bujanen ha scritto:
1) Il porto d'armi per uso sportivo, non esiste! La normativa prevede la licenza per il porto d'arma (lunga o corta) per difesa personale a privati ed a guardie particolari giurate, la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo o per uso di caccia. Questi ultimi due hanno libretto identico ma cambia la licenza
2) La licenza di porto d'arma per difesa personale E' rilasciata dal Prefetto che ha discrezionalità (motivandola) sul rilasciarla o meno!
3) L'arma non "DEVE" essere smontata e non vi è un tragitto obbligatorio. Il porto si configura nella pronta disponibilità dell'arma
Mi sono permesso di estrapolare alcune tue considerazioni evidenziate inserite nel mio post di risposta e provvedo (senza alcuna vena polemica) a fare ulteriore chiarezza, avendo assunto alcuni quesiti direttamente dal sito della "poliziadistato.it" nonchè da quotidiane conoscenze lavorative.-
punto 1) Effettivamente non esiste più il porto d'armi per uso sportivo come previsto dalle attuale leggi. In effetti oggi si tende ad utilizzare i due termini (porto d'armi per uso sportivo e carta verde) indifferentemente, a seguito della circolare ministeriale nr. 559/C3159-10100 del febbraio 1998, che ha consentito l’acquisto ed il trasporto di tutte le armi comuni da parte dei titolari di licenza di porto di fucile uso tiro a volo. In realtà, con il termine porto d’armi uso sportivo si potrebbero intendere anche le licenze di “trasporto” per uso sportivo previste dall’art. 76 del Regolamento del T.U.L.P.S. (meglio nota come Carta Verde) e quella esclusiva per le armi sportive prevista dall’art. 3 della legge 25 marzo 1986, nr. 85. Le citate licenze, sia perché hanno validità annuale ed in quanto non consentono la possibilità di acquisto delle armi, dall’emanazione della citata circolare, sono di fatto scomparse e di esse se ne è quasi persa memoria tra gli appassionati, che oggi preferiscono ricorrere alla licenza di Tiro a volo anche per praticare attività sportive con le armi corte. (fonte sito Poliziadistato.it)
punto 2) Licenza (aut autorizzazione) di porto d'armi per uso di difesa personale è rilasciata dal Questore su delega del Prefetto. In ogni libretto di porto d'armi si noterà l'autorità di P.s. rilasciante (Prefetto) mentre il timbro e firma reca quello di un funzionario di P.s. (Questore aut dirigente autorizzato alla firma). E' vero che il porto d'armi può essere o meno rilasciato in base ad eventuali condizioni ostative del soggetto.-
punto 3) Il titolare di licenza di porto d’armi per difesa personale, è autorizzato al porto del tipo di arma (corta o lunga) oggetto dell’autorizzazione (sempre che lo stesso abbia ottemperato all’obbligo della denuncia previsto dall’art. 38 del T.U.L.P.S.) nonché all’acquisto ed al trasporto (inteso come movimentazione di un’arma scarica ed in custodia e fino a sei per singola movimentazione). Il trasporto dell'arma deve essere sempre effettuato con arma scarica e custodita in apposita custodia.- (fonte sito Poliziadistato.it).-
Il procurato allarme art. 658 C.p. è una contravvenzione e cita testualmente " Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l`Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio (c.p.358) è punito con l`arresto fino a sei mesi o con l`ammenda da lire 20.000 e 1 milione".-
Detto ciò cosa c'entrebbe tale violazione se una persona fa uso di armi da fuoco in un luogo pubblico e/o privato??
Semmai, come già scritto, risponderebbe di altre violazioni tra le quali anche la violazione p.e.p. ex art. 703 c.p. che così recita " Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.
Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.
Spero aver fatto ulteriore chiarezza.....