato in ausilio all’operatore di polizia presente sul posto,ovvero in modalità automatica,senza la presenza dell’organo di polizia, quando ricorrono le seguenti condizioni:
l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui avviene il secondo scatto è individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione,l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma figura in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora; l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso;

Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi.La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Roma, 18 marzo 2004

Il Direttore Generale

(Ing. Sergio DONDOLINI)
 
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