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Velox macchine aziendali
4363389
4363389 Inviato: 5 Mag 2008 19:27
Oggetto: Velox macchine aziendali
 

Salve ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato nulla di inerente al mio caso (non sono un grande esperto di computer icon_biggrin.gif). Ora la mia domanda è la medesima, se arrivasse un velox ad una macchina aziendale c'è il modo che non mi decurtino i punti dalla patente? è possibile non dichiarare il conducente e pagare il raddoppio della multa? Altrimenti che posso fare?

Lo chiedo perchè penso di aver preso un velox fisso nel tratto Milano-Malpensa e siccome lo faccio per lavoro la decurtazione dei punti per me sarebbe grave inimmaginabile un ritiro della patente visto che io in pratica sono un corriere

Cordialmente saluto e un grazie in anticipo a chi mi risponderà
Scusate per il disturbo
 
4363598
4363598 Inviato: 5 Mag 2008 19:41
 

ma la non dichiarazione del conducente penso si possa fare anche se fosse l'auto privata intestata a te, ovviamente pagando 2 o 300€ in +...
 
4363737
4363737 Inviato: 5 Mag 2008 19:50
Oggetto: Re: Velox macchine aziendali
 

art.126 cds 2° C. "...omissis.. il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica."

Se non si dice chi era il conducente non vengono decurtati i punti dalla patente ma si paga 250€
 
4365756
4365756 Inviato: 5 Mag 2008 22:03
 

vi ringrazio delle cordiali risposte ^^ scusate del disturbo e grazie dell'aiuto, avevo letto in altri post dell'articolo e speravo potesse essere applicato anke al mio caso e cosi a quanto pare è ^^

vi ringrazio questo mi rende piu tranquillo per ora

scusate ancora per il disturbo nel caso aveste altri aggiornamenti non esistate a comunicarmeli ^^

grazie ancora
saluti Dario
 
4365775
4365775 Inviato: 5 Mag 2008 22:05
 

di nulla icon_wink.gif
 
4366016
4366016 Inviato: 5 Mag 2008 22:23
 

figurati icon_wink.gif
 
4369494
4369494 Inviato: 6 Mag 2008 12:43
Oggetto: Re: Velox macchine aziendali
 

Grifo ha scritto:
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.


Non ho mai capito in che modo, viene appicata la sanzione pecuniaria quando viene dichiarato un valore che va da.... a....
In base a cosa si sceglie gdi dare il minimo piuttosto che il massimo?
E tutti i possibli valori intermedi? Quando vengono applicati?
 
4371499
4371499 Inviato: 6 Mag 2008 15:11
 

A caso icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif il giudice estrae da un bussolotto i vari importi icon_asd.gif icon_asd.gif



L’art. 195 del cds spiega che la una sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 22,00 ed il limite massimo generale di euro 9.357,00.
Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu' violazioni ai sensi dell'art. 198 (chi con una azione od omissione viola piu' norme o la medesima norma più volte è punibile con la sanzione più grave aumentata fino al triplo) , ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3 (le sanzioni sono aggiornate ogni due anni su base dati ISTAT).

Il successivo art. 202 stabilisce come (presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario) e quando è possibile pagare in misura ridotta.
Per le violazioni punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie (es. ritiro o sospensione patente/carta circolazione ecc.) il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 gg. dalla data di contestazione o notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

L'articolo continua elencando una serie di casi specifici in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta.In questi casi il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l’ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.

N.B. Il pagamento della sanzione preclude la possibilità di fare ricorso.

Se entro il termine di 60 gg. non è stato presentato ricorso o effettuato il pagamento in misura ridotta, il verbale diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà dell’importo massimo previsto dalla legge per quella violazione.

Seguitando a non pagare, la riscossione avviene secondo quanto previsto per le imposte dirette, cioè con l’iscrizione a ruolo e trasmissione di questo all’esattore incaricato per la riscossione. Entro 5 anni dalla consegna/notifica della contravvenzione - e comunque entro 2 anni dalla consegna del “ruolo” all’agente per la riscossione - si può ricevere una cartella esattoriale, a cui può seguire il pignoramento.
 
4385107
4385107 Inviato: 7 Mag 2008 18:51
 

Per quanto riguarda il C.d.S. (che è legge speciale) ti ha già risposto in maniera perfetta Grifo icon_mrgreen.gif .

Per quanto riguarda le altre norma diverse dal C.d.S. però ci si rifà a quanto stabilito dall'art. 16 della Legge 689/81 che stabilisce per la determinazione dell'importo in misura ridotta una cifra pari al doppio del minimo o 1/3 del massimo secondo quella più vantaggiosa al contravvenzionato.
 
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