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Utilizzo armi da fuoco
3322952
3322952 Inviato: 4 Gen 2008 13:30
 

bujanen ha scritto:

1) Il porto d'armi per uso sportivo, non esiste! La normativa prevede la licenza per il porto d'arma (lunga o corta) per difesa personale a privati ed a guardie particolari giurate, la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo o per uso di caccia. Questi ultimi due hanno libretto identico ma cambia la licenza

2) La licenza di porto d'arma per difesa personale E' rilasciata dal Prefetto che ha discrezionalità (motivandola) sul rilasciarla o meno!

3) L'arma non "DEVE" essere smontata e non vi è un tragitto obbligatorio. Il porto si configura nella pronta disponibilità dell'arma


Mi sono permesso di estrapolare alcune tue considerazioni evidenziate inserite nel mio post di risposta e provvedo (senza alcuna vena polemica) a fare ulteriore chiarezza, avendo assunto alcuni quesiti direttamente dal sito della "poliziadistato.it" nonchè da quotidiane conoscenze lavorative.-

punto 1) Effettivamente non esiste più il porto d'armi per uso sportivo come previsto dalle attuale leggi. In effetti oggi si tende ad utilizzare i due termini (porto d'armi per uso sportivo e carta verde) indifferentemente, a seguito della circolare ministeriale nr. 559/C3159-10100 del febbraio 1998, che ha consentito l’acquisto ed il trasporto di tutte le armi comuni da parte dei titolari di licenza di porto di fucile uso tiro a volo. In realtà, con il termine porto d’armi uso sportivo si potrebbero intendere anche le licenze di “trasporto” per uso sportivo previste dall’art. 76 del Regolamento del T.U.L.P.S. (meglio nota come Carta Verde) e quella esclusiva per le armi sportive prevista dall’art. 3 della legge 25 marzo 1986, nr. 85. Le citate licenze, sia perché hanno validità annuale ed in quanto non consentono la possibilità di acquisto delle armi, dall’emanazione della citata circolare, sono di fatto scomparse e di esse se ne è quasi persa memoria tra gli appassionati, che oggi preferiscono ricorrere alla licenza di Tiro a volo anche per praticare attività sportive con le armi corte. (fonte sito Poliziadistato.it)

punto 2) Licenza (aut autorizzazione) di porto d'armi per uso di difesa personale è rilasciata dal Questore su delega del Prefetto. In ogni libretto di porto d'armi si noterà l'autorità di P.s. rilasciante (Prefetto) mentre il timbro e firma reca quello di un funzionario di P.s. (Questore aut dirigente autorizzato alla firma). E' vero che il porto d'armi può essere o meno rilasciato in base ad eventuali condizioni ostative del soggetto.-

punto 3) Il titolare di licenza di porto d’armi per difesa personale, è autorizzato al porto del tipo di arma (corta o lunga) oggetto dell’autorizzazione (sempre che lo stesso abbia ottemperato all’obbligo della denuncia previsto dall’art. 38 del T.U.L.P.S.) nonché all’acquisto ed al trasporto (inteso come movimentazione di un’arma scarica ed in custodia e fino a sei per singola movimentazione). Il trasporto dell'arma deve essere sempre effettuato con arma scarica e custodita in apposita custodia.- (fonte sito Poliziadistato.it).-

Il procurato allarme art. 658 C.p. è una contravvenzione e cita testualmente " Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l`Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio (c.p.358) è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda da lire 20.000 e 1 milione".-

Detto ciò cosa c'entrebbe tale violazione se una persona fa uso di armi da fuoco in un luogo pubblico e/o privato??

Semmai, come già scritto, risponderebbe di altre violazioni tra le quali anche la violazione p.e.p. ex art. 703 c.p. che così recita " Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.

Spero aver fatto ulteriore chiarezza..... icon_wink.gif
 
3330013
3330013 Inviato: 4 Gen 2008 22:35
 

Notando con piacere che non vi sono posizioni di contrasto, mi permetto qualche altra considerazione:

1 - le circolari ministeriali non possono "consentire", ma danno indicazioni e/o fanno chiarezza sull'interpretazione di norme per uniformare gli uffici preposti. La circolare in questione ha chiarito, agli uffici interessati, le "facoltà di legge" dei vari titoli di polizia per il porto o trasporto delle armi.
Giustamente, come tu fai notare, il porto di fucile è molto più "performante", dura di più ed è meno oneroso finanziariamente.

2 - Il libretto per il Porto d'arma per difesa personale è firmato dal Questore, dopo opportuni accertamenti e dura sei(cinque?) anni ma, la licenza che accompagna OBBLIGATORIAMENTE il libretto, che in effetti è l'autorizzazione al porto (la licenza), è rilasciata o rinnovata alle scadenze di legge, dal Prefetto.(1 anno per i privati, 2 anni per le GG)

3 - Legalmente si possono detenere, escluse le collezioni, tre armi comuni, sei sportive e illimitate armi da caccia. Le armi comuni DEVONO essere portate o trasportate ESCLUSIVAMENTE dal titolare della detenzione. Per le sportive o da caccia esiste il comodato, naturalmente a persona munita di titolo valido.

- la contravvenzione e l'ammenda sono previste per i reati.
Se usando armi da fuoco, ancorchè in sicurezza, anche in luogo privato, genero allarme presso l'Autorità, posso sottostare al 658 cp.
(questa era solo un "di più" all'elenco da te stilato)
 
3331594
3331594 Inviato: 5 Gen 2008 1:32
 

una precisazione:

Citazione:
punto 3) Il titolare di licenza di porto d’armi per difesa personale, è autorizzato al porto del tipo di arma (corta o lunga) oggetto dell’autorizzazione (sempre che lo stesso abbia ottemperato all’obbligo della denuncia previsto dall’art. 38 del T.U.L.P.S.) nonché all’acquisto ed al trasporto (inteso come movimentazione di un’arma scarica ed in custodia e fino a sei per singola movimentazione). Il trasporto dell'arma deve essere sempre effettuato con arma scarica e custodita in apposita custodia.- (fonte sito Poliziadistato.it).-


questo riguarda il porto uso tiro a volo in pratica "il porto sportivo"
il porto per difesa personale permette principalmente di portare fino a 3 armi per il porto occulto, in pratica in fondina cariche e colpo in canna, pronte all'uso, queste non possono essere catalogate sportive, ma il porto occulto è possibile solo con armi comuni, se si vogliono trasportare armi catalogate sportive è valido quanto detto sopra da tricicloveloce
 
3335305
3335305 Inviato: 5 Gen 2008 15:07
 

L'importante è essere chiari al fine di non creare confusioni a chi vuol ottenere giuste informazioni in merito..... anche se a volte la confusione genera altra confusione specialmente se proviene dai famosi "sentito dire".... ovvero "mi è stato riferito che..." che nulla hanno a che fare quando invece esistono normative esplicative e/o circolari, decreti e quant'altro, volte ad ottenere le informazioni più esatte...... icon_wink.gif

Purtroppo, spesse volte, si genera confusione in una disciplina abbastanza vasta quali sono le armi in genere...... Qualcuno pensa sempre di poter essere titolato alla conoscenza quando invece ci sono linee guida stabilite dalle varie normative in genere.....

Molta confusione si è creata qualche anno fa quando i mass media avevano divulgato la notizia che usare le armi da fuoco per difendere un proprio bene, il proprio domicilio e la propria vita possano ciò rientrare nell'esimente della legittima difesa.
Tali notizie riportate dalla stampa avevano generato, nella collettività, la presunzione di essere per certi versi autorizzati a sparare a chiunque avesse offeso un altrui bene.-

Il codice parla chiaro in tal senso e stabilisce che in talune situazioni la difesa deve essere sempre proporzionata all'offesa, ciò al fine di non incorrere all'eccesso colposo di legittima difesa.-

L'esempio classico citato nei vari autorevoli codici (Carrabba, Antolisei, etc. etc.) è quando il ladro, armato di un coltello penetra all'interno di un altrui domicilio viene ucciso a colpi di pistola dall'avente diritto. In questo caso la p.o. non potrà mai invocare la legittima difesa poichè la stessa non è stata proporzionata all'offesa.- Diversamente se la difesa avviene al pari dell'offesa stessa allora la p.o. potrà invocare la legittima difesa.-

Questo è stabilito dalla fonte normativa anche se poi è sempre il giudice, quale organo terzo, a stabilire definitivamente, con testimonianze e prove, le altrui responsabilità mediante apposita sentenza.-

Di certo, in un modo o nell'altro sono sempre grane..... icon_wink.gif
 
3337262
3337262 Inviato: 5 Gen 2008 18:55
 

tricicloveloce ha scritto:


Questo è stabilito dalla fonte normativa anche se poi è sempre il giudice, quale organo terzo, a stabilire definitivamente, con testimonianze e prove, le altrui responsabilità mediante apposita sentenza.-

Di certo, in un modo o nell'altro sono sempre grane..... icon_wink.gif



Concordo perfettamente!
 
3337352
3337352 Inviato: 5 Gen 2008 19:09
 

eymerich ha scritto:
una precisazione:



questo riguarda il porto uso tiro a volo in pratica "il porto sportivo"
il porto per difesa personale permette principalmente di portare fino a 3 armi per il porto occulto, in pratica in fondina cariche e colpo in canna, pronte all'uso, queste non possono essere catalogate sportive, ma il porto occulto è possibile solo con armi comuni, se si vogliono trasportare armi catalogate sportive è valido quanto detto sopra da tricicloveloce


Permettimi di dissentire sul fatto che non si possano PORTARE, per difesa personale, armi catalogate sportive. Non vi è nessuna norma che vieti questo.
La cosa è contestata da alcuni uffici di P.S., ma è arbitraria.
Le sentenze sono state tutte favorevoli al porto, anche di armi sportive, perchè non esiste una legge che disponga il contrario.
 
3339004
3339004 Inviato: 5 Gen 2008 23:24
 

bujanen ha scritto:
eymerich ha scritto:
una precisazione:



questo riguarda il porto uso tiro a volo in pratica "il porto sportivo"
il porto per difesa personale permette principalmente di portare fino a 3 armi per il porto occulto, in pratica in fondina cariche e colpo in canna, pronte all'uso, queste non possono essere catalogate sportive, ma il porto occulto è possibile solo con armi comuni, se si vogliono trasportare armi catalogate sportive è valido quanto detto sopra da tricicloveloce


Permettimi di dissentire sul fatto che non si possano PORTARE, per difesa personale, armi catalogate sportive. Non vi è nessuna norma che vieti questo.
La cosa è contestata da alcuni uffici di P.S., ma è arbitraria.
Le sentenze sono state tutte favorevoli al porto, anche di armi sportive, perchè non esiste una legge che disponga il contrario.


dal sito della P.S.



Domanda n. 156: Sono titolare di licenza di porto di pistola per difesa personale. Mi è consentito usare per difesa un’arma classificata ad uso sportivo?

Risposta: La risposta è no. La legge 25 marzo 1985, n. 86, recante “Norme in materia di armi per uso sportivo”, all’art. 3, prevede espressamente che per le armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto.

Data: 28-04-2006
 
3339259
3339259 Inviato: 6 Gen 2008 0:03
 

eymerich ha scritto:
bujanen ha scritto:
eymerich ha scritto:
una precisazione:



questo riguarda il porto uso tiro a volo in pratica "il porto sportivo"
il porto per difesa personale permette principalmente di portare fino a 3 armi per il porto occulto, in pratica in fondina cariche e colpo in canna, pronte all'uso, queste non possono essere catalogate sportive, ma il porto occulto è possibile solo con armi comuni, se si vogliono trasportare armi catalogate sportive è valido quanto detto sopra da tricicloveloce


Permettimi di dissentire sul fatto che non si possano PORTARE, per difesa personale, armi catalogate sportive. Non vi è nessuna norma che vieti questo.
La cosa è contestata da alcuni uffici di P.S., ma è arbitraria.
Le sentenze sono state tutte favorevoli al porto, anche di armi sportive, perchè non esiste una legge che disponga il contrario.


dal sito della P.S.



Domanda n. 156: Sono titolare di licenza di porto di pistola per difesa personale. Mi è consentito usare per difesa un’arma classificata ad uso sportivo?

Risposta: La risposta è no. La legge 25 marzo 1985, n. 86, recante “Norme in materia di armi per uso sportivo”, all’art. 3, prevede espressamente che per le armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto.

Data: 28-04-2006


Effettivamente è così. E' consentito il solo trasporto e non il porto dell'arma catalogata per uso sportivo.- Per errore di trascrizione della Legge di riferimento (apparsa sul sito della P.d.s.) poichè trattasi della legge del 25.03.1986 nr. 85 (e non viceversa), posto il link della esatta legge.

Link a pagina di Italgiure.giustizia.it

e così fu fatta definitiva chiarezza...... icon_wink.gif
 
3341969
3341969 Inviato: 6 Gen 2008 14:32
 

tricicloveloce ha scritto:


Effettivamente è così. E' consentito il solo trasporto e non il porto dell'arma catalogata per uso sportivo.- Per errore di trascrizione della Legge di riferimento (apparsa sul sito della P.d.s.) poichè trattasi della legge del 25.03.1986 nr. 85 (e non viceversa), posto il link della esatta legge.

Link a pagina di Italgiure.giustizia.it

e così fu fatta definitiva chiarezza...... icon_wink.gif


Chiedo scusa ma, non è proprio "definitiva" la chiarezza. icon_wink.gif

Non sono molti ad esserne a conoscenza, per molti motivi, ma la realtà è che il legislatore si è espresso male e voleva scrivere che con la licenza di trasporto di armi sportive le armi sportive possono essere solo trasportate.
Siccome la legge stava per essere approvata e non volevano perdere ulteriore tempo, decisero di lasciare la dicitura equivoca, ma fecero una dichiarazione agli atti del parlamento in cui chiarivano che restavano ferme le facoltà di coloro che erano muniti di porto d'arma normale. Ecco perchè non vi possono essere sentenze contrarie e, soprattutto, questa cosa non è a conoscenza della maggior parte degli addetti ai lavori che, in perfetta buona fede, possono dare una informazione "sbagliata".

Perdonate l'insistenza icon_redface.gif
 
3342905
3342905 Inviato: 6 Gen 2008 16:40
 

bujanen ha scritto:
tricicloveloce ha scritto:


Effettivamente è così. E' consentito il solo trasporto e non il porto dell'arma catalogata per uso sportivo.- Per errore di trascrizione della Legge di riferimento (apparsa sul sito della P.d.s.) poichè trattasi della legge del 25.03.1986 nr. 85 (e non viceversa), posto il link della esatta legge.

Link a pagina di Italgiure.giustizia.it

e così fu fatta definitiva chiarezza...... icon_wink.gif


Chiedo scusa ma, non è proprio "definitiva" la chiarezza. icon_wink.gif

Non sono molti ad esserne a conoscenza, per molti motivi, ma la realtà è che il legislatore si è espresso male e voleva scrivere che con la licenza di trasporto di armi sportive le armi sportive possono essere solo trasportate.


però nella legge promulgata così non risulta essere stato scritto..... ergo bisogna attenersi su quanto risulta attualmente scritto...

bujanen ha scritto:

Siccome la legge stava per essere approvata e non volevano perdere ulteriore tempo, decisero di lasciare la dicitura equivoca, ma fecero una dichiarazione agli atti del parlamento in cui chiarivano che restavano ferme le facoltà di coloro che erano muniti di porto d'arma normale. Ecco perchè non vi possono essere sentenze contrarie e, soprattutto, questa cosa non è a conoscenza della maggior parte degli addetti ai lavori che, in perfetta buona fede, possono dare una informazione "sbagliata".

Perdonate l'insistenza icon_redface.gif


La dichiarazione degli atti del parlamento non fa testo.... se non apportate come postille di modifica alla legge stessa quindi se trattasi di modifica alla legge allora va bene.... diversamente rimane tutto invariato.
Qualora una legge promulgata dovesse contenere errori formali e/o sostanziali solo la corte costituzionale può intervenire e stabilire se trattasi di legge anticostituzionale ovvero contenente vizi di forma.-
Una legge, quando è emanata, non è di libera interpretazione..

Alla prossima ci si incontra e brinderemo... icon_wink.gif
 
3343409
3343409 Inviato: 6 Gen 2008 17:45
 

Con grande piacere!
 
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