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sanzioni su ciclomotori 50cc
300272
300272 Inviato: 15 Apr 2006 12:01
Oggetto: sanzioni su ciclomotori 50cc
 

ciao ragazzi......qualcuno mi puo dire con precisione le sanzioni a cui si vanno incontro ad esempio essendo in due senza casco o nuo senza casco ecc.
mi interessa sapere le sanzioni attuali che sonoin vigore..
se qualcuno puo darmi un elenco completo delle sanzioni lo ringrazio..

ciao a tutti!
 
300276
300276 Inviato: 15 Apr 2006 12:04
Oggetto: Re: sanzioni
 

allora quando si è in 2 sul motorino e soprattutto senza casco si va in contro al sequestro oppure ancora peggio allla confisca del motorino!!!
questo è quello che so!!!!
 
301365
301365 Inviato: 16 Apr 2006 10:55
 

nessuno mi sa dire altro?
 
301378
301378 Inviato: 16 Apr 2006 11:08
 

Premetto che non sono un vigile o un carabiniere che sdir si voglia cmq 70 euro circa di multa e ritiro del mezzo per 30 gg questa è la sanzione prevista.

Buona Pasqua.

PS: mettelo il casco a parte risparmiare soldi e cazziatoni da tutti i parenti e vicini di casa (che non si fanno i c***i loro) se malauguratamente dovesse succedere qls (parte la ravanata!!) il casco vi salva la vita davvero.
 
301598
301598 Inviato: 16 Apr 2006 16:02
 

Il casco mettetelo sempre...
io inasprirei persino le multe per chi gira senza casco, ma questa è un'altra storia...
 
301842
301842 Inviato: 16 Apr 2006 19:44
 

risposta:
1) circolazione senza casco (conducente, passeggero o entrambi):
art 171/1°,2e3° : sono € 68, decurtazione di 5 punti per chi guida motocicli (tranne quando il passeggero senza casco è maggiorenne) , e ATTUALMENTE E' ANCORA IN VIGORE il SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI FINI DI CONFISCA icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif

2) in due su ciclomotore:
art. 170 /2°e 6°: € 68 più sequestro ai fini di confisca, inoltre se il conducente è minorenne aggiungi
art. 115/4° €35
 
303583
303583 Inviato: 18 Apr 2006 9:02
 

crazymiky81 ha scritto:
risposta:
1) circolazione senza casco (conducente, passeggero o entrambi):
art 171/1°,2e3° : sono € 68, decurtazione di 5 punti per chi guida motocicli (tranne quando il passeggero senza casco è maggiorenne) , e ATTUALMENTE E' ANCORA IN VIGORE il SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI FINI DI CONFISCA icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif

2) in due su ciclomotore:
art. 170 /2°e 6°: € 68 più sequestro ai fini di confisca, inoltre se il conducente è minorenne aggiungi
art. 115/4° €35


Una domanda: perchè il 115CdS se il conducente è minorenne? Il 115 lo applico al limite al tirolare di patente A minore di 18 anni che trasporta passeggero.
In caso di minore SENZA patente A e con il solo "patentino" si applica il 170 cds e basta..
 
304097
304097 Inviato: 18 Apr 2006 12:27
 

In Teoria vanno applicate tutte e due le sanzioni perchè:
- l'art. 115 (con riferimento all' art. 307 del regolamento) parla di Requisiti per la guida di veicoli e la conduzione di animali (dalla cariola al gregge di pecore passando per l'autoarticolato)
- l'art 170 CdS invece regolamenta il trasporto di persone e oggetti sui veicoli a motore a due ruote...

Come puoi vedere sono cose un pò differenti ..... ecco perchè si applicano tutti e due (Torno a ripetere in teoria)

Spero di essere stato abbastanza esaustivo per i tuoi dubbi icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
 
304324
304324 Inviato: 18 Apr 2006 13:25
 

Si tranquillo.. io ho sempre applicato il solo 170 e non conosco nessuno che abbia mai applicato il 115 ^^" o per lo meno: non applicato ai 50ini




Art 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

anni quattordici per guidare ciclomotori;

anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente;

anni diciotto per guidare:

motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;

autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;

i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purche' munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;

anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonche' i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.



Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:

anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;

anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale secondo le modalita' stabilite nel regolamento.



Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286 . Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 .

Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143 .

Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85 se si tratta di animali.

Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


Quì parla di minore di anni 18 ma che abbia la patente A...

Cmq sarà un utile spunto per parlarne domani con i colleghi ^__^
 
304808
304808 Inviato: 18 Apr 2006 17:48
 

ma la moto se si è in due te la ritirano per un tot oppur3e te la demoliscono come qualcuno mi ha detto?
sono molto interessato alle sanzioni perche mi capita spesso di essere insultato perche nn voglio portare miei amici perche nn mi fido.....però se almeno sapessi che nn me la demoliscono avrei meno paura..

grazie ciao
 
304876
304876 Inviato: 18 Apr 2006 18:26
 

L'art. 170 CdS prevede , aimè, il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e ciò l'esprorpio vero e proprio del mezzo al conducente (per assurdo: motorino di tuo cugino ma sei tu ad avere a bordo un amico te lo portano via lo stesso!)/ proprietario.
Il veicolo viene quindi immesso in una civica depositeria dove, trascorsi 30 giorni il proprietario può chiedere di tenere il veicolo presso il proprio domicilio senza però poterlo usare.
Questa è la prassi che adottiamo a Milano (almeno per i motocicli sono sicura che lo si può richiedere dopo 30gg).

La sanzione non viene scritta in quanto è poi il prefetto , se non erro , a deciderla.

Te lo dico perchè mi è capitato di dover contestare questo articolo un mese e mezzo fa mentre rilevavo un incidente stradale.
 
4598711
4598711 Inviato: 28 Mag 2008 21:46
 

riuppo questo topic perke vorrei porre questa domanda a rigurdo...attualmente se si porta una persona dietro, pero con il casco, a cosa si va incontro? icon_wink.gif
 
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