jonnyr ha scritto:
Buonasera,
è la prima volta che scrivo in questa area del Forum e vi chiedo lumi sulla cosiddetta "tesi della continuazione".
E questa ti sembra una domanda da fare come prima volta???
Ciao jonny .
La "tesi della continuazione " non è altro che un "concorso formale di illeciti amministrativi" ed in ambito del CdS viene disciplinato dall'art. 198 (che riprende in maniera identica il 1°C. dell'art. 8 della L.689/81) e praticamente si ha quando una persona infrange più norme o più volte la stessa norma con un'unica azione od omissione.
"Art. 198 CdS
Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo .... "
L'articolo viene applicato su richiesta del trasgressore e sarà il giudice a valutare se ricorrono gli estremi del "concorso formale" e a stabilire di quanto aumentare la sanzione.
jonnyr ha scritto:
A rigore di legge l'ammenda sarebbe di 380 euro e 20 punti sulla patente ogni singola infrazione.
No a rigor di art. 142 C.9-bis. () la sanzione amministrativa pecuniaria (non siamo in campo penale ) è di €500,00, c'è la sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi ed i punti sono 10 per ogni singola infrazione.
jonnyr ha scritto:
Per la cronaca il ricorso è stato presentato presso il giudice di pace di Santa maria Capua Vetere, sostenendo appunto la "continuazione dell'infrazione".
Non ho sentito la notizia e da quello che scrivi mi sembra di capire che il tizio stava percorrendo l'autostrada da Roma in direzione Caserta, ma se cosi fosse il giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere rigetterà il ricorso per incompetenza territoriale.
Proprio in virtù della "continuazione" per stabilire la competenza territoriale del giudice occorre riferirsi alla procedura penale dove l'articolo 16 al 1°C. recita:
"1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.."
Pertanto il ricorso andava presentato al giudice di pace di Palestrina.
jonnyr ha scritto:
mi potete spiegare la Ratio di questa disposizione?
La figura del cumulo giuridico (pena più grave aumentata fino al triplo) è stata introdotta per riservare un trattamento più mite rispetto al cumulo materiale (somma matematica delle pene) basandosi sull’unitarietà del comportamento tenuto dal trasgressore.