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Inviato: 23 Giu 2008 10:17 Oggetto: Il ricorso al GdP - copentenza territoriale
vorrei sapere perché il ricorso ad un verbale non può essere proposto al Giudice di Pace del proprio comune di residenza metre deve essere fatto al Giudice competente per territorio dove è stato elevato il verbale, questo perché le parti sono sempre convocate in udienza, ora mi ritrovo a pagare un verbale a cui sicuramente avrei fatto ricorso solo perché elevatomi in provincia di Trento (non volendo/potendo affrontare il disagio di una trasferta di oltre 800km A/R per 100 euro di verbale)
1motonera
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Inviato: 23 Giu 2008 11:33
Perchè in questo modo chi si prende la multa paga e sta zitto anche se ha ragione. Capisci?
Blueyes
Very Important Tinga
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Inviato: 23 Giu 2008 14:46
Blueyes ha scritto:
Perchè in questo modo chi si prende la multa paga e sta zitto anche se ha ragione. Capisci?
diciamo che questa è la motivazione più immediata, voglio sperare ce ne sia una "di legge"
1motonera
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Inviato: 23 Giu 2008 15:10
Semplicemente perché così prevede il Codice della Strada.
Più in dettaglio, l'art. 204-bis del Codice della Strada prevedere che il ricorso al Giudice di Pace vada fatto secondo le modalità previste dall'art. 22 delle Legge 689/81, il quale prevede che la compenza territoriale sia quella del luogo dove è stata commessa la violazione.
Semplicemente perché così prevede il Codice della Strada.
Più in dettaglio, l'art. 204-bis del Codice della Strada prevedere che il ricorso al Giudice di Pace vada fatto secondo le modalità previste dall'art. 22 delle Legge 689/81, il quale prevede che la compenza territoriale sia quella del luogo dove è stata commessa la violazione.
Ma con tante previsioni non si poteva prevedere anche il disagio del sanzionato?
Si è colpevoli sino a prova contraria o innocenti sino a opposta prova?
(Comincio a pensarla come Silvio )
kawapio
Solo Gas
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Inviato: 23 Giu 2008 20:55
La regola è generale per tutte le sanzioni amministrative (e non solo, se - come penso - anche in materia penale la competenza territoriale è generalmente riferita al luogo dove è avvenuto il fatto), comunque una regola ci vuole e se avessero fatto il contrario ci sarebbe stati maggiori disagi e costi per le amministrazioni, disagi e costi che sarebbero ricadute su tutti i cittadini, sia sotto forma di tasse, sia sotto forma di ulteriore carenza di personale (sempre in trasferta in giro per l'Italia per presenziare ai ricorsi)... disagi e costi dei quali, magari, ci saremmo lamentati anche qui.
Ovviamente questo è solo il mio pensiero... il legislatore avrà avuto magari altre a forse più valide ragioni.
Il ricorso si può fare anche al Prefetto, se si è convinti di essere nel giusto (e non si spera invece solo in un GdP particolarmente favorevole) e, se non si chiede l'audizione personale, basta mandare la raccomandata e aspettare la risposta, senza spese di trasferta.
Lance
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Inviato: 23 Giu 2008 21:29
è una norma volta appunto a far si che la PA che ha elevato la sanzione sia piuttosto vicina al giudice... è chiaro che crea delle storture questa norma, quando appunto il sanzionato vive lontano dal luogo in cui ha preso la sanzione... volendo ci son gli avvocati apposta anche per questo. ovviamente per il 90% delle sanzioni non vi sarà mai la convenienza economica...
a ben vedere bastava semplicemente rendere facoltativa la comparizione personale (com'è per la PA resistente), e impostare il processo come processo scritto e non orale per risolvere il problema..
enjoyash
Ospite
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Inviato: 24 Giu 2008 11:35
Premesso che non sono un avvocato e potrei sbagliare, per quanto mi risulta non è esattamente vero che sia obbligatorio presentarsi all'udienza dal GdP.
E' vero che la legge 689/81, art. 23, comma 5, diceva che "Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione", senza prevedere eccezioni.
Tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di questa norma, sia nel caso in cui la nullità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente (con la sentenza 534/90), sia nel caso in cui la pubblica amministrazione non abbia presentato la documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 23 di cui sopra (copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione).
Quindi, se non mi è sfuggito qualcosa, il GdP deve comunque esaminare il ricorso e la documentazione allegata e, se ritiene che questa sia sufficiente a dimostrare l'illegittimità del verbale, deve accogliere il ricorso... anche in assenza dell'opponente o del suo procuratore.
Detto questo, personalmente, ci andrei comunque.
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