Tuthmosi ha scritto:
Queste cose possono succedere solo in un paese confusionario come l'Italia...........
Adesso si mettono in discussione anche le leggi della fisica...............
Tuthmosi nessuno mette in discussione le leggi della fisica ma solo la corretta applicazione di quanto riportato nelle norme.
"Art. 345 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità.
...
3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, Citazione:
CDS art.142 C.6°. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora. "
P.S. non sono totalmente convinto che il giudice abbia interpretato correttamente l'articolo. (IMHO)