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Inviato: 2 Set 2008 13:24
Oggetto: fede privilegiata delle Fdo, contestazione con testimoni
Buongiorno a tutti
oggi ho letto questo articolo sul sito del Corriere Della Sera
( Link a pagina di Corriere.it ).
Volevo una vostra opinione, soprattutto dei nostri esperti ( non mi
è chiaro se la sentenza riportata nell'articolo fa cambiare qualcosa,facendo giurisprudenza...se on erro )
"contestato il giudice di fatto che non aveva ammesso le testimonianze
Cassazione, la multa per un passaggio col rosso è annullabile se ci sono i testimoni
Secondo gli ermellini il pubblico ufficiale non è infallibile perchè «i corpi-oggetti» sono in movimento
ROMA - Anche i vigili urbani, come gli arbitri, possono sbagliare ed essere tratti in inganno dall'errata percezione «di corpi-oggetti in movimento». In assenza della moviola, la parola di un agente che fa una multa per «passaggio con semaforo rosso», può essere messa in discussione fino ad annullare il verbale davanti al giudice di pace, prima ancora di arrivare alla querela per falso. Questo quando ci sono i testimoni che dimostrano un'errata valutazione dei fatti «non trattandosi di una realtà statica ma di un corpo-oggetto in movimento» suscettibile di diverse ricostruzioni. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n.21816.
LA VICENDA - Il caso riguarda una signora di Roma, Isabella V. che si è vista recapitare a casa una multa per essere passata col rosso. Il giudice di pace aveva rigettato la sua contestazione, con testimonianze a suo favore, basandosi come da procedura «sull'efficacia fino a querela di falso del verbale di contravvenzione». La veridicità dei fatti, però, secondo i giudici della Seconda Sezione Civile della Cassazione, «poteva essere inficiata da un eventuale errore nella percezione della realtà» e quindi il ricorso di Isabella è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio.
L'ERRORE - Secondo gli ermellini, infatti, l'efficacia fino a querela di falso «non sussiste quando, le circostanze, in ragione della loro modalità di accadimento repentino non si siano potute verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo ed abbiamo pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento». In questo caso «quanto attestato dal pubblico ufficiale concerne non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi senza oggetti in movimento) bensì l'indicazione di un corpo o un oggetto in movimento». Si devono compiere i «necessari accertamenti», quindi, ed il giudice di pace ha sbagliato proprio perchè «non ammettendo la prova testimoniale» non ha tenuto conto che i testimoni potessero fornire una versione diversa dei fatti."
p.s.
Ho fatto una ricerca e non ho trovato un topic al riguardo...se fossi in errore mi scuso con i moderatori.
EDIT: effettuate modifiche...chiedo scusa a Maurolive
Ultima modifica di Tato1976 il 2 Set 2008 14:35, modificato 2 volte in totale