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chiarimenti su posti di blocco delle FdO
6590795
6590795 Inviato: 22 Dic 2008 13:21
Oggetto: chiarimenti su posti di blocco delle FdO
 

Salve, vorrei dei chiarimenti su questa situazione (ho cercato nei vari topic, ma nessuna risposta ho trovato):
- se mi fermerebbero su un 50ino e io non ho il patentino cosa mi farebbero? ho letto anche che alcuni dicono che se lo sono dimenticato a casa (il patentino) e devono portarlo poi in caserma nei giorni successivi.... e poi se controllano via terminale?
(pura curiosità, e! non fraintendete)

ciao, e grazie anticipatamente delle risposte...
 
6590876
6590876 Inviato: 22 Dic 2008 13:30
 

Art. 116.
Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui provincia e' compreso il comune di residenza del richiedente.
1 -bis. Per guidare ciclomotori è necessario conseguire la patente di guida di cui al comma 1 ovvero il certificato di idoneità alla guida rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11 -bis.

1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore. Coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di
formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.

1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consigli, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, la certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.

1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.


Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre indirizzare al prefetto apposita domanda da presentare al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni e delle autoscuole di cui all'articolo 123

La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria D;

Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;

Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purche' il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la guida della categoria C.



I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

I mutilati ed i minorati fisici, alla guida di veicoli affetti da piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonche' con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.

Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

La validita' della patente puo' essere estesa dalla prefettura del luogo di residenza, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3, i titolari di patente della categoria D, e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, i titolari di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento.

8 bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10.



Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'ltalia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza possono ottenere entro il 1ø Luglio 1994 il rilascio del certificato del tipo KE senza sostenere il relativo esame, purche' esibiscano idonea documentazione, che sara' definita con decreto del Ministro del trasporti, dalla quale risulti che, alla data del 1ø gennaio 1993, svolgevano tale attivita' da almeno un anno.

Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasme nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre alla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1ø dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore dei Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.

Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale , se prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 .

Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.” «13.Chiunqueguidaautoveicoliomotoveicoli senza aver conseguito la patente diguida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presenteCodice.Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino a unanno. Per le violazioni di cui alpresente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.»
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2065.


(soppresso)

Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di abilitazione del conducente o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del D.T.T., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 .

Comma abrogato dall'art.2, comma 8 legge 24/12/93 n.537

Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta secondo le norme del capo I sezione II del Titolo VI.

Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
 
6590906
6590906 Inviato: 22 Dic 2008 13:33
 

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un riassuntino? icon_lol.gif
 
6590909
6590909 Inviato: 22 Dic 2008 13:33
 

io ho sentito di uno che lo hanno fermato senza patentino e gli hanno dato 2000 euro di multa
 
6590923
6590923 Inviato: 22 Dic 2008 13:34
 

c'e' anche l'incauto affido del mezzo per il proprietario (era articolo 80 nel vecchio CDS)
 
6590949
6590949 Inviato: 22 Dic 2008 13:38
 

scarabbateam ha scritto:
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un riassuntino? icon_lol.gif

Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032
 
6591021
6591021 Inviato: 22 Dic 2008 13:44
 

MrTomy ha scritto:

Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032



scusa..... icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
 
6591380
6591380 Inviato: 22 Dic 2008 14:25
Oggetto: Re: chiarimenti su posti di blocco delle FdO
 

mta4ever ha scritto:

- se mi fermerebbero su un 50ino....

AAAaaaaaaH!! Sacrilegio! 0509_mitra.gif
 
6591574
6591574 Inviato: 22 Dic 2008 14:47
 

MrTomy ha scritto:
scarabbateam ha scritto:
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un riassuntino? icon_lol.gif

Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032


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Ha parlato di ciclomotore............non riporto nuovamente il testo dell'articolo 116 C.d.S., tanto è scritto per intero poco più su.....le norme di riferimento sono il comma 1 ter ed il comma 13 bis.

Quindi la sanzione va da euro 516 a euro 2065.
Chiaramente il ciclomotore è sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni.
 
6593976
6593976 Inviato: 22 Dic 2008 20:08
 

se ti trovano senza ti fanno la multa da 35 euro e devi portare il patentino alla polizia,se invece non ce l'hai,la multa è quella assai più pesante
 
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